PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

COMUNE  DI  DIPIGNANO

Prov.  di  Cosenza

 

ESTRATTO  DELIBERA  N° 7  DEL  22/04/2010

 

ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2010 – APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI  PER L’ANNO  2010

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

D E L I B E R A

 

1) di confermare per l’anno 2010 le seguenti aliquote ICI (Imposta Comunale sugli Immobili):

a) fabbricati:

- unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9):

 5,50 per mille;

- altri fabbricati: 6,50 per mille;

b)  Aree fabbricabili:

- aree definite di completamento PRG ………………………… 6,25 per mille

- aree di diversa definizione    PRG ………………………… 5,50 per mille

 

2)  Di confermare per l’anno 2010 la detrazione per abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9)  a  € 103,29;

 

3)  Di confermare la detrazione sull’abitazione principale (Cat. A1, A8 e A9) a  € 144,00 nel caso di:

a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare siano compresi portatori di handicap o anziani di età superiore a 65 anni con invalidità minima del 70% attestata da idonea certificazione dell’A.S.;

b)   soggetti passivi con pensione minima sociale;

c)       soggetti passivi portatori handicap in possesso di idonea certificazione ai sensi della legge 104/92;

d)      presenza nel nucleo familiare di un invalido totale con o senza assegno di accompagnamento, invalidità riconosciuta dalle competenti autorità.

A tal fine vengono considerati invalidi totali i seguenti soggetti:

- soggetto con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

- soggetti minori invalidi per difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età eventualmente con difficoltà a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

- soggetti con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

- soggetti affetti da sordomutismo ai sensi della legge n. 381/1970;

Il soggetto deve risiedere ed avere pertanto dimora abituale nell’alloggio ad uso abitativo,oggetto della maggiore detrazione di imposta.