ESTRATTO DI

DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE N.08 DEL 06 GIUGNO 2008

ALIQUOTA RIDOTTA AL 4.90 PER MILLE:

- PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DEI SOGGETTI PASSIVI PERSONE FISICHE, RESIDENTI NEL COMUNE E DEI SOCI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA, RESIDENTI PURE NEL COMUNE, PER L'UNITA' IMMOBILIARE DIRETTAMENTE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE COMPRESE LE PERTINENZE (C/2- C/6 - C/7) CATEGORIE CATASTALI: A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6;

- PER LE UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE, IN USO GRATUITO, A PARENTI IN LINEA RETTA FINO AL PRIMO GRADO, COME DA RISULTANZE ANAGRAFICHE, CHE OCCUPANO L'ABITAZIONE QUALE LORO ABITAZIONE PRINCIPALE, LA CONCESSIONE D'USO GRATUITO DEVE ESSERE ATTESTATA IN APPOSITA DICHIARAZIONE ICI;

- PER LE PERTINENZE (UNITA' IMMOBILIARI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI: C/2 - C/6 - C/7), DUREVOLI ASSERVITE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, PER NON PIU'  DI UNA PERTINENZA PER CATEGORIA PER ABITAZIONE PRINCIPALE;

- LE PERTINENZE DEVONO ESSERE ATTESTATE IN APPOSITA DICHIARAZIONE ICI;

- PER LE UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE A TITOLO DI SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA DA ANZIANO O DISABILE CHE ACQUISISCE LA RESIDENZA IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LE STESSE NON RISULTINO LOCATE.

ALIQUOTA ORDINARIA AL 7 PER MILLE:

- PER TUTTI GLI ALTRI FABBRICATI;

- AREE FABBRICABILI. 

DETRAZIONE

EURO 130,00 AI SENSI DELL'ART.8, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 504/92 PER TUTTI I CONTRIBUENTI TITOLARI DI ABITAZIONE PRINCIPALE.

EURO 180,00 PER TUTTI I CONTRIBUENTI TITOLARI DI ABITAZIONE PRINCIPALE CHE PRESENTANO UNA DISABILITA' PARI AL 100%, COMPROVATA DA CERTIFICATO DI INVALIDITA'.

DALL'IMPOSTA DOVUTA PER L'UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO SI DETRAE UN ULTERIORE IMPORTO PARI ALL' 1,33 PER MILLE DELLA BASE IMPONIBILE DI CUI ALL'ART.5 DEL D.LGS. N.504/92. L'ULTERIORE DETRAZIONE COMUNQUE NON SUPERIORE A 200,00  EURO VIENE FRUITA A CONCORRENZA DEL SUO AMMONTARE ED E' RAPPORTATA AL PERIODO DELL'ANNO DURANTE IL QUALE SI PROTRAE LA DESTINAZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE.

SE L'UNITA' IMMOBILIARE E' ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DA PIU' SOGETTI PASSIVI, LA DETRAZIONE SPETTA A CIASCUNO DI ESSI PROPORZIONALMENTE ALLA QUOTA PER LA QUALE LA DESTINAZIONE MEDESIMA SI VERIFICA .

L'ULTERIORE DETRAZIONE DI CUI AL COMMA 2/BIS SI APPLICA A TUTTE LE ABITAZIONI AD ECCEZIONE DI QUELLE DI CATEGORIA CATASTALE A/1 - A/8 - A/9.

DI PRECISARE CHE LA DETRAZIONE NON SPETTA PER LE ABITAZIONI DATE IN COMODATO GRADUITO AI PARENTI FINO AL I^ GRADO.

AREE FABBRICABILI:

Vedi Allegato "A"

ALLEGATO "A"

 IL VALORE RELATIVO ALLE AREE FABBRICABILI PER L'ANNO 2008 E' IL SEGUENTE:

DESTINAZIONE URBANISTICA COME DA PRG                                                  VALORE AI FINI ICI

ZONA B1                                                                                                               € 60,00 MQ.

ZONA B2                                                                                                               € 50,00 MQ.

ZONA B3                                                                                                               € 50,00 MQ.

ZONA C1 (IT. = 0,8) AREA NON LOTTIZZATA                                                           € 60,00 MQ.

ZONA C1 - LOTTO EDIFICABILE                                                                              € 80,00 MQ.

ZONA C2 (IT.= 0,4) AREA NON LOTTIZZATA                                                            € 45,00 MQ.

ZONA C2 - LOTTO EDIFICABILE                                                                              € 60,00 MQ.

ZONA D1                                                                                                                € 40,00 MQ.

ZONA D2 (PIP)                                                                                                       €  15,00 MQ.

ZONA F                                                                                                                  €  30,00 MQ.

ZONA G2 - ASSIMILABILE ALLA ZONA C1 NON LOTTIZZATA                                   

ZONA G3 - ASSIMILABILE ALLA ZONA F

ZONA G1 - SI APPLICA NORMATIVA COME PER ZONE AGRICOLE