COMUNE DI SPEZZANO ALBANESE

PROVINCIA DI COSENZA

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE n. 66 del 06/05/2005

 

Oggetto: RIDETERMINAZIONE TARIFFE ALIQUOTA  I.C.I. ANNO 2005. 

               REVOCA DELIBERA DELLA G.M. N.51 DEL 26/04/2005

 

 

 

Su proposta dell’Assessore al Bilancio

 

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992,n,504,recante il riordino della Finanza Territoriale ,a norma della legge 23 ottobre 1992, n.421;

 

CONSIDERATO :

-         che a decorrere dall’anno 1993 è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I.,disciplinata dal Titolo I Capo I del citato decreto Legislativo n.504/92;

-         che l’aliquota dell’ I.C.I.  deve essere deliberata annualmente e che la stessa, ai sensi dell’art.6 del D.Lgs.n.504/92, nel testo novellato dall’ Art.3-comma 53 –della legge 23/12/96 n.662, (collegato alla finanziaria dell’anno 1997 ) deve essere fissata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

-         che il termine previsto per l’adozione dell’atto deliberativo era fissato in via ordinaria al 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo , ma che la Risoluzione n.160 del 29/11/1999 del Ministero delle  Finanze –Dipartimento delle Entrate- ha riconosciuto valore generale al termine del 31 dicembre  per l’approvazione delle tariffe per l’anno successivo previsto dall’art.31, comma 1 della legge 488/98- confortato anche dalle intervenute modifiche apportate dall’art. 13 comma 4, della legge 265/99 all’art.55 della legge 142/90 relativamente al termine per l’approvazione del bilancio di Previsione per l’anno successivo, ora sostituito dall’art.151, comma 1, del D.Lgs.18 agosto 2000,  n.267;

 

 

-         che   tuttavia   il comma  8  dell’art. 27 della legge  448/2001 –  Finanziaria  per  il  2002- ha

      sostituito  il     comma 16, art.53 della legge 23.12.2000 n.388 con il seguente testo : ” Il termine

per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali,compresa l’aliquota                   dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1,comma 3,del decreto Lgs.28.09.1998, n.360,recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF,  e successive modificazioni , e le tariffe dei servizi  pubblici locali,nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione . I  regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

 

VISTO l’art. 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2004, n.314, come modificato dalla Legge di conversione 1 marzo 2005, n. 26, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 02 marzo 2005,                    che ha differito al 31.3.2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali;

 

VISTO l’art.1 ,comma 1 del D.L. 31.3.2005,n.44 pubblicato sulla G.U. n.75 del 1.4.2005,che ha differito  ulteriormente al 31.5.2005 il termine per la deliberazione del bilancio pdi previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti locali;

 

VISTO l’art.42,comma 2 lettera f,del D.Lgs.18.8.2000, n.267, che attribuisce alla competenza del Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi,con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

VISTO l’art.48,comma 2, del citato Decreto Legislativo 18/8/2000,n.267,secondo cui la Giunta compie  tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze , previste dalle leggi o dallo statuto ,del Sindaco;

 

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art.49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267, nonché quello di legittimità del Segretario Comunale ai sensi dell’art.73,comma 6,dello Statuto Comunale vigente ;

 

CONSIDERATO che in  relazione alle valutazioni effettuate in sede di formazione del bilancio di previsione  2005  sia  per  quanto concerne i programmi amministrativi che la qualità dei servizi da erogare, vi è un maggiore gettito proveniente da nuovi insediamenti edilizi soprattutto     di  natura industriale;

 

RITENUTO di voler diminuire l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale;

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267, ed in particolare gli articoli n.42 e 48;

 

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia;

 

VISTO il vigente Statuto Comunale;

 

AD UNANIMITA’ di voti  resi  ai sensi di legge  ( presenti e votanti n.             ; astenuti nessuno;

voti favorevoli n.          ; voti contrari  nessuno);

 

 

D    E    L   I   B   E    R    A

 

 

 

STABILIRE, come stabilisce,  per l’anno 2005, ai sensi del D.Lgs.n.504/92:

 

-         l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili nella misura  del 6,00 per mille; l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale nella misura del 5,50 per mille;

-         l’aliquota  dell’ imposta  comunale sugli immobili riferita alle altre abitazioni secondarie

      di  categoria  A,  esclusa  la  categoria  A/10   (uffici  e  studi  privati),  non   adibite   ad   

      abitazioni principali , nella misura del 6,50 per mille ;

-         l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, non locati vuoti da persone e cose, nella misura del 4,00 per mille per la durata di tre anni;

-          la detrazione  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze del soggetto passivo in  € 129,11, ai sensi dell’art.8 comma 2, del decreto legislativo 30.12.1992 n.504;

 

STABILIRE ,come stabilisce, l’applicazione della detrazione di Euro 129,11, prevista per le abitazioni principali , all’unità immobiliare concessa in uso gratuito al coniuge o a parenti entro il secondo grado che la utilizzano come abitazione principale ;

 

STABILIRE  di operare,come opera, la seguente riduzione ai sensi della normativa vigente:

-         aliquota nella misura del 5,00 per mille applicata nei seguenti casi:

-         a )  unità immobiliare adibita ad abitazione principale di persona fisica soggetto passivo che ha compiuto 80 anni al  01.01.2005 e non ha altre persone nel suo nucleo familiare;

-         b) unità immobiliare adibita ad abitazione principale di persona fisica soggetto passivo con presenza nel nucleo familiare convivente nell’abitazione di almeno altre 4 o più persone appartenenti al nucleo familiare;

 

STABILIRE, come stabilisce , che la riduzione prevista dall’art.9 comma 2, lettera a), del regolamento per l’imposta comunale sugli immobili,approvata con deliberazione consiliare n.3 del 10.2.2001,si applica per l’anno 2005  nella misura  dell’80% della tariffa per la durata di tre anni a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori, purché la ristrutturazione definita dall’art.31 della  legge n.457/1978 abbia interessato almeno il 50% del valore dell’unità immobiliare e risulti da appositi elaborati di progetto ( computo metrico o certificazione del direttore dei lavori);

 

DARE ATTO, come dà atto,che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli prescritti dall’art.49 del Decreto Legislativo n.267/2000, e quello di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell’art.73,comma 6,del vigente Statuto Comunale;

 

DI REVOCARE, come col presente atto revoca, la delibera della G.M. n. 51 del 26/04/2005;

 

DICHIARARE, come dichiara, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4 del Decreto Legislativo n.267/2000.-