Per l’anno 2005 vengono confermate le stesse aliquote dell’anno precedente: si allega delibera anno 2004.

 

DELIBERA G.M. N. 21 DEL  04/03/2004

 

LA GIUNTA MUNICIPALE

                                                                               

   Visto che prima dell'approvazione del bilancio di previsione necessita fissare l'aliquota dell'imposta com.le sugli immobili (ICI), valevole per l'anno 2004.                                                        

   Visto il D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni, che ha istituito l'imposta com.le sugli immobili, nonchè il Regolamento per l'applicazione della relativa imposta.                      

   Considerato che può proporsi al Consiglio Comunale il mantenimento, anche per l'anno 2004, dell'imposta vigente per l'anno 2003 (4 per mille), così come pure la detrazione per le unità immobiliari, nelle quali il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, e i suoi familiari dimorano abitualmente, può essere confermata nell'importo stabilito per l'anno 2003 (Euro 103,29).                                                         

   Sono, comunque, equiparate all'abitazione principale (In base a leggi, regolamento comunale ed alle precedenti delibere):                      

 a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che presenti un certificato di ricovero e una dichiarazione sostitutiva attestante che l'abitazione non  è locata;                                                                     

 b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta ed in linea collaterale fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale con il nucleo familiare, ed ivi          

residenti;                                                                     

 c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato il fatto che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.          

  In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di  variazione.                                                                    

   I soggetti di cui alla lettera b) e c), per usufruire della detrazione e dell'agevolazione previste per l'abitazione principale, sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione.           

   Per quanto riguarda le pertinenza dell'abitazione principale:               

   1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia d'imposta comunale sugli immobili si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al punto 2, anche se            

distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia  anche proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze e che queste siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;                              

   2. Ai fini di cui al punto 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali  C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono           

allo stesso fabbricato);                                                       

   3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al punto 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.                                            

  Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs 267/2000 e sulla scorta della prescritta istruttoria del responsabile del servizio finanziario.                                                             

  Visto il D.Lgs 30/12/1992 n. 504 e s.m.i.                                    

  Visto il D.Lgs 267/2000.                                                     

  Unanime.                                                                      

                                                                               

D E L I B E R A

                                                                               

    Proporre al Consiglio Comunale  il mantenimento, anche per l'anno  2004, dell'imposta vigente per l'anno 2003 (4 per mille), così come pure della detrazione per le unità immobiliari, nelle quali il contribuente, possessore a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, e i suoi familiari dimorano abitualmente (che può essere confermata), nell'importo stabilito per l'anno 2003 (Euro  103,29).                                                                       

   Sono, comunque, equiparate all'abitazione principale:                       

 a) l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto  da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che presenti, però, un certificato di ricovero e una dichiarazione sostitutiva attestante che l'abitazione non e' locata;                                                              

 b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e in linea collaterale fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, ed ivi residenti;                                                                

 c) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato il fatto che e' stata presentata all'UTE regolare richiesta di  variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime.           

  In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione.                                                                    

   I soggetti di cui alla lettera b) e c), per usufruire della detrazione e dell'agevolazione previste per l'abitazione principale, sono tenuti a presentare all'Ufficio Tributi apposita autocertificazione.           

   Per quanto riguarda le pertinenza dell'abitazione principale:                

   1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia  d'imposta comunale sugli immobili si considerano parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze elencate al punto 2, anche se            

distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia anche proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, delle pertinenze  e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione;                              

   2. Ai fini di cui al punto 1, sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono           

allo stesso fabbricato);                                                        

   3. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano a essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504/1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi,  per questo aspetto, l'agevolazione di cui al punto 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.                                            

  Dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.         

134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.