COMUNE DI ZUNGRI

Provincia di Vibo Valentia

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI ZUNGRI

( Prov. VV ) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2007

OMISSIS

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. per i motivi esposti in premessa di:

a) determinare, per l’anno 2007, l’aliquota dell’imposta Comunale sugli immobili

( ICI ) da applicare in questo Comune, con effetto 1° gennaio 2007 , nella misura del

5 per mille per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e del 6 per mille come ordinaria , in conformità all’art. 6 del D.Lgs. 31/12/1992, n.504;

b) non avvalersi, per l’anno 2007, della facoltà di:

1. ridurre l’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

2. elevare l’imposta della detrazione per l’abitazione principale;

3. considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da

anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o

sanitari;

4. deliberare aliquote agevolate in favore di proprietari che seguono interventi di

recupero del patrimonio edilizio;

5. deliberare aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a

titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi tipo;

6. non applicare l’imposta sugli immobili rurali che non possiedono più i requisiti di

ruralità e che sono stati iscritti entro il 31/12/1999, al catasto fabbricati;

2. di tener conto, per la determinazione della base imponibile, di quanto stabilito

dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso

quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. a, dell’art. 3 della legge

23 dicembre 1996, n. 662;

3. di stabilire la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

cosi’ come segue :

a) detrazione ordinaria per l’abitazione principale nella misura di Euro 103,29 ;

b) detrazione per abitazione principale nella misura di Euro 150,00 di nuclei

familiari con almeno un soggetto che risulti in una delle seguenti condizioni

riconosciute dalla competente Commissione Medica :

- portatore di handicap permanente grave ( ai sensi dell’art.3 della legge 104/92);

- cieco assoluto ( legge 382/70 ) ;

- sordomuto assoluto ( legge 381/70 ) ;

- mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente alle categorie dalla 1°

 

 

alla 5° ( D.P.R. 915/78 , Legge 474/58 ) ;

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede

a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale , ed i suoi familiari dimorano

abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari

appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione

principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli

Istituti autonomi per le case popolari.

4. di stabilire che l’imposta ridotta dal cinquanta per cento ( 50 ) per i fabbricati

dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo

dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni

dall’Ufficio Tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario che allega

idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha

facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi degli artt.38 e 47

del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445, nella quale, deve dichiarare la data d’inizio delle

condizioni che rendono inagibile e comunque inutilizzabile l’immobile.

Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con Raccomandata A.R., la

data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la

data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare

accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal

contribuente.

5. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997

N. 446, per l’applicazione dell’art. 9 del D. Lgs. N. 504/1992, relativo alle modalità

di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti

od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi

elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge 9/1963, soggette al corrispondente

obbligo assicurativo per invalidità, vecchiaia e malattia, la cui eventuale

cancellazione ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

6. di dare atto che nella determinazione dell’aliquota sono state tenute presenti le

esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del

Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

OMISSIS

Copia Conforme all’originale

Zungri , lì 15/05/2007

Il Segretario Comunale

- F.to Dr. Vincenzo Calzone -