COMUNE DI PATERNO CALABRO

PROVINCIA DI COSENZA

 

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 ADOTTATA IL 28 Aprile 2011

“ CONFERMA ALIQUOTA I.C.I. PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 “

 

Codice ISTAT  078094 – Codice Catastale G372 – Aliquota confermata 6 per mille

 

PREMESSO:

 

CHE il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 ha istituito a decorrere dal 1993, l’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. ;

 

CHE l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23.3.1998 n. 56 , ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione, determinando la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

 

CHE ai sensi del combinato disposto degli artt.42,48 e 172 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

 

CHE, ai sensi degli artt. 42 e 172 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, compete al C.C., in fase di bilancio di previsione , approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

 

RITENUTO, in aderenza alle prescrizioni di legge e ai vincoli di bilancio, di confermare, per l’anno 2011, l’aliquota ICI fissata al 6 per m ille per l’anno 1998 e seguenti fino al 2010;

 

VISTO l’art. 13 della legge 27.12.2002 n. 289 (legge finanziaria 2003);

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 per i cui effetti la competenza a deliberare in merito appartiene a questo organo;

 

CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME

 

DELIBERA

 

1 ) La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo.

 

2 ) Di fissare al 6 per mille, per l’anno 2011, confermandola, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituita con D.Lgs 30.12.1992 n. 504.

 

3 ) Di trasmettere copia della presente all’E.TR. S.p.A., concessionaria della riscossione dei tributi per conto di questo Comune.

 

4 ) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

 

5) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.