(Provincia di Potenza)
NR |
OGGETTO.- IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.- APPROVAZIONE DI QUOTE .-RIDUZIONE, DETRAZIONE E MODALITA’ APPLICATIVE PER L’ANNO 2005.- |
26 |
L’anno duemilacinque, addi otto del mese di marzo, alle ore 16.30, nella sala della adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale:
Risultano presenti:
Assume la presidenza il Sindaco Dr.Corrado Morelli il quale, constatata la legalità della prima riunione, dichiara aperta la seduta ed invita a trattare l’argomento in oggetto indicato
P r e m e s s o
-che l’I.C.I.(Imposta Comunale sugli immobili) è stata istituita con il titolo 1°-Capo 1°-del D.Lgs.30.12.1994,nr.504,e dallo stesso disciplinata,con le modalità ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
-che l’art. 54 del D.Lgs.15.12.1997, nr.446, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione;
-che l’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997 nr.446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dall’1.1.1998;
-Visto il D.Lgs. nr.267 del 18.08.2000;
-Vista la legge finanziaria nr.311 del 30 dicembre 2004;
-dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico – contabile dal responsabile del servizio , ai sensi dell’art.49 del decreto legislativo 267/00;
-con voti unanimi, resi nei modi a forme di legge e, con votazione separata, per quanto attiene alla immediata esecutività dell’atto;
D E L I B E R A
1. CONFERMARE nella misura del sei per mille l’aliquota base imponibile ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) in Trecchina per l’anno 2005 dando atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art.5 del D.Lgs. 30.12.1992, nr.504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48-51e 52 lettera a) della Legge 23.12.1996, nr.662.-
2. DARE ATTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare 103.29 € rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso.-
3. TRASMETTERE copia del presente deliberato al responsabile del servizio affinché provveda all’estratto della pubblicazione della presente deliberazione, sulla Gazzetta Ufficiale.-
4. RENDERE il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti del quarto comma dell’articolo 134 del decreto legislativo nr.267/00.-