- OGGETTO: Conferma aliquota Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 2008-
Estratto delibera del Consiglio Comunale –n. 9 del /05/2008
Il Consiglio Comunale
PREMESSO:
che l'ICI Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo 1, capo 1, del D.Lgs. 30 dicembre 92, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
che l'art.54 del D.Lgs. 15 dicembre 97, n.446, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 23 marzo 98, n.56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
che, ai sensi del combinato disposto degli artt.42, 48 e 172 del T.U.delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, compete alla Giunta comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;
che, ai sensi dei citati artt.42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, compete al Consiglio comunale, nell'approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;
che l'art.4, comma 1 del D.L. 8 agosto 1996, n.347, attribuisce all'Ente locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle
locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
-che l'art.1, comma 5, della legge 27 dicembre 97, n.449, attribuisce al comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
-che l'art.2, comma 4, della legge 9 dicembre 98, n.431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";
VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina,sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto;
b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio tributi del Comune;
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;
VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
I. DI approvare le aliquote ICI -Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1* gennaio 2008, come segue:
1-aliquota ridotta, da applicare:
-per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 6,00 per mille;
-per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 6,00: per mille;
2-aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale 7,00: per mille;
3-aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 7,00: per mille;
4-aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune 7,00: per mille;
5-aliquota agevolata per gli immobili posseduti da Enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art.7 della Legge 30.12.92, n.504 compresi nelle seguenti tipologie:
5.1-organismi di volontariato di cui alla legge 111 agosto 91,n.266, iscritte nel registro istituito dalle Regioni: 7,00 per mille;
5.2-cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 91, n.381, iscritte nell'albo regionale: 7,00 per mille;
6-aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unità immobiliare inagibili o inabitabili: 7,00 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 7,00 per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 7,00 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 7,00 per mille, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art.1, comma 5, della Legge 27 dicembre 97, n.449;
-aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7,00 per mille;
7-aliquota agevolata speciale del 6,00 per mille, per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art.2, comma 3, della Legge 431/98 NON viene concessa la detrazione prevista per l’abitazione principale - ma vie applicata l’aliquota prevista per l’abitazione principale pari al 6 per mille ;
. Di stabilire che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, le agevolazione previste per la prima abitazione, di Euro 103,29 , rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione
Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile . L'ulteriore detrazione, comunque non deve essere superiore alle 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A1, A8 ed A9.
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente,che possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e risultano residente sul territorio comunale;
Le disposizioni di cui al presenta Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
III. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo II sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
IV. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
CON ulteriore e separata votazione unanime dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4 comma del T.U. n. 267/2000.