COMUNE DI LAPPANO
(Provincia di Cosenza)
COPIA di deliberazione del Consiglio Comunale
N°13 del 06.03.2007
OGGETTO: Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504. Imposta comunale sugli immobili (I. C. I.). Fissazione aliquote e detrazioni per l’anno 2007.
L'anno duemilasette, il giorno sei del mese di marzo alle ore 18,15, nella sala delle adunanze del Comune. Alla 1° convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale ed al punto all’ordine del giorno:
Consiglieri Presente
1. Romilio Lorenzo IUSI – Sindaco – Presidente SI
2. Mario Franco DE ROSE SI
3. Maurizio BIASI SI
4. Lucia CARRAVETTA SI
5. Angelo Marcello GACCIONE SI
6. Giuseppe IANNUZZI SI
7. Anna Maria ANDRINO SI
8. Maria Giovanna LITRENTA SI
9. Vincenzo CONFORTI SI
10. Iolando IUSI SI
11. Luigi MILITO NO
12. Francesco PROVENZANO SI
13. Massimiliano GAZZARUSO SI
Assegnati n°13 Presenti n°12
In carica n° 13 Assenti n°1
VERIFICATO il numero legale degli intervenuti,
presidente il Dott. Romilio Iusi, nella sua qualità di Sindaco;
partecipa il Segretario Comunale signor Avv. Alfonso Rende.
La seduta è pubblica.
· RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
· RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell'imposta, approvato dal Consiglio comunale in data odierna al n° 12;
· CONSIDERATO che l'art. 6, comma primo, del citato Decreto 504/1992, come sostituito dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 1996, n, 662, prevede che il Comune adotto annualmente entro i 31 dicembre ovvero entro termine diverso, se previsto da norma legislativa, l'aliquota da applicarsi per l'anno successivo, come meglio specificato dallo Circolare Ministero delle Finanze 29.11.1999, n. 1 60/E;
· ATTESO che la mancata adozione comporta l'applicazione dell'aliquota minima del quattro per mille;
· VISTO che l'art. 54 del citato Decreto 446/1997, come modificalo dall'art, 6 del Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;
· ESAMINATE, inoltre, le norme che permettono agli enti locali l'applicazione di aliquote ridotte o agevolate, ed in particolare quelle contenute nella legge 27 dicembre 1997, n°
A. proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici ovvero interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;
B. proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";
· VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell'Ente in rapporto ai programmi, alfa necessità del mantenimento di determinati standards qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all'obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto indicato dalla Giunta Comunale;
· RITENUTO vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni, di poter accogliere le proposte formulate in merito all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio 2007;
· VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Contabile, ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
· VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
· VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
Con voti favorevoli n. 12, su n. 12 consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano
1. Di confermare per l'anno 2007 le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (l.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a) Unità immobiliare adibito ad abitazione principale
6 per mille
aa. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta o titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stessa non risulti locata; Ai sensi del regolamento comunale sull’applicazione dell’I.C.I., si considera altresì adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli).
b) Altre unità immobiliari 6 per mille
d) Aree edificabili
6 per mille
2) Di confermare l’aliquota agevolata favore di proprietari che eseguono interventi volti a recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili nelle misura seguente:
3 per mille
Tale aliquota va applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma quinto, della citata Legge 449/1997;
3. Di determinare per l'anno
4. Di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, il gettito complessivo dell'imposta in € 68.000,00, da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell'anno 2007;
5. Di disporre che a presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
6. Di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della Riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza;
7. Di disporre che l'Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberate da parte dei contribuenti.