PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE                                 

 

LETTERA CIRCOLARE –ICI 2011

                          

                    

 

 Gentile Contribuente ,

                                 

           La presente per informarla  che il prossimo  16 Giugno 2011 , scade il termine per il pagamento dell’acconto dell’Imposta Comunale sugli Immobili. L’acconto è pari alla metà dell’Imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote dei 12 mesi dell’anno precedente .Il saldo dovrà essere  versato dal 1° al 16 dicembre, si calcola applicando le aliquote per l’anno in corso, da cui va sottratto quanto versato in acconto. E’ possibile versare l’imposta dovuta per l’intero anno in un’unica soluzione entro il 16 giugno (Decreto L.gsl 30/12/1992,n. 504, art. 10-). Richiamato il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008,convertito con modificazioni nella legge n. 126 del 24/07/2008, con il quale è stata abolita l’ICI sugli  immobili adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ed alle pertinenze identificati nelle categorie, C6 (garage), C2 (cantina) e C7 (tettoia), ed utilizzate in modo continuativo a servizio esclusivo dell’abitazione ed ubicate nello stesso contesto immobiliare,vengono esentati

ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni signorili, ville e castelli)

A)- Le unità immobiliari assimilate all’abitazione principale, per come  da regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore della legge. -risoluzione n. 1/Df del 04/03/2009,con la quale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito l’esenzione per gli immobili assimilati all’abitazione principale,  con regolamento comunale vigente alla data di entrata in vigore della legge, -  le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti (art. 59, comma 1, lettera  “e” D.lgs 446/97, per come previsto dal nostro regolamento I.C.I ,approvato con delibera del C.C. n. 6 del 15 maggio 2008 – esecutivo -   agli artt.   9 ,  10 ed 11 –  stabilisce, che le unità immobiliari ,concesse in comodato gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli) o a parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle) che la utilizzano come abitazione principale,- con contratto registrato- NON vengono esentate dall’imposta,  ma viene applicata l’aliquota ridotta, deliberata per le abitazioni principali, ed alle stesse non viene concessa  la detrazione  prevista per le abitazioni,  identificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9

 

Per quanto riguarda le pertinenze della abitazione principale,  (se accatastate come C6 (garage), C2 (cantina) e C7 (tettoia), ed utilizzate in modo continuativo a servizio esclusivo dell’abitazione e ubicate nello stesso contesto immobiliare viene applicata l’aliquota delle abitazione principale  concessa in comodato  d’uso gratuito),

 

Per l’anno 2011- con atto deliberativo n. 23 del 23/02/2011 del Commissario Straordinario, sono state confermate le aliquote adottate  per gli anni predenti-  (Decreto Legge n. 93 del 2008-blocco delle aliquote fino all’attuazione del federalismo fiscale)

 

Aliquota Ordinaria

7   x   mille

Da applicarsi sugli immobili soggetti all’imposta - diversi dall’abitazione principale

Abitazione Principale

Per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito (vedi punto “A” dell’informativa)  si applica l’aliquota del 6 x mille senza detrazione.

6 x mille

Con la detrazione di € 103,29

da applicarsi per le sole categorie   A1, A8 e A9 -

 

 

 

Per le are fabbricabili , la base imponibile è data dal prezzo commerciale al 1 Gennaio 2011, con riguardo  ai  prezzi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi caratteristiche similari.. (atto deliberativo n. 32 del 16/03/2011 del Commissario Straordinario)

 

 

ELENCO ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

 

ZONE TERRITORIALI OMOGENEE

VALORE x mq

1° gennaio 2011-

B1  Centro consolidato ad edificazione compatta

       40,00

B2  Centro edificato e completamento residenziale normale

       33,00

C1  Espansione residenziale turistica

       28,00

C2  Espansione mista (Residenziale - Turistica - Alberghiera)

       27,00

DR  Area mista artigiana e residenziale

       25,00

DR*  Attrezzature turistiche di tipo ricreativo e tempo libero e pubblici esercizi

       27,00

DT  Direzione alberghiera

       40,00

AR  Area di riequilibrio paesistico e urbanizzativi

       26,00

AR*  Aree integrate di compensazione di tipo turistico e servizi di immagine e di animazione

       28,00

F   Con possibilità di intervento privato

       10,00

Attrezzature alberghiere e paralberghiere esistenti

       35,00

 

I terreni di natura agricola, sono esenti secondo le disposizioni contenuti nell’art. 7  lettera “h” del D.L.g. 504/92.

L’imposta si calcola moltiplicando la base imponibile per l’aliquota prevista, rapportata ai mesi di possesso.

 I soggetti passivi ICI  possono versare l’imposta mediante modello F/24 e/o bollettino di conto corrente postale  intestato  A “ Equitalia  ETR SpA –Ricadi VV- ICI- su  C/C/P n°2612612.”

L’ICI e le concessioni di aree demaniali-

Si ricorda ai possessori di concessioni di aree demaniali, che la Legge 23.12.2000, n.388 (legge finanziaria  per l’anno 2001) l’art.18, comma 3, ha modificato l’art.3,comma 2  del D.Lgs.30.12.1992 n. 504, includendo  tra i soggetti passivi dell’Imposta Comunali sugli Immobili i concessionari di aree demaniali.

 ATTENZIONE

Sono qualificate come pertinenze gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C/6, C/2, C/7 ubicate nello stesso fabbricato dell’abitazione principale o in prossimità dello stesso, anche se distintamente iscritte in catasto,  a condizione che sia lo stesso soggetto il proprietario o titolare di diritto reale di godimento (anche se in quota parte) dell’abitazione e delle pertinenze (quest’ultima durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione).

E’ necessario inoltre, ai fini del riconoscimento dell’esenzione di cui sopra, pena la decadenza dagli stessi, produrre apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 indicante gli estremi catastali identificativi delle pertinenze;

la dichiarazione deve essere obbligatoriamente presentata entro il termine per il pagamento della I rata ICI relativa all’anno d’imposta per il quale si applica l’agevolazione e ha valore anche per le annualità successive solo se non intervengono variazioni comportanti una diversa determinazione dell’ICI dovuta.

la scheda identificativa delle unità immobiliari identificati quali  pertinenze, si ritira presso l’ufficio tributi 

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.ancicnc.it e/ o www.finanze.gov.it-

Distinti saluti

Ricadi, lì 29 aprile 2011                                                                                                                        Il Dirigente dell’area Tributi

F.to Rag. Gennaro Petracca