PREMESSO:                                                            

-che  l'ICI,  Imposta  Comunale sugli Immobili, é stata istituita con titolo   1,  capo  1,  del  D.Lgs.  30.12.92,  n.504  e  dallo  stesso disciplinata,   con   le  modifiche  ed  integrazioni  introdotte  con successivi  provvedimenti legislativi;                               

-che,  l'art. 54 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446 come modificato dall'art. 6 del  D. Lgs. 23.3.98 n. 56, ha stabilito che il comune approvale tariffe ed  i  prezzi  pubblici  ai  fini  dell'approvazione  del  bilancio di previsione,  determinando  quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio comunale;   

-che,  ai  sensi  del  combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U.  delle  Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000,  n. 267,  compete  alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe  e  delle  aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;                                       

-che,  ai  sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 compete  al  Consiglio  Comunale  nell'approvazione  del  bilancio  di previsione  approvare  le  conseguenti  tariffe  ed  aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;                      

-che,  l'art.4  comma  1  del  D.L.  8  agosto  96, n.347, attribuisce all'Ente   Locale  la  facoltà  di  deliberare  un'aliquota  ridotta, comunque  non  inferiore al 4 x mille, in favore delle persone fisiche  soggetti  passivi  e  dei  soci  di  cooperative edilizie a proprietà    indivisa,  residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente   adibita  ad  abitazione  principale,  nonché  per  quelle  locate con     contratto  registrato  ad  un soggetto che le utilizzi come abitazione  principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno    pari all'ultimo gettito annuale realizzato;                               

 -che,  l'art.1,  comma  5, della Legge 27.12.97, n.449, attribuisce al comune  la  facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4x  mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero   del patrimonio edilizio;                                                 

 -che  l'art.2,  comma 4, della Legge 9.12.98, n.431 recante disciplina  delle  locazioni e del rilancio degli immobili adibiti ad uso abitativo,   attribuisce   ai   comuni  la  facoltà  di  deliberare  nel  rispetto dell'equilibrio  di  bilancio,  aliquote  ICI  più  favorevoli  per i   proprietari  che concedono in locazione a titolo abitazione principale   immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";                  

                                                                    

 VALUTATI  gli  effetti  che le norme stabilite dalla nuova disciplina,    sopra  riassunta,  producono  a  seconda delle modalità di attuazione  stabilite dall'Ente:                                                     

 a) nei riguardi di contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed  in  particolare  dei  soggetti  ad  imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto;  

b) in   relazione   al   gettito   dell'imposta,  determinante  per  la  conservazione   dell'equilibrio   del   bilancio  e  della  gestione  finanziaria  e  per  far  fronte  ai  costi, sempre crescenti, per i   servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

                                                                       

 VISTE  le disposizioni di Legge in precedenza richiamate;           

 VISTO  il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale

 sugli immobili;                                                       

                                                                      

 VISTO  lo statuto, il regolamento per la disciplina dei contratti e il regolamento di contabilità comunali;                                

 VISTI   i  pareri  del  responsabile  dell'ufficio  interessato  e  del responsabile   dell'ufficio   di   ragioneria   in  ordine  alla  sola regolarità tecnica e contabile;                                     

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;              

                                                                      

D E L I B E R A

 

 I. Di  approvare  le  aliquote ICI -Imposta Comunale sugli Immobili- in   questo comune, con effetto dal 1* gennaio 2005 come segue:         

 1-Aliquota ridotta da applicare:                                     

  -per  le  persone  fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative   edilizie  a  proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 6 x 1000;  

 -per  le  unità  immobiliari  locate  con contratto registrato ad un   soggetto che le utilizzi come abitazione principale 6 x 1000;       

  2-Aliquota  da  applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per     le  unità  immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in     aggiunta all'abitazione principale locate ad un soggetto che non le     utilizza come abitazione principale 7 x 1000;                       

  3-Aliquota  da  applicare  a  tutti i soggetti passivi per gli alloggi   posseduti e non locati 7 x 1000;                                    

  4-Aliquota  da  applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi  dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 7 x 1000;       

  5-Aliquota  agevolata  per gli immobili posseduti da Enti od organismi  senza scopo di lucro, compresi nelle seguenti tipologie:            

  a)Organismi  di  volontariato  di  cui  alla Legge 11 agosto 91, n.266   iscritte nel registro istituito dalle Regioni 7 x 1000;             

  b)Cooperative  sociali  di  cui  alla  Legge  8.11.91, n.381, iscritte   nell'albo regionale 7 x 1000;                                       

  6-Aliquota  agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi  volti:                                                               

  a) al recupero di unità immobiliare inagibili o inabitati 7 x 1000;   

  b) al  recupero  di  immobili  di interesse artistico od architettonico  localizzati nel centro storico 7 x 1000;                            

  c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenza 7 x 1000;                                                           

  d) all'utilizzo di sottotetti 7 x 1000, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la   durata di atre  anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art.1, comma 5  della Legge 27.12.97, n.449;                                         

 7-Aliquota  da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non  rientrano  fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni     ed utilizzazioni 7 x 1000;                                           

 8-Aliquota  agevolata speciale del 6 x 1000, per le unità immobiliari concesse  in  locazione  a  titolo  di  abitazione  principale  alle condizioni  definite  dagli  accordi  tipo di cui all'art.2, comma 3  della Legge 431/98;                                               

                                                                        

 II. Di  stabilire che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a   concorrenza  del  suo  ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo  dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;     

                                 

                                                                        

 Se  l'unità  immobiliare  è adibita ad abitazione principale da più  soggetti   passivi,   la   detrazione   spetta   a  ciascuno  di  essi  proporzionalmente  alla quota per la quale la destinazione medesima si   verifica;                                                              

 Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente   che  possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, risulta residente sul territorio comunale;                                

 Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari   appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a  proprietà   indivisa  ad  abitazione  principale dei soci assegnatari, nonché gli    alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti autonomi per le case   popolari;                                                                

                                                                           

 III. Di  dare  atto  che  nella determinazione delle aliquote di cui al Capo  I  nonché nella definizione della riduzione o detrazione di  cui al Capo II sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico  finanziario  del  bilancio  annuale  di  previsione del comune  e  che  i  provvedimenti  sopra  disposti  rispettano  tale equilibrio;                                                          

                                                                          

 IV.  Di  disporre  che  la  presente  deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.