DELIBERA G.C. N.47 DEL 19.05.2005

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

-        Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:

 

PROPOSTA

““ Premesso:

-        che l’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

-        Che l’art.54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, come modificato dall’Art. 6 del D.Lgs 23 marzo 1998 n.56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

 

-        Che ai sensi del combinato disposto degli artt.42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

 

-        Che ai sensi dei citati artt.42 e 172 del D.Lgs. 267/2000 compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;

 

-        Che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n.437, attribuisce all’Ente Locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie e proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

-        Che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449 attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;

 

-        Che l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n.431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai Comuni  la facoltà di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;

 

-        Valutati gli effetti che le norme stabilite della nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda della modalità di attuazione stabilite dall’Ente:

a)    nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)    in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

-        Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

 

-        Visto lo Statuto Comunale;

 

-        Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

 

-        Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

D E L I B E R A

 

1)    che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 

2)    di approvare per l’anno 2005 le seguenti aliquote ICI Imposta Comunale sugli Immobili:

A)fabbricati:

  1)unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,50 per mille;

  2)altri fabbricati: 6,00 per mille;

 

B)    Aree fabbricabili:

aree definite di completamento PRG ………………………… 6,25 per mille

aree di diversa definizione    PRG ………………………… 5,50 per mille

 

3)    Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorino abitualmente. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a condizione che non risulti locata. Si considera altresì abitazione principale quella concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea diretta con regolare contratto di comodato registrato;

 

4)    Di confermare per l’anno 2005 la detrazione per abitazione principale di €. 103,29 stabilita con delibera di G.C. n.6 del 18.2.2002;

 

5)    Di confermare la detrazione sull’abitazione principale a €.144,00 nel caso di:

a)     soggetti passivi nel cui nucleo familiare siano compresi portatori di handicap o anziani di età superiore a 65 anni con invalidità minima del 70% attestata da idonea certificazione ASL;

b)     soggetti passivi con pensione minima sociale;

c)     soggetti passivi portatori handicap in possesso di idonea certificazione ai sensi della legge 104/92;

  

6)    Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

                                                              FINE PROPOSTA.

 

-        Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

 

-        Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

 

A P P R O V A

 

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;

 

Con separata votazione unanime, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione.