Provincia di Cosenza
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 31 marzo2008 |
OGGETTO: Imposta Comunale sugli Immobili – Approvazione aliquote anno 2008.
Modifica Regolamento per l’applicazione dell’I.C.I..-
PARERI PREVISTI DAL D.Lgs. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI
SETTORE PRIMO – SERVIZIO TRIBUTI PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Si esprime parere favorevole Bisignano, lì 18/03/2008 IL RESPONSABILE F.to Rag. Umile GROCCIA |
SETTORE PRIMO - SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO PER Bisignano, lì 18/03/2008 IL RESPONSABILE F.to Rag. Francesco GIUIDO |
L’anno 2008, il giorno trentuno del mese di marzo, alle ore
NR. |
C O G N O M E E N O M E |
FUNZIONE |
PRESENZA |
1 |
CASTROVILLARI Sara |
Presidente del Consiglio |
SI |
2 |
ASTUNI Michele |
V. Presidente del Consiglio |
SI |
3 |
BISIGNANO Umile |
Sindaco |
SI |
4 |
ALGIERI Andrea |
Consigliere |
SI |
5 |
GALLO Antonio |
“ |
SI |
6 |
PIRRI Michele |
“ |
SI |
7 |
CAIRO Roberto |
“ |
SI |
8 |
GRISPO Damiano |
“ |
SI |
9 |
VOCATURO Franco |
“ |
SI |
10 |
FALCONE Francesco |
“ |
SI |
11 |
VILARDI Arturo |
“ |
SI |
12 |
DE BONIS Luca- Antonio |
“ |
SI |
13 |
STRATICO’ Domenico |
“ |
SI |
14 |
RUSSO Franco |
“ |
SI |
15 |
FUCILE Francesco |
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SI |
16 |
RAGO Elio |
“ |
SI |
17 |
D’ALESSANDRO Mario Umile |
“ |
NO |
18 |
ESPOSITO Pietro |
“ |
SI |
19 |
ATTICO Francesco |
“ |
SI |
20 |
VILARDI Sandro Tullio |
“ |
SI |
21 |
BISIGNANO FERNANDO |
“ |
SI |
TOTALE PRESENTI |
20 | ||
TOTALE ASSENTI |
1 |
Assiste il Segretario Comunale Avv. Angelo PELLEGRINO.
Assume la presidenza
All’inizio di seduta vengono nominati scrutatori i consiglieri: Straticò, Falcone e Bisignano Fernando;
Prima dell’esame del punto all’O.d.G. indicato in oggetto, alle ore 16,12 si allontanano dall’aula i seguenti consiglieri comunali. ATTICO, RAGO, FUCILE , VILARDI Sandro Tullio, ESPOSITO, BISIGNANO Fernando, per cui risultano consiglieri PRESENTI: n. 14 ASSENTI n. 7
VISTO il D.Lgs. 30/12/1992 N. 504, relativo all’istituzione e disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), così come modificato ed integrato dalla Legge 24/12/1996 N. 556 e dalla Legge 23/12/1996 N. 662, dall’art. 3 della Legge 9.5.1997 N. 122 ed il ultimo dall’Art. 1°, commi 5-8 della Legge 24.12.2007, Nr. 244, che apportano modifiche alla detrazione ICI per la prima casa;
STABILITO che i Comuni devono definire contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe e i prezzi pubblici e che i relativi atti devono essere allegati allo stesso Bilancio, ai sensi di quanto previsto all’art. 172, comma 1°, lettera c) del D. Lgs. 18/8/2000, N. 267;
VISTO che, ai sensi dell’art. 6 del citato D. Lgs 504/1992, come modificato con il comma 53 dell’art. 3 della legge 662/1996, l’aliquota dell’imposta è stabilita dai Comuni, in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta alle abitazioni principali o di alloggi non locati o tenuti a disposizione dai contribuenti;
RILEVATO, inoltre, di dover precisare che la detrazione d’imposta spetta, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e più specificatamente nei casi previsti dall’art. 8 del D. Lgs 504/1992 e nelle misure precedentemente stabilite e così come modificate dall’Art. 1°, commi 5-8 della Legge 24.12.2007, Nr. 244;
ACCERTATO, altresì, che per effetto delle modifiche introdotte dall’Art. 1°, commi 5-8 della Legge 24.12.2007, Nr. 244, agli Artt. 6 ed 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, Nr. 504, deve essere modificato anche il Regolamento vigente presso l’Ente per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio Nr. 10 del 2.3.2007;
PRESO ATTO che nell’anno 2007 l’aliquota ICI era stata fissata, per tutte le categorie degli immobili, nel misura del 6 per mille, come era rimasta fissata in € 103,29 l’ammontare della detrazione spettante e detraibile dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per gli altri casi previsti dal regolamento e dalla normativa vigente, sino alla concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell’anno per il quale spettava il beneficio;
CONSIDERATO:
CHE dovendo garantire l’equilibrio del Bilancio 2008, vi è necessità di assicurare un fabbisogno economico derivante da gettito ICI, di almeno € 485.000,00 e che, per realizzare tale gettito, non vi è la necessità di una particolare articolazione delle aliquote e delle detrazioni ma basta applicare l’aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili e la detrazione per l’abitazione principale di € 103,29, oltre alla detrazione dell’1,33 per mille, da calcolare secondo le modalità stabilite dall’art. 1 comma 5 della legge 244/07;
CHE il minor gettito d’imposta, derivante dall’applicazione delle modifiche apportate dall’Art. 1°, comma 5° della Legge 24.12.2007, Nr. 244, all’Art. 8 del D.Lgs. 504/1992, è rimborsato con oneri a carico del Bilancio dello Stato, secondo le modalità e termini stabiliti nel comma 7° dello stesso Art. 1° della precitata Legge 244;
STABILITO:
CHE, ai sensi di quanto prescritto dalla Legge 27.12.2006, Nr. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), la delibera di approvazione delle Aliquote I.C.I. per l’anno 2007 era di Competenza del Consiglio Comunale e non più dell’Organo Esecutivo e che non essendo state apportate modifiche a tale prescrizione, si ritiene che anche per l’anno 2008, tale competenza rimane a carico dell’Organo Consiliare;
CHE in sede di approvazione del Bilancio di Previsione la presente deliberazione che stabilisce le aliquote I.C.I. per l’anno 2008, deve essere allegata al documento di programmazione economica-Finanziaria;
VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune ed il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, con le modifiche stabilite nel dispositivo;
VISTO il D. Lgs 18/8/2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 24.12.2007, Nr. 244, (Legge Finanziaria per il 2008);
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità:
CON votazione unanime dei presenti espressa nei e forme di legge.
D E L I B E R A
Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:
· Di apportare al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, approvato dal Commissario Prefettizio con deliberazione Nr. 10 del 2.3.2007, le seguenti modifiche:
a) Al Titolo II°, l’Art. 8 è abrogato e sostituito per come segue: ”Per abitazione principale, a norma della Legge n° 296/2006, deve intendersi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo. Per esplicita previsione (comma 2 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 504/92), dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale, va sottratta la detrazione spettante al contribuente nella misura stabilita anno per anno nell’apposita delibera di approvazione delle tariffe annuali. L’entità della detrazione di imposta sarà stabilita annualmente dall’organo competente, in sede di approvazione della delibera delle aliquote. La detrazione annua deve essere rapportata al periodo dell'anno in cui l'unità immobiliare è stata utilizzata come abitazione principale. L'eventuale importo residuo della detrazione di imposta può essere computato in diminuzione dell'imposta dovuta per le pertinenze dell'abitazione stessa. Condizione essenziale per fruire della detrazione di imposta è l'esistenza di identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell' ICI ed il soggetto dimorante abitualmente nell'immobile. Si precisa che la fruizione del beneficio non cessa nel caso in cui il contribuente abbia concesso in affitto una parte della sua abitazione principale (risoluzione ministeriale 19 novembre 1993 protocollo 2/723).
b) Al Titolo II° - Art. 9, dopo il 2° capoverso è aggiunto il seguente: “A decorrere dall’anno d’imposta 2009 la deliberazione che stabilisce le tariffe, può fissare, un’aliquota agevolata dell’imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti e con le modalità stabilite dall’Art. 1°, comma 6°, lettera a) della Legge 24.12.2007, Nr. 244;
c) Al titolo II°- Art. 9, dopo il capoverso aggiunto, di cui alla precedente lettera b) deve intendersi integralmente riportato quanto contenuto all’Art. 1°, comma 6°, lettera b) della Legge 24.12.2007, Nr. 244;
· Di stabilire che per l’anno 2008 l’aliquota ICI rimane fissata, per tutte le categorie degli immobili, nel misura del 6 per mille, nel mentre, l’ammontare della detrazione di imposta, spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le assimilazioni operate dal vigente regolamento Ici, rimane fissata in € 103,29, a cui si aggiunge l’ulteriore detrazione Ici, prevista dall’art. 1, comma 5, della Legge Finanziaria n° 244/2007, dell’1,33 per mille del valore catastale dell’immobile adibito ad abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni aventi categoria catastale A1, A8 ed A9. L’ulteriore detrazione di imposta, non potrà superare € 200,00; non potrà essere utilizzata per le assimilazioni all’abitazione principale previste dal vigente regolamento comunale, nel mentre va calcolata anche sul valore delle pertinenze.
· Di dare atto che per effetto dell’applicazione di dette aliquote, il Comune, per il 2008, secondo stima effettuata dai funzionari preposti, avrà un gettito complessivo pari ad pari ad € 485.000,00 oltre ad una entrata “una tantum”, in questo momento non quantificabile con precisione, in quanto risultano tutt’ora in corso le attività di accertamento e di recupero di fasce di evasione tributaria;
· Di dare atto che il minor gettito d’imposta, derivante dall’applicazione delle modifiche apportate dall’Art. 1°, comma 5° della Legge 24.12.2007, Nr. 244, all’Art. 8 del D.Lgs. 504/1992, è rimborsato con oneri a carico del Bilancio dello Stato, secondo le modalità e termini stabiliti nel comma 7° dello stesso Art. 1° della precitata Legge 244;
· Di stabilire che in sede di approvazione del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2008, la presente deliberazione sarà allegata, ai sensi di legge, a detto documento di programmazione economica-finanziaria;
· Di disporre, ai sensi del 4° comma dell’art. 58 del D.Lgs. 446 del 15/12/1997, che il dispositivo della presente deliberazione venga pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica con le modalità stabilite dall’apposita circolare;
· Di disporre che siano adottate le misure più idonee per fornire All’Amministrazione Finanziaria dell’Erario le informazioni e notizie utili ai fini dell’accertamento dell’imposta;
· Di disporre che tramite il Responsabile di Settore preposto venga data esecuzione al presente atto;
· Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’Art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.8.2000, Nr. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Sara CASTROVILLARI F.to Dr. Angelo PELLEGRINO
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Iniziata la pubblicazione il 01/04/2008
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Angelo PELLEGRINO
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E’ copia conforme all’originale.
Bisignano,lì 01/04/2008
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Angelo PELLEGRINO