D E L I B E R A
I. Di approvare le aliquote ICI -Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1* gennaio 2006, come segue:
1-aliquota ridotta, da applicare:
-per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 6,00
per mille;
-per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 6,00: per mille;
2-aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che
non le utilizza come abitazione principale 7,00: per mille;
3-aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 7,00: per mille;
4-aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune 7,00: per mille;
5-aliquota agevolata per gli immobili posseduti da Enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art.7 della Legge 30.12.92, n.504
compresi nelle seguenti tipologie:
5.1-organismi di volontariato di cui alla legge 111 agosto 91,n.266, iscritte nel registro istituito dalle Regioni: 7,00 per mille;
5.2-cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 91, n.381, iscritte nell'albo regionale: 7,00 per mille;
6-aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unità immobiliare inagibili o inabitabili: 7,00 per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 7,00 per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 7,00 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 7,00 per mille, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art.1, comma 5, della Legge 27 dicembre 97, n.449;
7-aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7,00 per mille;
d) all'utilizzo di sottotetti: 7,00 per mille, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art.1, comma 5, della Legge 27 dicembre 97, n.449;
7-aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7,00 per mille;
8-aliquota agevolata speciale del 6,00 per mille, per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art.2, comma 3, della Legge 431,98;
. Di stabilire che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima
si verifica;
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente,che possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, e risultano residente sul territorio comunale;
Le disposizioni di cui al presenta Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari,
nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
III. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo II sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
IV. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale;
CON ulteriore e separata votazione unanime dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, 4 comma del T.U. n. 267/2000.