D E L I B E R A

I.  Di  approvare le aliquote ICI -Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1* gennaio 2006, come segue:         

   1-aliquota ridotta, da applicare:                                      

    -per  le  persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare  direttamente  adibita  ad abitazione principale 6,00  

     per mille;                                                           

    -per  le  unità  immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto  che  le  utilizzi  come  abitazione principale 6,00: per mille;                                                              

   2-aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta  all'abitazione  principale  e locate ad un soggetto che  

     non le utilizza come abitazione principale 7,00: per mille;         

   3-aliquota  da  applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 7,00: per mille;                             

   4-aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle  abitazioni,  dagli  stessi  posseduti  nel Comune 7,00: per mille;                                                              

   5-aliquota agevolata per gli immobili posseduti da Enti od organismi senza   scopo   di   lucro,  che  non  rientrano  nelle  esenzioni dall'imposta  previste  dall'art.7  della  Legge  30.12.92,  n.504  

     compresi nelle seguenti tipologie:                                  

5.1-organismi  di  volontariato  di  cui  alla  legge 111 agosto 91,n.266,  iscritte  nel registro istituito dalle Regioni: 7,00 per mille;                                                             

 5.2-cooperative  sociali  di  cui  alla  legge 8 novembre 91, n.381, iscritte nell'albo regionale: 7,00 per mille;                      

 6-aliquota   agevolata   in   favore  di  proprietari  che  eseguono interventi volti:                                                    

 a)  al  recupero  di unità immobiliare inagibili o inabitabili: 7,00 per mille;                                                         

 b)  al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 7,00 per mille;                    

 c)   alla   realizzazione   di   autorimesse o  posti  auto  anche pertinenziali: 7,00 per mille;                                                                                           

                                                                    

 d)   all'utilizzo di  sottotetti:  7,00  per  mille,  da  applicare limitatamente  alle unità immobiliari   oggetto  di  detti  interventi  per  la  durata  di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art.1, comma 5, della Legge 27 dicembre  97, n.449;                                                         

 7-aliquota  da  applicare  per i soggetti passivi e per gli immobili che non   rientrano   fra   quelli   previsti  nelle  precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7,00 per mille;                    

                                                                

d)   all'utilizzo   di  sottotetti:  7,00  per  mille,  da  applicare limitatamente   alle   unità immobiliari   oggetto  di  detti interventi  per  la  durata  di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art.1, comma 5, della Legge 27 dicembre 97, n.449;                                                          

7-aliquota  da  applicare  per i soggetti passivi e per gli immobili che   non   rientrano   fra   quelli   previsti  nelle  precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7,00 per mille;                    

8-aliquota  agevolata  speciale  del  6,00  per mille, per le unità immobiliari concesse in locazione  a  titolo  di  abitazione principale  alle condizioni  definite  dagli  accordi tipo di cui all'art.2, comma 3, della Legge 431,98;                               

. Di stabilire che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad  abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a  concorrenza  del  suo  ammontare,  Euro  103,29  rapportate al periodo  dell'anno  durante il quale si protrae tale destinazione;   

se  l'unità  immobiliare è adibita ad abitazione principale da più  soggetti  passivi,  la  detrazione spetta a ciascuno di essi  proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima  

si verifica;                                                          

  Per   abitazione  principale  s'intende  quella  nella  quale  il contribuente,che  possiede  a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale,  e risultano residente  sul territorio comunale;      

Le  disposizioni  di  cui al presenta Capo si applicano anche alle unità  immobiliari  appartenenti  alle cooperative  edilizie  a proprietà  indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari,  

nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;                                               

III. Di  dare  atto  che  nella determinazione delle aliquote di cui al Capo  I, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui  al  Capo  II  sono  state  tenute  presenti  le esigenze di equilibrio   economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che  i  provvedimenti  sopra  disposti rispettano tale equilibrio;                                          

IV. Di  disporre  che  la  presente  deliberazione sia pubblicata per estratto  nella Gazzetta Ufficiale;                                 

                                                                     

                                                                    

CON  ulteriore  e  separata  votazione  unanime dichiarare la presente immediatamente  esecutiva  ai  sensi dell'art.134, 4 comma del T.U. n. 267/2000.