Comune di Luzzi

Provincia di Cosenza

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI- DETERMINAZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE D. Lgs 30.12.1992, n. 504. ANNO 2009

 

  3  del Reg.

 

Prot.

Data  09/04/2009 

 

 

 

 


L’anno duemilanove, il giorno Nove del mese di  Aprile alle ore 17,55, nella sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla  prima  convocazione in sessione  straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale:

 

                                                                                Presente                                                                           Presente

                                                                                 SI    NO                                                                            SI    NO

1

TEDESCO Manfredo

X

 

 

12

LA MARCA Antonio

X

 

2

FEDERICO Umberto

X

 

 

13

FERRARO  Ivan

X

 

3

FEDERICO Flaviano

X

 

 

14

BASILE Eugenio

X

 

4

BELMONTE Elio

X

 

 

15

D’ANGELO Gianfranco

X

 

5

GUCCIONE Cesare

X

 

 

16

LIRANGI Carlo

 

X

6

FEDERICO  Umile

 

X

 

17

MONTALTO Roberto

X

 

7

VIVACQUA  Francesco

X

 

 

18

DELL’ARMI  Pino

X

 

8

CIARDULLO  Jessica

X

 

 

19

PISA  Franco

X

 

9

LONGO  Mario Pio

X

 

 

20

GENCARELLI Williams

 

X

10

SCARPELLI  Alessandro

X

 

 

21

INCUTTO Francesco

X

 

11

BASILE  Gianpiero

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In carica    n.    21                                                                                                      Assenti   n. 3

 

 

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Signor dott. Tedesco Manfredo  nella sua qualità di Sindaco  - Partecipa il  Segretario Comunale Dott.ssa  Erminia Giorno –

 Constatata la presenza del numero legale degli interventi, il PRESIDENTE invita il Consiglio a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

  

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il D. Lgs. 30.12.1992  n. 504  che disciplina l’applicazione dell’imposta Comunale Sugli Immobili e successive modifiche  ed integrazioni introdotte con relativi  provvedimenti legislativi, che ha come presupposto il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili siti nel territorio di questo Comune;

Dato atto che l’art.6, come sostituito dall’art. 3, comma  53, della legge 662/1996 stabilisce l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille;

Richiamato altresì l’art. 1 comma 169 della legge 296 del 27.12.2006 il quale dispone “che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizioo purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto l’art. 1 comma 156 della legge 27.12.2006 n. 296 il quale ha modificato l’art. 6 comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così che a far data dall’01.01.2007 le aliquote ICI devono essere stabilite dal Consiglio Comunale e non più dalla Giunta;

Considerato pertanto che la sopra citata disposizione modifica  indirettamente, per quanto attiene alla  ICI, l’art. 42 lettera f del T.U.E.L., approvato con D.Lgs  n. 267/2000, il quale prevede tra le altre competenze della Giunta Comunale la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

Atteso che, comunque, questo Ente ha sempre recepito e fatto proprio in Consiglio Comunale nell’atto di approvazione del Bilancio di previsione, ogni provvedimento di Giunta Municipale inerente la  determinazione delle aliquote;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del D.L. n.93/2008, convertito in legge il 24.07.2008, “a decorrere dall’anno 2008 è stata esclusa dall’imposta  comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza del soggetto passivo”, dal suddetto beneficio  sono state escluse le abitazioni classificate  nelle categorie catastali  A1, A8, A9;

Che intendendosi quale unica pertinenza il garage o il box o il magazzino anche distintamente iscritto in catasto, qualificato con la categoria catastale C/2, C/6 e C/7, appartenente ad un medesimo corpo immobiliare o a corpo immobiliare contiguo, anche se con accesso da diverse vie e, comunque, ad una distanza non superiore a 50 metri dall’abitazione principale;

Dato atto che per abitazione principale si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, art.8 comma 2 D.Lgs n. 504/92;   

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale  n° 06 del 25.03.1999 avente per oggetto l’approvazione del regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, esecutiva ai sensi di legge;

Si da atto che, ai sensi dell’art. 4 del regolamento comunale sulla disciplina dell’ICI, la Giunta Comunale  determina il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili secondo quanto disposto dall’art.59 comma 1 lettera g) D.Lgs n. 446/1997;

CHE valutando gli effetti delle vigenti normative sull’accatastamento degli immobili e l’approvazione del nuovo piano urbanistico comunale l’aliquota per l’anno 2009 viene differenziata tra fabbricati ed aree fabbricabili;

Preso atto che l’aliquota per l’anno 2008 è stata determinata, con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 15 del 31.03.2008 nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione di €. 103,29 per l’abitazione principale;

 

 Visto l’art. 6 comma 2 bis del D. Lgs 504/92, con il quale i Comuni, a decorrere dall’anno d’imposta 2009, potranno decidere una aliquota ICI sotto il 4 per mille per chi installa impianti a fonte rinnovabile per produrre energia elettrica o termica;

Visto l’art. 6,  comma 3 bis del D. Lgs 504/92  con il quale sono stati estesi i benefici ICI, per la prima casa, ai coniugi che, dopo la separazione o il divorzio, non risultano assegnatari della casa coniugale;

Visto, altresì, l’art. 53 comma 16, della legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall’art. 27 comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448 , il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell’anno di riferimento;

Visto l’art. 1 commi 161, 162,  173 della legge 27.12.2006, n. 296;

Dato atto che l’importo, già arrotondato ai sensi dell’art. 1 comma 168 della legge n. 296/2006 dovuto a titolo di versamento volontario, annuo, non è da effettuarsi se pari o inferiore ad €. 4,00;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tributario, art. 49 del D. Lgs, n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario Contabile, art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs n° 267/2000;

Vista la legge 22.12.2008, n. 203- Legge finanziaria 2009;            

 Visto lo Statuto Comunale;

Con voti:  n° 13 favorevoli e n° 5 astenuti  ( D’Angelo, Montalto, Dell’Armi, Pisa e Incutto),

 

DELIBERA

 

1) Di approvare, le aliquote per l’imposta comunale sugli immobili con decorrenza 01.01.2009 come segue:

 

a. nella misura del 5,5 per mille (cinquevirgolacinqueper mille) per l’abitazione principale e sua pertinenza, fabbricati diversi dall’abitazione principale e sua pertinenza;

 

b. nella misura del 5 per mille (cinquepermille) per i terreni fabbricabili.

 

c. A decorre dall’anno di imposta 2009, viene introdotta una aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili del 3 per mille, per i soggetti passivi  che installano impianti a fonte rinnovabile per produrre energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili, art. 6 comma 2 bis del D. Lgs 504/92. I contribuenti interessati a beneficiare della suddetta agevolazione devono presentare, entro la data della scadenza dell’acconto del versamento ICI dell’anno di riferimento, il certificato di regolare esecuzione e funzionamento dell’impianto rilasciato da tecnico abilitato, previa verifica da parte dell’ufficio tecnico comunale interessato, art. 52 D.Lgs. n. 446/1997;

 

2) Di confermare la detrazione per l’abitazione principale prevista dall’art.8 comma 2 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni nella misura di €. 103,29. L’abitazione principale deve coincidere con la residenza anagrafica del contribuente.

3) A decorrere dall’anno 2008 sono  escluse dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e la sua pertinenza del soggetto passivo, intendosi quale unica pertinenza, il garage o il box o il magazzino anche distintamente iscritto in catasto, qualificato con la categoria catastale C/2, C/6 e C/7 appartenente ad un medesimo corpo immobiliare o a corpo immobiliare contiguo, anche se con accesso da diverse vie. Per godere dell’esenzione l’abitazione principale e la pertinenza devono essere presenti nel ruolo della tassa sui rifiuti solidi urbani.

  

4) Sono escluse dall’imposta anche le abitazioni assimilate dal Comune, con proprio regolamento, a quella pricipale  a condizione che le stesse non risultano locate.  Per quanto riguarda il Comodatario deve essere intestario dei contratti dei servizi in rete e deve essere iscritto a ruolo per la tassa sui rifiuti solidi urbani.

 

5) Sono escluse da ogni beneficio i fabbricati delle categorie A1, A8 e A9, art. 1 comma 1 D.L. n. 93/2008, conertito in L. N.126/2008.

 

6) Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le detrazioni di cui all’art. 8 commi 2 e 2 bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicato la casa coniugale, art. 6,  comma 3 bis del D. Lgs 504/92.

 

7) Per quanto non previsto nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 6 del 29.03.1999, nonchè al D. Lgs. N. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni introdotte con relativi provvedimenti legislativi.

 

8) di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla G. U., ai sensi dell’art. 52 comma 2, del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446.

Con voti n° 17 favorevoli e n° 1 astenuto ( Incutto ).

 

DELIBERA

 

Di dare immediata esecuzione alla presente delibera.