DI CONFERMARE le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili, in questo Comune, con effetto dal 01/01/2006 per come segue:
1. per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: QUATTRO (4) PER MILLE;
per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale QUATTRO(4) PER MILLE;
2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: QUATTRO (4) PER MILLE;
3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati:QUATTO(4) PER MILLE;
4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: QUATTRO (4) per mille;
5. aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta previste dall’art. 7 della legge 30/12/1992, n° 504, compresi nelle seguenti tipologie:
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11/8/1991, n°266, iscritte nel registro;
5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8/11/1991, n° 381 iscritte nell’Albo regionale: QUATTRO(4) per mille;
6. dall’imposta dovuta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare €103,30 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:
a) l’importo di € 103,30 di cui sopra sia elevato a € ====== e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta;
b) sia applicata l’ulteriore detrazione del ======= per cento;
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
7.Per le disposizioni in materia si rimanda al regolamento ICI approvato con delibera di C.C. n°10 del 22/3/1999;
8. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella gazzetta ufficiale.