C O M U N E D I M I L E T O
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……………………………………………… OMISSIS ……………………………………………………
DI APPROVARE con effetto dal 1° gennaio 2007 le seguenti aliquote I.C.I. – Imposta Comunale sugli immobili :
1- aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale:
SEIVIRGOLACINQUANTA (6,50) per mille
2 - aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati:
SETTE (7,00) per mille
3 - aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune:
SETTE (7,00) per mille
4- aliquota da applicare per gli immobili posseduti da enti e organismi senza scopo di lucro che non rientrano nelle esenzioni dell’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504:
SETTE (7,00) per mille
5 – aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni:
SETTE (7,00) per mille
DI STABILIRE, altresì, quanto segue:
a) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
b) Per i seguenti soggetti passivi:
Ø Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di accompagnatore (Legge n. 18/80 e Legge n. 508/88);
Ø Persona handicappata in situazione di gravità (’art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104);
Ø Invalido al lavoro con inabilità del 100%;
Ø Invalido di guerra con inabilità del 100%;
dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino
alla concorrenza del suo ammontare, euro 258,23 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
I soggetti interessati per avere diritto alla detrazione devono presentare al Comune la domanda tendente ad ottenere la maggiore detrazione allegando la documentazione necessaria.
c) Le disposizioni di cui ai punti a) e b) si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari.