COMUNE DI LAPPANO

(Provincia di Cosenza)

 

COPIA di deliberazione della Giunta Comunale

        N° 32 del   16.03.2005             

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OGGETTO:        Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504. Imposta comunale sugli immobili (I. C. I.). Conferma imposta e determinazione delle detrazioni per l’anno 2005.

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L'anno duemilacinque, il giorno sedici del mese di marzo alle ore 18,00, nella sala delle adunanze del Comune, convocata dal Sindaco, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

 

1.      Romilio IUSI                                  SINDACO

2.      Mario Franco DE ROSE                VICESINDACO

3.      Anna Maria ANDRINO                  ASSESSORE

4.      Alfredo AMMIRATO                      ASSESSORE

 

 partecipa il Segretario Comunale signor Avv. Alfonso Rende;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

·        RICHIAMATO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che, al Titolo I, disciplina le modalità applicative dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

·        RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la gestione dell'imposta.

·        CONSIDERATO che l'art. 6, comma primo, del citato Decreto 504/1992, come sostituito dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 1996, n, 662, prevede che il Comune adotto annualmente entro i 31 dicembre ovvero entro termine diverso, se previsto da norma legislativa, l'aliquota da applicarsi per l'anno successivo, come meglio specificato dallo Circolare Ministero delle Finanze 29.11.1999, n. 1 60/E;

·        ATTESO, che la mancata adozione comporta l'applicazione dell'aliquota minima del quattro per mille;

·        VISTO che l'art. 54 del citato Decreto 446/1997, come modificalo dall'art, 6 del Decreto Legislativo 23 marzo 1998, n. 56, stabilisce che i Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, in funzione, pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;

·        ESAMINATE, inoltre, le norme che permettono agli enti locali l'applicazione di aliquote ridotte o agevolate, ed in particolare quelle contenute nella legge 27 dicembre 1997, n. 449 a favore dei:

A.     proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili  o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici ovvero interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

B.     proprietari che concedono in coazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo".

·        VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell'Ente in rapporto ai programmi, alfa necessità del mantenimento di determinati standards qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all'obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base di quanto indicato dalla Giunta Comunale;

·        RITENUTO vagliate e fatte proprie le suddette valutazioni, di poter accogliere le proposte formulate in merito all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'esercizio 2005;

·        VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Contabile, ex art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;

·        VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

·        VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

·        VISTO il Regolamento Comunale per la gestione dell'I.C.I.;

·        Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

1.             Di confermare per l'anno 2005 le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (l.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

a)         Unità immobiliare adibito ad abitazione principale                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                      6 per mille

 

aa.  Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta o titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che lo stessa non risulti locata;

 

b)         Altre unità immobiliari                                                                         6 per mille                                                                                                                                                  

d)         Aree edificabili                                                                       

                                                                                                                      6 per mille

                                                                      

2)         Di stabilire l’aliquota agevolata favore di proprietari che eseguono interventi volti a recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili nelle misura seguente:

 

                                                                                                                      3 per mille

                                                          

·          Tale aliquota va applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma quinto, della citata Legge 449/1997;

3.         Di determinare per l'anno 2004 in €. 103,29, come per legge, la detrazione per l'abitazione principale;

4.         Di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Tributi, il gettito complessivo dell'imposta in €. 87.000,00, da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell'anno 2005;

5.         Di disporre che a presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;

6.         Di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario della Riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza;

7.         Di disporre che l'Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberate da parte dei contribuenti.