Deliberazione n. 19 del 09.03.2006.

OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) - D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 - Modalità applicative per l'anno 2006.

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1) - Di confermare per l’anno 2006 le medesime norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, applicate per l’anno 2005 e così determinate:

Aliquota del 5 (cinque) per mille da applicare a tutti i soggetti passivi e per tutte le unità immobiliari.

Aliquota del cinque per mille da applicare alle aree edificabili.

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,291 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2) - Di dare atto che, relativamente alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, l'intero territorio del Comune di Campana ricade in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

3) - Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.

4) - Di prevedere il gettito dell’imposta nel Titolo I del bilancio 2006 - Risorsa 0010 - Imposta comunale sugli immobili.

5) - Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione, ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.