COMUNE DI DIPIGNANO
Prov. di Cosenza
ESTRATTO DELIBERA N° 7 DEL 22/04/2010
ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2010 – APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L’ANNO 2010
IL CONSIGLIO COMUNALE
D E L I B E R A
1) di confermare per l’anno 2010 le seguenti aliquote ICI (Imposta Comunale sugli Immobili):
a) fabbricati:
- unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9):
5,50 per mille;
- altri fabbricati: 6,50 per mille;
b) Aree fabbricabili:
- aree definite di completamento PRG ………………………… 6,25 per mille
- aree di diversa definizione PRG ………………………… 5,50 per mille
2) Di confermare per l’anno 2010 la detrazione per abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) a € 103,29;
3) Di confermare la detrazione sull’abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) a € 144,00 nel caso di:
a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare siano compresi portatori di handicap o anziani di età superiore a 65 anni con invalidità minima del 70% attestata da idonea certificazione dell’A.S.;
b) soggetti passivi con pensione minima sociale;
c) soggetti passivi portatori handicap in possesso di idonea certificazione ai sensi della legge 104/92;
d) presenza nel nucleo familiare di un invalido totale con o senza assegno di accompagnamento, invalidità riconosciuta dalle competenti autorità.
A tal fine vengono considerati invalidi totali i seguenti soggetti:
- soggetto con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- soggetti minori invalidi per difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età eventualmente con difficoltà a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- soggetti con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- soggetti affetti da sordomutismo ai sensi della legge n. 381/1970;
Il soggetto deve risiedere ed avere pertanto dimora abituale nell’alloggio ad uso abitativo,oggetto della maggiore detrazione di imposta.