C O M U N E  D I  M I L E T O

Provincia di Vibo Valentia

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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

COPIA

 

N.ro        5

del    27.03.2008

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – Conferma

                    aliquote anno 2008.



           
L'anno DUEMILAOTTO  il giorno VENTISETTE del mese di MARZO,  alle  ore 17.00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Mileto, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti il 19 ed il 21.03.2008, prot. n. 3040 e n. 3130, e regolarmente notificati a ciascun consigliere ed agli altri Organi previsti dalla legge, si è riunito il Consiglio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

      VISTO il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

 

      VISTO l’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007); 

 

VISTO il  regolamento sull’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTI i pareri favorevoli, parte integrante della presente deliberazione, del responsabile dell’area tributi, in ordine alla regolarità tecnica, e del responsabile dell’area finanziaria, in ordine alla regolarità  contabile , espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 - primo comma del D.Lgs.  18.8.2000, n. 267;

 

      VISTI lo Statuto comunale ed i regolamenti dell’Ente;

 

 

      CON n. 9 voti favorevoli e n. 1 voto contrario;

 

D E L I B E R A

 

      DI CONFERMARE con per l’anno 2008 le seguenti aliquote I.C.I. (Imposta Comunale sugli immobili):

 

1-      aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale:

 

seivirgolacinquanta  (6,50)  per mille

 

            2 -  aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati:

 

     sette  (7,00) per mille

 

            3 - aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune:

sette  (7,00)  per mille

 

           4-   aliquota da applicare  per gli immobili posseduti da enti e organismi senza scopo di lucro che non rientrano nelle esenzioni dell’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504:

sette   (7,00)   per mille

      

           5 –  aliquota da applicare per i soggetti passivi  e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni:

 

                  sette  (7,00) per mille

 

       DI STABILIRE, altresì, quanto segue:

 

a)       dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

b)  Per i seguenti soggetti passivi:

Ø      Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di accompagnatore (Legge n. 18/80 e Legge n. 508/88);

Ø      Persona handicappata in situazione di gravità (’art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104);

Ø      Invalido al lavoro con inabilità del 100%;

Ø       Invalido di guerra con inabilità del 100%;

dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino 

alla concorrenza del suo ammontare, euro 258,23 rapportate al periodo dell’anno durante il    quale si protrae tale destinazione.

            I soggetti interessati per avere diritto alla detrazione devono presentare al Comune la domanda tendente ad ottenere la maggiore detrazione allegando la documentazione necessaria.

 

c) Le disposizioni di cui ai punti a) e b) si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari.

 

            DI DARE ATTO che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione delle detrazioni sopra riportate sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra esposti rispettano tale equilibrio.

 

 

            Il CONSIGLIO, con separata votazione e con n. 9 voti favorevoli e n. 1 voto contrario (Riso), DICHIARA la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4. del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.