C O M U N E  D I  M I L E T O

Provincia di Vibo Valentia

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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale
N. 23                      Oggetto:  Imposta comunale sugli immobili.
                                               Approvazione aliquote per l’anno 2005.
Data  21.04.2005                    
 
L'anno  DUEMILACINQUE  il giorno  VENTUNO      del mese  di  APRILE    alle ore 18.15, nella sala delle adunanze del Comune di Mileto, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:
 

COGNOME E NOME

Qualifica

Presente

Assente

CRUPI Domenico Antonio

SINDACO

X
 
ROMBOLA’ Michele

ASSESSORE

X
 
SCHINELLA Domenico
ASSESSORE
 
X
SOLANO Renato
ASSESSORE
X
 
SPINA Antonio
ASSESSORE
X
 
STAROPOLI Francesco
ASSESSORE
X
 
TULINO Francesco
ASSESSORE
X
 
 
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Patrizia RUOPPOLO
 
Il Sindaco - Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

           
      VISTO il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
 
VISTO il  regolamento sull’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 23.03.2002 e successivamente modificato ed integrato con atto consiliare n. 37 del 30.11.2002;
 
VISTI i pareri favorevoli, parte integrante della presente deliberazione, del responsabile dell’area tributi in ordine alla regolarità tecnica, e dell’area finanziaria, in ordine alla regolarità  contabile , espresse sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 - primo comma del D.Lgs.  18.8.2000, N. 267;
 
      VISTI lo Statuto comunale ed i regolamenti dell’Ente;
 
 
      CON VOTI UNANIMI  espressi nei modi di legge;
 
 

D E L I B E R A

 
            DI APPROVARE con effetto dal  1° gennaio 2005 le seguenti aliquote I.C.I. – Imposta Comunale sugli immobili :
 
1-      aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale:
 
SEIVIRGOLACINQUANTA  (6,50)  per mille
 
            2 -  aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati:
 
      SETTE  (7,00) per mille
 
            3 - aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune:
SETTE  (7,00)  per mille
 
           4-   aliquota da applicare  per gli immobili posseduti da enti e organismi senza scopo di lucro che non rientrano nelle esenzioni dell’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504:
SETTE   (7,00)   per mille
      
           5 –  aliquota da applicare per i soggetti passivi  e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni:
 
                  SETTE  (7,00) per mille
 
            DI STABILIRE, altresì, quanto segue:
 
a)       Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita  ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 
b)  Per i seguenti soggetti passivi:
Ø      Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di accompagnatore (Legge n. 18/80 e Legge n. 508/88);
Ø      Persona handicappata in situazione di gravità (’art. 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104);
Ø      Invalido al lavoro con inabilità del 100%;
Ø       Invalido di guerra con inabilità del 100%;
dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino 
alla concorrenza del suo ammontare, euro 258,23 rapportate al periodo dell’anno durante il    quale si protrae tale destinazione.
            I soggetti interessati per avere diritto alla detrazione devono presentare al Comune la domanda tendente ad ottenere la maggiore detrazione allegando la documentazione necessaria.
 
c) Le disposizioni di cui ai punti a) e b) si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché  agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari.
 
            DI DARE ATTO che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione delle detrazioni sopra riportate sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra esposti rispettano tale equilibrio.