COMUNE DI PATERNO CALABRO
PROVINCIA DI COSENZA
DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 ADOTTATA IL 28 Aprile 2011
“ CONFERMA ALIQUOTA I.C.I. PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 “
Codice ISTAT 078094 – Codice Catastale G372 – Aliquota confermata 6 per mille
PREMESSO:
CHE il D.Lgs. 30.12.1992 n.
CHE l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23.3.1998 n. 56 , ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione, determinando la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
CHE ai sensi del combinato disposto degli artt.42,48 e 172 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
CHE, ai sensi degli artt. 42 e 172 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, compete al C.C., in fase di bilancio di previsione , approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
RITENUTO, in aderenza alle prescrizioni di legge e ai vincoli di bilancio, di confermare, per l’anno 2011, l’aliquota ICI fissata al 6 per m ille per l’anno 1998 e seguenti fino al 2010;
VISTO l’art. 13 della legge 27.12.2002 n. 289 (legge finanziaria 2003);
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 per i cui effetti la competenza a deliberare in merito appartiene a questo organo;
CON VOTO FAVOREVOLE UNANIME
DELIBERA
1 ) La premessa tutta costituisce presupposto essenziale e parte integrante del presente dispositivo.
2 ) Di fissare al 6 per mille, per l’anno 2011, confermandola, l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituita con D.Lgs 30.12.1992 n. 504.
3 ) Di trasmettere copia della presente all’E.TR. S.p.A., concessionaria della riscossione dei tributi per conto di questo Comune.
4 ) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
5) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.