COMUNE DI DIPIGNANO
PROV. DI COSENZA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 2 DEL 28/05/2008
ALIQUOTE ICI ANNO 2008 – APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L’ANNO 2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
“ Premesso:
- che l’ I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n° 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- Che l’art. 54 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n° 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs 23 Marzo 1998 n°
- Che l’art. 1 comma 156 della finanziaria anno 2007 individua nel consiglio comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 Testo Unico sugli enti locali D.lgs. 267/2000;
- Che l’art. 1 del D.L. n° 93/2008 ha escluso dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, a eccezione di quelle di categoria catastale A/01,
A/08 e A/09;
- Che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 Agosto 1996, n° 437, attribuisce all’Ente Locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- Che l’art. 1, comma 5, della legge 27 Dicembre 1997, n° 449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- Che l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n° 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai Comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;
- Valutati gli effetti che le norme stabilite della nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda della modalità di attuazione stabilite dall’Ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
- Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
- Vista la legge 27.12.2006 n. 296 (finanziaria 2007)
- Vista la legge 04.08.2006 n. 248 di conversione del D.L. n. 223/2006 Decreto Bersani
- Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
- Visto l’art. 1 del D.L. n° 93/2008:
1) che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare per l’anno 2008 le seguenti aliquote ICI Imposta Comunale sugli Immobili:
a) fabbricati:
- unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille;
- altri fabbricati: 6,50 per mille;
b) Aree fabbricabili:
- aree definite di completamento PRG ………………………… 6,25 per mille
- aree di diversa definizione PRG ………………………… 5,50 per mille
3) in ottemperanza a quanto stabilito al comma 173, lett. b legge finanziaria 2007 la detrazione dall’ICI prevista dall’art. 8 comma 2 è dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo,intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che non risulti locata .Si considera altresì abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea diretta con regolare contratto di comodato registrato e sempre che quest’ultimo vi ha residenza anagrafica.
4) Di confermare per l’anno 2008 la detrazione per abitazione principale di € 103,29 stabilita con delibera di Giunta Comunale n° 6 del 18/02/2002;
5) Di confermare la detrazione sull’abitazione principale a € 144,00 nel caso di:
a) soggetti passivi nel cui nucleo familiare siano compresi portatori di handicap o anziani di età superiore a 65 anni con invalidità minima del 70% attestata da idonea certificazione dell’A.S.;
b) soggetti passivi con pensione minima sociale;
c) soggetti passivi portatori handicap in possesso di idonea certificazione ai sensi della legge 104/92;
d) presenza nel nucleo familiare di un invalido totale con o senza assegno di accompagnamento,invalidità riconosciuta dalle competenti autorità. A tal fine vengono considerati invalidi totali i seguenti soggetti:
- soggetto con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%,eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua,non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
- soggetti minori invalidi per difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età eventualmente con difficoltà a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
- soggetti con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione
- soggetti affetti da sordomutismo ai sensi della legge n. 381/1970
e) il soggetto deve risiedere ed avere pertanto dimora abituale nell’alloggio ad uso abitativo,oggetto della maggiore detrazione di imposta;
6) Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale”.