-
Estratto delibera C.C. n. 8 del 28/05/2009
OGGETTO:Conferma aliquota Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) anno 2009
Il Consiglio Comunale
PREMESSO che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n° 388, così come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, il quale ha definitivamente stabilito che: "Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28/9/1998, n 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;
Che l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, stabilisce che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo;
Che ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i ), compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;
Visto l’art. 42 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali e l’art.1 Comma 156 della Legge 296/2006- (legge finanziaria 2007), che stabilisce che dal 01/01/2007 Le aliquote ICI devono essere stabilite dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta Comunale;
Visto Decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2008 ( in G.U. il 05 gennaio 2009, n. 3) con il quale, è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio 2009 per Comuni e Provincie dal 30 dicembre 2008 al 31 marzo 2009, che con successiva proroga viene differito al 31 maggio 2009;
VISTO, Art. 1, comma. 7, D.L. 93/2008; Art. 77 bis, comma.
VISTO il regolamento Comunale sull’I.C.I. approvato con atto deliberativo di consiglio Comunale n.6 del 15 maggio 2008-
Richiamato il Decreto 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni nella Legge 24.07.2008 n.126, che ha stabilito, che a decorrere dall’esercizio 2008, l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e le eventuali pertinenze previste dal regolamento ICI del Comune;
• che in base al predetto decreto, sono escluse dalla esenzione le abitazioni principali di categoria A1/A8/A9 (case signorili, ville, castelli);
Visto l’art. 10, comma 2 del regolamento Comunale I.C.I.- – abitazione principale- stabilisce, che le unità immobiliari ,concesse in comodato gratuito a parenti di 1° grado in linea retta (genitori e figli) o a parenti in linea collaterale di 2° grado (fratelli e sorelle) che la utilizzano come abitazione principale, NON vengono esentate dall’imposta, ma viene applicata l’aliquota ridotta, deliberata per le abitazioni principali, ed alle stesse non viene concessa la detrazione prevista per le abitazioni, identificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9-
Per quanto riguarda le pertinenze della abitazione principale, (se accatastate come C6 (garage), C2 (cantina) e C7 (tettoia), ed utilizzate in modo continuativo a servizio esclusivo dell’abitazione e ubicate nello stesso contesto immobiliare viene applicata l’aliquota delle abitazione principale se concesse in comodato d’uso gratuito),
Ritenuto di confermare per l’anno 2009 le medesime aliquote e detrazione già applicate per l’anno 2008,relativamente all’Imposta Comunale Sugli Immobili, per come confermate dalla delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 15.05.2008, (con la quale sono state confermate per l’anno 2008- le aliquote applicate per l’anno 2007-)
Vengono confermate le seguenti aliquote:
-Aliquota ridotta del SEI ( 6) per mille per le Abitazione Principale, identificate catastalmente nelle categorie A1/A8 e A/9, alle stessi si applica la detrazione ministeriale di €. 103.29
-Per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a prescindere dalla identificazione catastale viene applicata l’aliquota del 6 per mille- senza detrazione ministeriale
-Aliquota ordinaria del 7 x mille da applicarsi agli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale
Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista
D E L I B E R A
I. DI confermare le aliquote ICI -Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1* gennaio 2009, per come segue:
-Aliquota ridotta del SEI ( 6) per mille per le Abitazione Principale, identificate catastalmente nelle categorie A1/A8 e A/9, alle stessi si applica la detrazione ministeriale di €. 103.29;
-Per le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a prescindere dalla identificazione catastale viene applicata l’aliquota del 6 per mille- senza detrazione ministeriale
-L’Aliquota ordinaria del 7 x mille viene applicata agli immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale
-Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente,che possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e risultano residente sul territorio comunale;
-III. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo II sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
-IV. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
CON ulteriore e separata votazione unanime dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4 comma del T.U. n. 267/2000.