PREMESSO che l’imposta comunale sugli immobili è stata istituita con il tit. I° capo I° del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

VISTO che l’art. 54 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del Decreto Legislativo 23/03/1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di previsione, determinando, quindi, la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal Bilancio annuale;

VISTO che ai sensi degli artt.42, 48 e 172 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267, compete alla Giunta Comunale, l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema del Bilancio preventivo;

VISTO che ai sensi dei citati articoli 42 e 172 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, compete al Consiglio Comunale, nell’approvazione del Bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

RITENUTO opportuno mantenere inalterata, anche per l’anno 2011, l’aliquota del 5‰ (Cinque per mille), al fine di non aggravare ulteriormente la pressione fiscale nei confronti della cittadinanza;

RICHIAMATA la legge 24/7/2008, n. 126, che ha disposto l’abolizione dell’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari appartenenti alle categorie A1, A8, A9;

VISTA la Legge 220 del 13/12/2010 (Legge Finanziaria per l’anno 2011);

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

D E L I B E R A

1) Di confermare per l’anno 2011, nella misura unica del 5‰ (Cinque per mille), l’aliquota per l’applicazione, in questo Comune, dell’imposta comunale sugli immobili, istituita con il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

2) Di precisare quanto segue:

a) Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art.5 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a), dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662;

b) L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto legislativo 28/12/2000, n. 445, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata rr, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

c) Ai sensi della legge 24 luglio 2008, n.126, l’imposta non è dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale; fatta eccezione per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, alle quali si applica la detrazione di cui all’art. 8 commi 2 e 3 del D.lgs n. 504/1992;

d) Per abitazione principale si intende quella che il contribuente possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale e dove egli ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Per i cittadini non residenti nel territorio dello Stato Italiano, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

e) Ai sensi del 2° comma, dell’art. 58 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, per l’applicazione dell’art.9 del Decreto Legislativo 30/12/1962, n. 504 e relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;

3) Di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché della definizione della riduzione o detrazione, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico – finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

4) Disporre che ai sensi dell’art. 58 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, di trasmettere l’estratto della presente deliberazione all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

5) Di allegare il presente atto allo schema di Bilancio di previsione 2011, da approvarsi con successivo atto deliberativo;

6) Di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;