PREMESSO:
-che l'ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, é stata istituita con titolo 1, capo 1, del D.Lgs. 30.12.92, n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
-che, l'art. 54 del D.Lgs. 15.12.97, n. 446 come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. 23.3.98 n.
-che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, compete alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;
-che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 compete al Consiglio Comunale nell'approvazione del bilancio di previsione approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;
-che, l'art.4 comma 1 del D.L. 8 agosto 96, n.347, attribuisce all'Ente Locale la facoltà di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 x mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;
-che, l'art.1, comma 5, della Legge 27.12.97, n.449, attribuisce al comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4x mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
-che l'art.2, comma 4, della Legge 9.12.98, n.431 recante disciplina delle locazioni e del rilancio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi "tipo";
VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'Ente:
a) nei riguardi di contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto;
b) in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
VISTE le disposizioni di Legge in precedenza richiamate;
VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale
sugli immobili;
VISTO lo statuto, il regolamento per la disciplina dei contratti e il regolamento di contabilità comunali;
VISTI i pareri del responsabile dell'ufficio interessato e del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile;
CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano;
D E L I B E R A
I. Di approvare le aliquote ICI -Imposta Comunale sugli Immobili- in questo comune, con effetto dal 1* gennaio 2005 come segue:
1-Aliquota ridotta da applicare:
-per le persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 6 x 1000;
-per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale 6 x 1000;
2-Aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale 7 x 1000;
3-Aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati 7 x 1000;
4-Aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune 7 x 1000;
5-Aliquota agevolata per gli immobili posseduti da Enti od organismi senza scopo di lucro, compresi nelle seguenti tipologie:
a)Organismi di volontariato di cui alla Legge 11 agosto 91, n.266 iscritte nel registro istituito dalle Regioni 7 x 1000;
b)Cooperative sociali di cui alla Legge 8.11.91, n.381, iscritte nell'albo regionale 7 x 1000;
6-Aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unità immobiliare inagibili o inabitati 7 x 1000;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico 7 x 1000;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenza 7 x 1000;
d) all'utilizzo di sottotetti 7 x 1000, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di atre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art.1, comma 5 della Legge 27.12.97, n.449;
7-Aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni 7 x 1000;
8-Aliquota agevolata speciale del 6 x 1000, per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all'art.2, comma 3 della Legge 431/98;
II. Di stabilire che l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, risulta residente sul territorio comunale;
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
III. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo II sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
IV. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.