COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE

PROVINCIA DI COSENZA

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE n. 47 del 06/04/2006

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONE ABITAZIONE

               PRINCIPALE ED AGEVOLAZIONI ICI PER L’ANNO 2006.

 

 

 

 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio

 

Premesso che:

 

-         il decreto legislativo n.504 del 30/12/1992 ha istituito l’imposta Comunale sugli Immobili (ICI), primo vero strumento per superare il sistema della finanza derivata costituito dalla prevalenza dei contributi erariali tra le fonti di finanziamento degli enti locali;

-         Nel corso degli esercizi finanziari sono stati apportate modifiche alla norma iniziale per rendere più duttile questo strumento all’interno di un rinnovato assetto organizzativo degli enti nell’ottica della semplificazione degli obblighi dei cittadini ed una maggiore equità fiscale;

 

Vista la legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) che introduce nuove norme in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

 

      Visti altresì:

-         il comma 8 dell’art. 27 della legge 448/2001 che sostituisce il comma 16 dell’art. 53 della legge 23/12/2000 n. 388 e che testualmente recita:

 

-         “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione.”

 

-         la legge 23 dicembre 2005 n. 266, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2005, con la quale si proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali al 31 marzo 2006;

 

-         il Decreto 27 marzo 2006 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U.n.75 del 30 marzo

2006, con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali  al 31 maggio 2006;

 

-         l’art. 7 comma 2 bis. Decreto Fiscale collegato alla Finanziaria 2006 riguardante l’esenzione  I.C.I. anche agli immobili utilizzati da enti non commerciali per le attività indicate nella suddetta lettera anche se svolte in forma commerciale;

 

-         il comma 133 della legge finanziaria 2006 attenua la portata negativa della norma, prevedendo che l’ampliamento dell’esenzione non avrà comunque effetto retroattivo e quindi stabilisce che con riferimento agli eventuali pagamenti effettuati prima dell’entrata in vigore della norma, non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni d’imposta.

 

Richiamato il regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 10 febbraio 2001 con la quale è stata esercitata la potestà regolamentare di cui all’art. 52 del D.Lgs. 446/97 avuto riferimento alle fattispecie previste dall’art. 59 del medesimo decreto legislativo n.446/97;   

 

Precisato che le politiche di entrata corrente e ordinaria dell’ultimo triennio sono state caratterizzate da una ricerca di mezzi di finanziamento che provenissero dall’eliminazione delle aree di evasione, del recupero di partite arretrate: ciò ha consentito di mantenere invariata la pressione tributaria locale e parimenti di fare affluire al bilancio dell’ente risorse da impiegare nella gestione ordinaria dei servizi e al finanziamento degli oneri dell’indebitamento attivato per spese di investimento e produttive;

 

Rilevato che dal progetto di Bilancio riferito alla situazione economica per l’esercizio 2006 dal quale si evidenzia che è garantito l’equilibrio fra entrate e spese di parte corrente mantenendo invariata la pressione tributaria riferita alla tariffa ed alla detrazione sulla prima casa nella misura applicata nell’anno 2005;

 

Ritenuto pertanto sia per le motivazioni sopra esposte che per la necessità di semplificazione per il cittadino di mantenere anche per l’anno 2006 le aliquote approvate per l’anno precedente con delibera della G.M. n. 66 del 06/05/2005;

 

Considerato altresì che in sede di approvazione dei documenti di programmazione per il triennio 2006/2008 la determinazione delle tariffe e delle detrazioni di imposta contenute nel presente provvedimento costituirà allegato al bilancio di previsione ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

 

Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art.49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267, nonché quello di legittimità del Segretario Comunale ai sensi dell’art.73,comma 6,dello Statuto Comunale vigente ;

 

Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267, ed in particolare gli articoli n.42 e 48;

 

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia;

 

Visto il regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10/02/2001;

 

Visto il vigente Statuto Comunale;

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del già richiamato D.Lgs. n. 267/2000;

 

AD UNANIMITA’ di voti  resi  ai sensi di legge  ( presenti e votanti n.             ; astenuti nessuno;

voti favorevoli n.          ; voti contrari  nessuno);

 

 

 

D E L I B E R A

 

di approvare le aliquote e le detrazioni  dell’Imposta Comunale sugli Immobili ( ICI) per l’anno 2006, nella stessa misura dell’anno precedente, come sotto riportato, per le motivazioni tutte espresse in narrativa:

 

a)      Aliquota  6 per mille (aliquota ordinaria);

b)      Aliquota 5,5 per mille sugli immobili adibiti ad abitazione principale, applicando le seguenti detrazioni:

     

detrazione € 129,11

*   abitazione principale  e sue pertinenze del soggetto passivo;

*  abitazioni concesse dal proprietario in uso gratuito al  coniuge o a parenti entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale

c)      Aliquota 6,5 per mille  sugli immobili riferita alle altre abitazioni secondarie  di categoria A, esclusa la categoria A/10 (uffici e studi privati),   non adibite ad abitazioni principali.

d)      Aliquota  5,0 per mille per le unità immobiliare adibita ad abitazione principale di persona                 

      fisica soggetto passivo che ha compiuto 80 anni al 01.01.2006 e non ha altre persone nel suo 

      nucleo familiare.

e)      Aliquota 5,0 per mille per le unità immobiliari  adibite ad abitazione principale di persona      

      fisica soggetto passivo con presenza nel nucleo familiare convivente nell’abitazione di  

      almeno altre 4 o più persone  appartenenti al nucleo familiare.

f)        Aliquota 4,0 per mille per le unità immobiliari realizzati per la vendita e non venduti, per la                          

      durata di tre anni, non locati vuoti da persone e cose, completamente privi di allaccio Enel,  

      gas, acqua.

 

STABILIRE, come stabilisce , che la riduzione prevista dall’art.9 comma 2, lettera a), del regolamento per l’imposta comunale sugli immobili,approvata con deliberazione consiliare n.3 del 10.2.2001,si applica per l’anno 2005  nella misura  dell’80% della tariffa per la durata di tre anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, purché la ristrutturazione definita dall’art.31 della  legge n.457/1978 abbia interessato almeno il 50% del valore dell’unità immobiliare e risulti da appositi elaborati di progetto ( computo metrico o certificazione del direttore dei lavori);

 

Dare atto che in sede di approvazione dei documenti di programmazione per il triennio 2006-2008 la determinazione delle tariffe e delle detrazioni di imposta oggetto del presente provvedimento costituirà allegato al Bilancio di previsione 2006 ai sensi dell’art. 172 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

Dare atto, come dà atto,che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000, e quello di legittimità del Segretario Comunale ai sensi dell’art.73,comma 6,del vigente Statuto Comunale;

 

DICHIARARE, come dichiara, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000.-