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C O M U N E D I O R I O L O
Provincia di Cosenza
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OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione aliquote, riduzioni e detrazioni d’imposta per l’anno 2005. Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 ORIGINALE |
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L’anno DUEMILACINQUE il giorno TRENTUNO del mese di GENNAIO alle ore 10,00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, LA GIUNTA COMUNALE si è riunita nella presenza dei Sigg.:
cognome e nome carica presente assente
Pugliese Nicola Sindaco SI
Bonamassa Francesco Assessore SI
Liguori Francesco Assessore SI
Diego Vincenzo Assessore SI
e con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Dimatteo;
Il Sindaco,constatato che gli intervenuti sono in numero legale,dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta di deliberazione dell’Ufficio Tributi:
Vista la legge 23-10-1992,n.421, contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’ Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Decreto Legislativo 30-12-1992,n.504, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art.4 del D.L. 8-8-1996, n.437, convertito con modificazioni con L.24-10-1996,n.556;
Visto il Decreto Legislativo 15-12-1997,n.446;
Vista la legge 27-12-1997,n.449;
Dato atto che per l’anno 2005 il termine per la deliberazione delle aliquote dell’imposta è fissato nel termine dell’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell’art. 53, comma 16, della Legge 23-12-2000,n.388;
Visto il D.M. 30 dicembre 2004 che proroga la data di approvazione del bilancio 2005 al 28 febbraio 2005;
Dato atto inoltre delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
1) l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi delle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
3) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in €. 103,29;
4) l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di € 103,29 può essere elevato fino a €. 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
5) limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a €. 258,23; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliare tenute a disposizione;
6) i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiore al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
7) i comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando al limite minimo del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall’art.2, comma 3 della legge 9-12-1998,n.431 (contratti tipo); possono inoltre, se identificati tra i comuni di cui all’art.1 del D.L. 30-12-1988,n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21-2-1989,n.61 (comuni ad alta intensità abitativa), prevedere un’aliquota anche superiore al 7 per mille, non oltre il 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni”;
DATO ATTO della previsione di gettito dell’imposta per l’anno 2005 quantificato in € 110.000,00;
RITENUTO confermare le attuali misure dell’imposta e detrazione ordinaria, rispettivamente del 6 PER MILLE e €. 129,11;
DATO ATTO che a seguito ricorso del COMUNE , con decreto ministeriale 6 luglio 2002, n. 159 del MINISTERO dell’ ECONOMIA delle FINANZE sono state modificate le tariffe d’estimo delle unità immobiliari urbane relative alle CATEGORIE: A/1 – A/2 – A/3 – A/7 – A/8 – A/10;
DATO ATTO ALTRESI’ che ai sensi dei commi 48 e 51 della Legge n.662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento;
DATO ATTO INOLTRE che per quanto attiene alla disciplina tributaria delle pertinenze
( art. 817 del Codice Civile), le stesse sono soggette allo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale;
QUANTIFICATA pertanto la previsione di entrata per l’anno 2005 in € 110.000,00;
VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
a) Responsabile del Servizio interessato
b) responsabile di Ragioneria
Con VOTO FAVOREVOLE UNANIME.
D e l i b e r a
- di confermare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nella misura del 6 PER MILLE;
- di confermare l’importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nella misura di €. 129,11;
Pareri sulla proposta di deliberazione (art.53 legge 8/6/1990,n.142)
PER LA REGOLARITA’ TECNICA UFFICIO TECNICO
Si esprime parere favorevole
data Il Responsabile del Servizio
F.to Geom.Losacco Ruggiero
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE UFFICIO CONT/FINANZIARIO
Si esprime parere favorevole
data Il Responsabile del Servizio
Rag. Vincenzo Accattato
VISTO se ne attesta la copertura finanziaria (art.55 comma 5). Il relativo impegno di spesa, per complessive €..------------------------ viene annotato all’intervento ----------------- del bilancio
al n. --------------
data Il Responsabile del Servizio
Rag. Vincenzo Accattato
La presente deliberazione viene letta approvata e sottoscritta
Il Segretario Il Sindaco L’Assessore Anziano
Dott.G.ppe Dimatteo Dott. Pugliese Nicola ----------------------
Della suestesa deliberazione venne inizia La presente delibera e divenuta esecutiva:
ta la pubblicazione il essendo stata dichiarata immediatamente
e per quindici giorni consecutivi e comu- esecutiva SI NO
nicata ai Capi Gruppo Prot. n.
Il Segretario
Dott. G.ppe Dimatteo