IL CONSIGLIO COMUNALE

 

RICHIAMATA la propria delibera n. 3 del 08.04.2010, esecutiva  ai sensi di legge,con la quale venivano determinate le aliquote ICI per l’anno 2010;

 

ATTESO che:

-         l’art.1 comma 156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ( finanziaria 2007 ), modificando l’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n.504/92, individua nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare l’aliquota ICI;

-         l’art. 53 della legge n. 388/2000, nel testo sostituito dall’art. 27 della legge n. 488/2001, dispone che il termine per   deliberare le aliquote  ICI è stabilito entro la data fissata dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione considerato,

-         l’art.6, comma 2, del Decreto legislativo n. 504/92 dispone che l’aliquota deve essere deliberata   in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite  con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

-         la deliberazione deve essere adottata annualmente in quanto non è prevista la proroga automatica dell’aliquota fissata per l’anno precedente , essendo stabilito dall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 504/92 che in caso di mancata adozione troverà applicazione l’aliquota minima del 4 per mille;   

 

VISTO il decreto del Ministero dell’Interno 16 marzo 2011 che ha differito al 30 giugno 2011 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli Enti Locali;

 

VISTO il decreto legge 27 maggio 2008, n 93,  convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n.126, che all’art. 1, ha escluso dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 ed A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art.8, commi 2 e 3, del D. Lgs. n.504 del 1992; 

 

PRESO ATTO che il citato art.1, del D.L. 93/2008 prevede altresì il rimborso da parte dello Stato della minore imposta derivante ai comuni dalla suddetta abolizione dell’ICI sulle abitazioni principali, e che tale perdita per il comune di Spezzano Albanese  relativa all’anno 2011 è di      Euro 239.311,58 , pari a quanto assegnato per l’anno 2010;

 

CONSIDERATO il blocco dell’aumento della pressione fiscale  locale stabilito, dopo il 29.05.2008 e per il triennio 2009-2011, dall’art.1, comma 7, del citato D. L. 93/2008 e dall’art. 77-bis, comma 30, del D. L. 112/2008, convertito dalla legge n. 133 del 06 agosto 2008, per cui è sospeso il consueto potere degli Enti Locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote o maggiorazioni di aliquote tributarie ( ad eccezione della TARSU);

 

VISTO il decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO l’art. 58, del decreto legislativo n. 446/97, con il quale sono state introdotte delle modifiche alla disciplina dell’ICI ;

 

VISTO, altresì, l’art.1, comma 5, della legge 449/97;

 

VISTO l’art. 37, comma 55, della legge n.248/2006 di conversione del decreto legge n.223 /2006 riguardante le modifiche apportate alle modalità di pagamento dell’ICI ;

VISTO  il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

VISTA la legge 13.12.2010 n. 220, ( finanziaria 2011);

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;

VISTO il regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10/02/2001;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

 

P R O P O N E

 

1) DI CONFERMARE le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) da applicarsi con decorrenza 01.01.2011  pari a quelle stabilite per l’anno 2010, e più specificatamente:

 

*  Aliquota  6,00 per mille (aliquota ordinaria);

* Aliquota 5,50 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale e sue pertinenze del soggetto    passivo;

* Aliquota 6,50 per mille  sugli immobili riferita alle altre abitazioni di categoria A, esclusa la categoria A/10 (uffici e studi privati),   non adibite ad abitazioni principali.

* Aliquota  5,00 per mille per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale di persona  fisica soggetto passivo che ha compiuto 80 anni al 01.01.2011 e non ha altre persone nel suo  nucleo familiare.

* Aliquota 5,00 per mille per la unità immobiliare  adibita ad abitazione principale di persona fisica soggetto passivo con presenza, nel nucleo familiare convivente nell’abitazione, di almeno altre 4 o più persone  appartenenti al nucleo familiare.

* Aliquota 4,0 per mille per le unità immobiliari realizzate per la vendita e non vendute, , non locate, vuote da persone e cose, completamente prive di allaccio Enel, gas, acqua,  per la  durata di tre anni;

 

2) DI CONFERMARE, come conferma, la detrazione prevista per l’ abitazione principale in           €.129,11;

 

3) DI CONFERMARE,  come conferma, l’applicazione della detrazione di €. 129,11, prevista per           l’abitazione principale, alla unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge o a parenti entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale;

 

4) DI CONFERMARE, come conferma , che la riduzione prevista dall’art. 9 comma 2, lettera a), del regolamento per l’imposta comunale sugli immobili,approvata con deliberazione consiliare n. 3 del 10.2.2001,si applica per l’anno 2011  nella misura  dell’80% della tariffa per la durata di tre anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, purché la ristrutturazione definita dall’art. 31 della  legge n. 457/1978 abbia interessato almeno il 50% del valore dell’unità immobiliare e risulti da appositi elaborati di progetto ( computo metrico o certificazione del direttore dei lavori);

 

5) DI DARE ATTO che l’ art. 1, del D.L. 93/2008 prevede altresì il rimborso da parte dello stato della minore imposta derivante ai comuni dalla suddetta abolizione dell’ICI sulle abitazioni principali, e che tale perdita per il comune di Spezzano Albanese per l’anno 2011 è pari ad               € 239.311,58,  pari a quanto assegnato per l’anno 2010;

 

6) DI STABILIRE che i  versamenti vanno effettuati  sul c/c postale n. 21387444 intestato a: Comune di Spezzano Albanese - Servizio Tesoreria riscossione ICI -  oltre a  forme diverse in materia di versamento ICI previste dalla normativa vigente;

 

7) DI TRASMETTERE  copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze –  Dipartimento per le politiche fiscali  - Ufficio del federalismo fiscale – per la pubblicazione sul sito del Dipartimento stesso e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi e  per gli effetti del comma 2 dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;

 

8)  DARE ATTO  che  in  sede  di  approvazione  dei  documenti  di programmazione per il triennio

2011/2013  la    determinazione   delle   tariffe  e   delle  detrazioni   di imposta oggetto del presente

provvedimento  costituirà  allegato al  Bilancio di  previsione  2011 ai sensi  dell’art. 172 del D.Lgs.

n. 267/2000;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000.-

DICHIARA

 

Il presente provvedimento immediatamente eseguibile, trattandosi di argomento collegato con l’approvazione del bilancio di previsione 2011.