-         OGGETTO: Conferma aliquota Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) per l’anno 2008-

 

Estratto delibera del Consiglio Comunale –n. 9 del /05/2008                                                                   

 

Il Consiglio Comunale

  PREMESSO:                                                           

che  l'ICI Imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il  titolo  1,  capo  1,  del D.Lgs. 30 dicembre 92, n.504 e dallo stesso disciplinata,  con  le  modifiche  ed  integrazioni  introdotte  con  successivi provvedimenti legislativi;                                 

che  l'art.54  del  D.Lgs.  15  dicembre  97,  n.446, come modificato dall'art.6  del D.Lgs. 23 marzo 98, n.56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio  di  previsione,  determinando quindi la misura del prelievo tributario  in  relazione  al  complesso  delle  spese  previste  dal bilancio annuale;                                                     

che, ai sensi del combinato disposto degli artt.42, 48 e 172 del T.U.delle  leggi  sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, compete alla Giunta comunale l'approvazione delle tariffe  e  delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;                                        

che,  ai  sensi  dei  citati artt.42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,  compete al Consiglio comunale, nell'approvazione del bilancio di  previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;                       

che  l'art.4,  comma  1  del  D.L.  8 agosto 1996, n.347, attribuisce all'Ente  locale  la  facoltà  di  deliberare  un'aliquota  ridotta, comunque  non  inferiore  al  4  per  mille,  in favore delle persone fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative  edilizie a proprietà  indivisa,  residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente  adibita  ad  abitazione  principale, nonché per quelle   

locate  con  contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione  principale,  a  condizione  che  il  gettito  complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;         

-che  l'art.1, comma 5, della legge 27 dicembre 97, n.449, attribuisce al  comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4  per  mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;                                        

-che  l'art.2,  comma  4,  della  legge  9 dicembre 98, n.431, recante disciplina  delle  locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso  abitativo,  attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto  dell'equilibrio  di  bilancio, aliquote ICI più favorevoli per  i  proprietari  che  concedono  in locazione a titolo abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";      

                                                                     

VALUTATI  gli  effetti  che le norme stabilite dalla nuova disciplina,sopra  riassunta,  producono,  a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente:

a) nei  riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed  in  particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto;                         

b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per  la conservazione dell'equilibrio del  bilancio  e  della  gestione finanziaria  e  per  far  fronte  ai  costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

                                                                                                   

VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità tecnica espresso  dal responsabile del servizio tributi del Comune;                            

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria;                                             

VISTE le disposizioni di legge in precedenza richiamate;                 

VISTO il regolamento comunale di contabilità;                           

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;                                                           

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;

                                                                               

 

D E L I B E R A

I.  DI  approvare le aliquote ICI -Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1* gennaio 2008, come segue:         

   1-aliquota ridotta, da applicare:                                     

    -per  le  persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale 6,00  per mille;                                                          

    -per  le  unità  immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto  che  le  utilizzi  come  abitazione principale 6,00: per mille;                                                              

   2-aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta  all'abitazione  principale  e locate ad un soggetto che  non le utilizza come abitazione principale 7,00: per mille;         

   3-aliquota  da  applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 7,00: per mille;                              

   4-aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle  abitazioni,  dagli  stessi  posseduti  nel Comune 7,00: per mille;                                                              

   5-aliquota  agevolata per gli immobili posseduti da Enti od organismi senza   scopo   di   lucro,  che  non  rientrano  nelle  esenzioni dall'imposta  previste  dall'art.7  della  Legge  30.12.92,  n.504  compresi nelle seguenti tipologie:                                  

5.1-organismi  di  volontariato  di  cui  alla  legge 111 agosto 91,n.266,  iscritte  nel registro istituito dalle Regioni: 7,00 per mille;                                                             

5.2-cooperative  sociali  di  cui  alla  legge 8 novembre 91, n.381, iscritte nell'albo regionale: 7,00 per mille;                      

 6-aliquota   agevolata   in   favore  di  proprietari  che  eseguono interventi volti:                                                    

 a)  al  recupero  di unità immobiliare inagibili o inabitabili: 7,00 per mille;                                                         

 b)  al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 7,00 per mille;                    

 c)  alla   realizzazione   di   autorimesse o  posti  auto  anche pertinenziali: 7,00 per mille;                                     

                                                                                                                     

 d)   all'utilizzo di  sottotetti:  7,00  per  mille,  da  applicare limitatamente  alle unità immobiliari   oggetto  di  detti  interventi  per  la  durata  di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art.1, comma 5, della Legge 27 dicembre  97, n.449;                                                          

 -aliquota  da  applicare  per i soggetti passivi e per gli immobili che non   rientrano   fra   quelli   previsti  nelle  precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7,00 per mille;                     

                                                               

7-aliquota  agevolata  speciale  del  6,00  per mille, per le unità immobiliari concesse in locazione  a  titolo  di  abitazione principale  alle condizioni  definite  dagli  accordi tipo di cui all'art.2, comma 3, della Legge 431/98  NON viene concessa  la detrazione prevista per l’abitazione principale - ma vie applicata l’aliquota prevista per l’abitazione principale pari al 6 per mille ;   

                         

. Di stabilire che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad  abitazione principale del soggetto passivo sono detratte,  le agevolazione previste per la prima abitazione, di   Euro  103,29 , rapportate al periodo  dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile . L'ulteriore detrazione, comunque non deve essere superiore alle  200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A1, A8 ed A9.

 

  Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il contribuente,che  possiede  a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale,  e risultano residente  sul territorio comunale;      

Le  disposizioni  di  cui al presenta Capo si applicano anche alle unità  immobiliari  appartenenti  alle cooperative  edilizie  a proprietà  indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari,  

nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;                                                

III. Di  dare  atto  che  nella determinazione delle aliquote di cui al Capo  I, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui  al  Capo  II  sono  state  tenute  presenti  le esigenze di equilibrio   economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che  i  provvedimenti  sopra  disposti rispettano tale equilibrio;                                          

IV. Di  disporre  che  la  presente  deliberazione sia pubblicata per estratto  nella Gazzetta Ufficiale;                                  

                                                                                                                                    

CON  ulteriore  e  separata  votazione  unanime dichiarare la presente immediatamente  esecutiva  ai  sensi dell'art.134, 4 comma del T.U. n. 267/2000.