APPROVAZIONE ALIQUOTE ICI PER L’ANNO 2007 – CONFERMA

DELIBERA N° 2 DEL 27/04/2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

-          Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:

PROPOSTA

“  Premesso:

-        che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n° 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 -       Che l’art. 54 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n° 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs 23 Marzo 1998 n° 56, ha stabilito che il Comune  approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

 -       Che l’art.1 comma 156 della finanziaria anno 2007 individua nel consiglio comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI in deroga implicita a quanto stabilito dall’art.42 Testo Unico sugli enti locali  d.lgs 267/2000

  -       Che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 Agosto 1996, n° 437, attribuisce all’Ente Locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 -       Che l’art. 1, comma 5, della legge 27 Dicembre 1997, n° 449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

 -       Che l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n° 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai Comuni  la facoltà di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;

 -       Valutati gli effetti che le norme stabilite della nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda della modalità di attuazione stabilite dall’Ente:

a)    nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)    in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

-        Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

-       Visto lo Statuto Comunale;

-          Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

-          Vista la legge 27.12.2006 n.296 ( finanziaria 2007)

-          Vista la legge 04.08.2006 n.248 di conversione del D.L.n.223/2006 Decreto Bersani

-       Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:

D E L I B E R A

 1)  che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 2)   di approvare per l’anno 2007 le seguenti aliquote ICI Imposta Comunale sugli Immobili:

a) fabbricati:

- unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,50 per mille;

- altri fabbricati: 6,50 per mille;

b)  Aree fabbricabili:

- aree definite di completamento PRG ………………………… 6,25 per mille

- aree di diversa definizione    PRG ………………………… 5,50 per mille

 3) in ottemperanza a quanto stabilito al comma 173,lett.b legge finanziaria 2007 la detrazione dall’ICI prevista dall’art.8 comma 2 è dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo,intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che non risulti locata.Si considera altresì abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea diretta con regolare contratto di comodato registrato e sempre che quest’ultimi vi la residenza anagrafica.

  4)  Di confermare per l’anno 2007 la detrazione per abitazione principale di € 103.29 stabilita con delibera di Giunta Comunale n° 6 del 18/02/2002;

 5)  Di confermare la detrazione sull’abitazione principale a  € 144.00 nel caso di:

a)     soggetti passivi nel cui nucleo familiare siano compresi portatori di handicap o anziani di età superiore a 65 anni con invalidità minima del 70% attestata da idonea certificazione dell’A.S.;

b)     soggetti passivi con pensione minima sociale;

c)        soggetti passivi portatori handicap in possesso di idonea certificazione ai sensi della legge 104/92;

d)       presenza nel nucleo familiare di un invalido totale con o senza assegno di accompagnamento,invalidità riconosciuta dalle competenti autorità. A tal fine vengono considerati invalidi totali i seguenti soggetti:

-                      soggetto con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%,eventualmente con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua,non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita

-                      soggetti minori invalidi per difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età eventualmente con difficoltà a deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita

-                      soggetti con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione

-                      soggetti affetti da sordomutismo ai sensi della legge n.381/1970

e)il soggetto deve risiedere ed avere pertanto dimora abituale nell’alloggio ad uso abitativo,oggetto della maggiore detrazione di imposta.

6)    Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale”.

-          Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

Con voti favorevoli 11 - contrari 1 (Guzzo) espressi per alzata di mano.

A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione.