C O M U N E D I M I L E T O
Provincia di Vibo Valentia
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Originale
N. 23 Oggetto: Imposta comunale sugli immobili.
Approvazione aliquote per l’anno 2005.
Data 21.04.2005
L'anno DUEMILACINQUE il giorno VENTUNO del mese di APRILE alle ore 18.15, nella sala delle adunanze del Comune di Mileto, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:
COGNOME E NOME |
Qualifica |
Presente |
Assente |
CRUPI Domenico Antonio |
SINDACO |
X |
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ASSESSORE |
X |
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SCHINELLA Domenico |
ASSESSORE |
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X |
SOLANO Renato |
ASSESSORE |
X |
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SPINA Antonio |
ASSESSORE |
X |
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STAROPOLI Francesco |
ASSESSORE |
X |
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TULINO Francesco |
ASSESSORE |
X |
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Partecipa il Segretario Generale D.ssa Patrizia RUOPPOLO
Il Sindaco - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento sull’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 23.03.2002 e successivamente modificato ed integrato con atto consiliare n. 37 del 30.11.2002;
VISTI i pareri favorevoli, parte integrante della presente deliberazione, del responsabile dell’area tributi in ordine alla regolarità tecnica, e dell’area finanziaria, in ordine alla regolarità contabile , espresse sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 - primo comma del D.Lgs. 18.8.2000, N. 267;
VISTI lo Statuto comunale ed i regolamenti dell’Ente;
CON VOTI UNANIMI espressi nei modi di legge;
D E L I B E R A
DI APPROVARE con effetto dal 1° gennaio 2005 le seguenti aliquote I.C.I. – Imposta Comunale sugli immobili :
1- aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale:
SEIVIRGOLACINQUANTA (6,50) per mille
2 - aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati:
SETTE (7,00) per mille
3 - aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune:
SETTE (7,00) per mille
4- aliquota da applicare per gli immobili posseduti da enti e organismi senza scopo di lucro che non rientrano nelle esenzioni dell’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504:
SETTE (7,00) per mille
5 – aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni:
SETTE (7,00) per mille
DI STABILIRE, altresì, quanto segue:
a) Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
b) Per i seguenti soggetti passivi:
Ø Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di accompagnatore (Legge n. 18/80 e Legge n. 508/88);
Ø Persona handicappata in situazione di gravità (’art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104);
Ø Invalido al lavoro con inabilità del 100%;
Ø Invalido di guerra con inabilità del 100%;
dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino
alla concorrenza del suo ammontare, euro 258,23 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
I soggetti interessati per avere diritto alla detrazione devono presentare al Comune la domanda tendente ad ottenere la maggiore detrazione allegando la documentazione necessaria.
c) Le disposizioni di cui ai punti a) e b) si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari.
DI DARE ATTO che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione delle detrazioni sopra riportate sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra esposti rispettano tale equilibrio.