DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 31 DEL 02/03/2005
 
VISTA la deliberazione di G.M. n° 19 del 18/03/2004 con la quale è  stata applicata l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2004 nella misura del 7 per mille;
VISTO l'art. 15 e seguenti del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I., approvato con delibera consiliare n.54 del 21/12/1998;
RITENUTO dover determinare, per l'anno 2005, l'aliquota che sarà applicata nella misura unica del 7 per mille sui fabbricati e sui terreni fabbricabili, nella considerazione che le rendite catastali valevoli per il comune di Bonifati sono estremamente basse, in riferimento al ricorso effettuato ed accolto nell'anno 1993 presso la Commissione Censuaria di Cosenza;
VISTO l'art.27 comma 8 della legge 28/12/2001, n.448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF di cui all'art.1 comma 3 del D.Lgs.28/09/1998, n.360 e succ. mod., è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art.1, del Decreto Legge del 30/12/2004, n.314, il quale stabilisce che: il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 28/02/2005;
DATO ATTO:
-         che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, compete alla Giunta comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini della approvazione dello schema di bilancio di previsione;
-         che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio comunale, nella approvazione del Bilancio di Previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;  
RITENUTO necessario, ai fini del mantenimento dell'equilibrio di bilancio e della gestione  finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione, approvare l'aliquota di che trattasi , per un gettito complessivo di euro 245.000,00;    
RITENUTO dover confermare per l'anno 2005 l'aliquota applicata per l'anno 2004 relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I);
 
DELIBERA
   
1)DI APPLICARE,  per l'anno 2005, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille sui fabbricati e sui terreni fabbricabili, significando che vengano rispettate le disposizioni di cui al Regolamento Comunale in premessa specificato;
2)DI STABILIRE che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
3) DI DARE ATTO e precisare che il gettito complessivo per l'anno 2005 è stato stimato in € 245.000,00