LETTERA CIRCOLARE –ICI 2011 |
Gentile Contribuente ,
La presente per informarla che il prossimo 16 Giugno 2011 , scade il termine per il pagamento dell’acconto dell’Imposta Comunale sugli Immobili. L’acconto è pari alla metà dell’Imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote dei 12 mesi dell’anno precedente .Il saldo dovrà essere versato dal 1° al 16 dicembre, si calcola applicando le aliquote per l’anno in corso, da cui va sottratto quanto versato in acconto. E’ possibile versare l’imposta dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione entro il 16 giugno (Decreto L.gsl 30/12/1992,n. 504, art. 10-). Richiamato il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008,convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 24/07/2008, con il quale è stata abolita l’ICI sugli immobili adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ed alle pertinenze identificati nelle categorie, C6 (garage), C2 (cantina) e C7 (tettoia), ed utilizzate in modo continuativo a servizio esclusivo dell’abitazione ed ubicate nello stesso contesto immobiliare,vengono esentati
ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli)
A)- Le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, per come da regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore della legge. -risoluzione n. 1/Df del 04/03/2009,con la quale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito l’esenzione per gli immobili assimilati all’abitazione principale, con regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore della legge, - le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (art. 59, comma 1, lettera “e” D.lgs 446/97, per come previsto dal nostro regolamento I.C.I ,approvato con delibera del C.C. n. 6 del 15 maggio 2008 – esecutivo - agli artt. 9 , 10 ed 11 – stabilisce, che le unità immobiliari ,concesse in comodato gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli) o a parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle) che la utilizzano come abitazione principale,- con contratto registrato- NON vengono esentate dall’imposta, ma viene applicata l’aliquota ridotta, deliberata per le abitazioni principali, ed alle stesse non viene concessa la detrazione prevista per le abitazioni, identificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9
Per quanto riguarda le pertinenze della abitazione principale, (se accatastate come C6 (garage), C2 (cantina) e C7 (tettoia), ed utilizzate in modo continuativo a servizio esclusivo dell’abitazione e ubicate nello stesso contesto immobiliare viene applicata l’aliquota delle abitazione principale concessa in comodato d’uso gratuito),
Per l’anno 2011- con atto deliberativo n. 23 del 23/02/2011 del Commissario Straordinario, sono state confermate le aliquote adottate per gli anni predenti- (Decreto Legge n. 93 del 2008-blocco delle aliquote fino all’attuazione del federalismo fiscale)
Aliquota Ordinaria |
7 x mille |
Da applicarsi sugli immobili soggetti all’imposta - diversi dall’abitazione principale |
Abitazione Principale Per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito (vedi punto “A” dell’informativa) si applica l’aliquota del 6 x mille senza detrazione. |
6 x mille |
Con la detrazione di € 103,29 da applicarsi per le sole categorie A1, A8 e A9 - |
Per le are fabbricabili , la base imponibile è data dal prezzo commerciale al 1 Gennaio 2011, con riguardo ai prezzi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari.. (atto deliberativo n. 32 del 16/03/2011 del Commissario Straordinario)
ELENCO ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE |
VALORE x mq 1° gennaio 2011- |
B1 Centro consolidato ad edificazione compatta |
€ 40,00 |
B2 Centro edificato e completamento residenziale normale |
€ 33,00 |
C1 Espansione residenziale turistica |
€ 28,00 |
C2 Espansione mista (Residenziale - Turistica - Alberghiera) |
€ 27,00 |
DR Area mista artigiana e residenziale |
€ 25,00 |
DR* Attrezzature turistiche di tipo ricreativo e tempo libero e pubblici esercizi |
€ 27,00 |
DT Direzione alberghiera |
€ 40,00 |
AR Area di riequilibrio paesistico e urbanizzativi |
€ 26,00 |
AR* Aree integrate di compensazione di tipo turistico e servizi di immagine e di animazione |
€ 28,00 |
F Con possibilità di intervento privato |
€ 10,00 |
Attrezzature alberghiere e paralberghiere esistenti |
€ 35,00 |
I terreni di natura agricola, sono esenti secondo le disposizioni contenuti nell’art. 7 lettera “h” del D.L.g. 504/92.
L’imposta si calcola moltiplicando la base imponibile per l’aliquota prevista, rapportata ai mesi di possesso.
I soggetti passivi ICI possono versare l’imposta mediante modello F/24 e/o bollettino di conto corrente postale intestato A “ Equitalia ETR SpA –Ricadi VV- ICI- su C/C/P n°2612612.”
L’ICI e le concessioni di aree demaniali-
Si ricorda ai possessori di concessioni di aree demaniali, che
ATTENZIONE
Sono qualificate come pertinenze gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C/6, C/2, C/7 ubicate nello stesso fabbricato dell’abitazione principale o in prossimità dello stesso, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che sia lo stesso soggetto il proprietario o titolare di diritto reale di godimento (anche se in quota parte) dell’abitazione e delle pertinenze (quest’ultima durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione).
E’ necessario inoltre, ai fini del riconoscimento dell’esenzione di cui sopra, pena la decadenza dagli stessi, produrre apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 indicante gli estremi catastali identificativi delle pertinenze;
la dichiarazione deve essere obbligatoriamente presentata entro il termine per il pagamento della I rata ICI relativa all’anno d’imposta per il quale si applica l’agevolazione e ha valore anche per le annualità successive solo se non intervengono variazioni comportanti una diversa determinazione dell’ICI dovuta.
la scheda identificativa delle unità immobiliari identificati quali pertinenze, si ritira presso l’ufficio tributi
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.ancicnc.it e/ o www.finanze.gov.it-
Distinti saluti
Ricadi, lì 29 aprile 2011 Il Dirigente dell’area Tributi
F.to Rag. Gennaro Petracca