· PREMESSO
· Che l'art. 172 del D.Lgs. N°267/2000 T.U.EE.LL. dispone che al Bilancio di previsione sono allegate: "Le deliberazioni con le quali sono determinati per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
· che, ai sensi dell'art. 42 lettera f) del D.Lgs. N°267/2000, il Consiglio Comunale è competente a deliberare l'istituzione, l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe, mentre è di competenza (residuale) della Giunta Comunale la determinazione delle relative aliquote;
· VISTO che, ai sensi dell'art. 273 del T.U. per la Finanza Locale, modificato con l'art. 19 della legge 19.03.1993 N°68, qualora la Giunta non adotti (entro il 31.12.2004 per l'anno 2005) la tariffa da applicarsi nell'anno successivo per ogni imposta, tassa, contributo ecc.ecc., si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso, ad eccezione dell'aliquota I.C.I. che si applica nella misura minima di legge del 4 per mille (art. 3 comma 53 della legge N°662/96) e maggiorazione dell'imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni di cui all'art. 30, comma 17 della legge N°488/99, i cui aumenti alla tariffe base vanno deliberate annualmente ai sensi dell'art. 10, comma 18 della legge N°133/99;
· DATO ATTO che per l'anno 2005 il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta è fissata nel termine dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, N°388 e precisamente entro il 31.03.2005;
· RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale N°7 del 08.03.2005, esecutiva, con la quale è stata determinata al cinque per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2004;
· RITENUTO di dover adottare la deliberazione di determinazione dell’aliquota per l’anno 2005;
· RITENUTO di non poter ulteriormente ridurre per l’anno 2005 l’aliquota dell'imposta, atteso che, dall'esame dei documenti contabili non emergono segnali positivi, quali l'aumento dei trasferimenti statali, maggiori entrate, ecc.ecc., che permetterebbero sicuramente una riduzione del peso fiscale per la cittadinanza;
· RILEVATO che il comma 55 del citato art. 3 della legge 662/96 è stabilito che l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, £ 200.000 (€ 103,29), rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
· VISTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1° del D.Lgs. N°267/2000, il responsabile del servizio finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e contabile;
CON VOTAZIONE UNANIME
DELIBERA
1. Di DETERMINARE E CONFERMARE, per i motivi in premessa indicati, al 5 (cinque) per mille l'aliquota della Imposta Comunale Sugli Immobili per l’anno 2005;
2. Di DARE ATTO che, per come stabilito al comma 55 dell’art. 3 della legge N°662 del 23.12.96, dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, £ 200.000 (€ 103,29), rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
3. Di DICHIARARE immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. N°267/2000.