IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n.504, il quale ha istituito l’imposta comunale sugli
immobili e il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel
territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati;
VISTO il Regolamento comunale approvato con delibera Consiglio Comunale n.16
del 26.03.1999, esecutiva, inerente la disciplina dell’imposta comunale sugli
immobili;
VISTA la legge 662/1996, l’art. 3 comma 53. in sostituzione dell’art.6 del
D.Lgs.30.12.1992, n.504, che ha stabilito che l’aliquota ICl deve essere deliberata in
misura non inferiore al 4 per mille ne’ superiore al 7 per mille;
VISTA la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – Legge Finanziaria 2007;
VISTO il Decreto Ministero dell’Interno del 19 marzo 2007 che ha differito il termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2007 degli Enti Locali al 30 Aprile
2007;
VISTA la necessità di provvedere alla determinazione delle aliquote al fine di
assicurare l’espletamento dei servizi, nonché per consentire l’equilibrio del Bilancio di
Previsione;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Acquisiti i pareri richiesti dall’art. 49 del decreto legislativo 267/2000, allegati al
presente atto;
Attesa la competenza del Commissario Straordinario;
DELIBERA
Di determinare, come determina, per l’anno 2007 le aliquote dell’imposta comunale
sugli immobili (ICI) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:
a)
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4,75(quattrovirgolasettantacinque) per mille;
b)
Altre unità immobiliari 7,00 (sette) per mille;c)
Terreni agricoli 7,00 (sette) per mille;d)
Aree edificabili 7,00 (sette) per mille;e)
Di determinare per l’anno 2007 in Euro 103,29 la detrazione spettante perl’abitazione principale;
f)
Di determinare nella misura del 4,75 (quattrovirgolasettantacinque) per mille,l’aliquota dovuta per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione
di immobili giusto articolo 8 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504
nonché articolo 16 Regolamento ICI vigente;
g)
Di stabilire, altresì, che per i soggetti portatori di handicaps con connotazionedi gravità ai sensi articolo 3 legge 104/1992, nonché nuclei familiari con
presenza di persona o persone effettivamente conviventi portatrici di handicap
con connotazione di gravità ai sensi articolo 3 legge 104/1992 la detrazione per
abitazione principale è elevata per l’anno 2007 ad Euro 130,00 fino a
concorrenza dell’imposta dovuta;
h)
Di determinare, ai sensi articolo 1 comma 5 legge 27 dicembre 1997 n. 449,nella misura del 4 (quattro) per mille l’aliquota dovuta per gli immobili situati
nella Zona Censuaria n . 1 interessati da interventi di recupero nell’anno 2007.
L’agevolazione è valida per un periodo di tre anni ad iniziare dal momento
della comunicazione dell’intervento diretta contestualmente all’Ufficio
Urbanistico e all’Ufficio ICI;
i)
Di esentare dall’imposta ICI per un periodo di tre anni gli immobili siti nelcentro urbano di Corigliano Centro, come delimitato dalla delibera di Giunta
Comunale n. 180 del 23 aprile 2002, dichiarati inagibili o inabitabili
dall’Ufficio Tecnico Comunale a condizione che i proprietari effettuino lavori
di ristrutturazione tali da rendere l’immobile agibile previa comunicazione di
ultimazione lavori rilasciata dall’Ufficio Urbanistico da trasmettere all’Ufficio
Tributi;
j)
Di incaricare il Responsabile del Settore Tributi per i successivi adempimenti.k)
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.