o ORIGINALE

 

 o COPIA CONFORME

 

COMUNE DI RIPACANDIDA

PROVINCIA DI POTENZA

 

Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario

 

Registro Pubblicazione N° 43                

Protocollo N°   349               

Del:   07/01/2008    

  Delibera N.

  Adunanza del

  Oggetto:

 

 14

 

9.01.2008

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. - APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L’ANNO 2008.

 

 

L’anno duemilaotto, il giorno  nove  del mese di   Gennaio   alle ore  10,30 presso la sede comunale.

Il Commissario Straordinario, dr. Francesco SCIGLIUZZO, giusto Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 9 Novembre 2007 acclarato al nostro protocollo al N° 7758 del 30.11.2007, con la partecipazione del Segretario Comunale dr.ssa Maria Antonietta MUSCO con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs 18 Agosto 2000, N° 267, ha adottato la seguente deliberazione:

 

Pareri ex art. 49 del TUEL n.267/00

 

REGOLARITA' TECNICA

 

Parere:

FAVOREVOLE

 

Il Responsabile del servizio

 

             Rag.. Michele Disabato

 

 

 

REGOLARITA' CONTABILE

 

Parere:

 

 

Il Responsabile del servizio

 

Rag. Michele Disabato  

 

 

 Sulla relazione del Responsabile del Settore Finanziario - Servizio Ragioneria.

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

      VISTO il decreto Prefettizio N° 2 dell’11.10.2007, con il  quale sono stati nominati i responsabili dei servizi, ai sensi dell’art.50, comma 10, del TUEL N° 267/00, agli effetti ivi indicati;

      RITENUTO che, per rendere efficace la collaborazione dei medesimi responsabili alla formazione dei documenti programmatici di cui agli artt. 162 e segg. del TUEL N° 267/00, si rende necessario far conoscere ai medesimi gli indirizzi della Giunta Comunale al riguardo;

      UDITA la Relazione del Responsabile del Settore Finanziario sulle novità normative in materia di bilanci, nonché sullo stato degli accertamenti e degli impegni dell’esercizio in corso tenutasi in sede di conferenza dei responsabili dei servizi;

      VISTO l’art. 107, comma 1, del TUEL N° 267/00, il quale testualmente recita: “Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico - amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;

      VISTO l’art. 49, comma 1,  del TUEL N° 267/00 dal quale si evince che gli atti di mero indirizzo politico non necessitano dei pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile;

      VISTO l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 N° 448, con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

      VISTO il provvedimento del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007 pubblicato in G.U. N° 302 del 31.12.2007 che ha disposto il rinvio al 31 marzo 2008 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;

 

       PREMESSO:

§         che l’Imposta comunale sugli Immobili è stata istituita e disciplinata con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;

§         che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, stabilisce che l’aliquota ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendo essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locali;

§         che l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1993 attribuisce ai comuni la facoltà di ridurre l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50%, nonché, in alternativa, di elevare fino ad un massimo di Euro 258,23 l’importo della detrazione base di Euro 103,29, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;

§         che l’art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che la predetta detrazione può essere stabilita in misura superiore ad Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta purché il comune non applichi una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

§         che l’art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 consente di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

§         che l’art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998 prevede la possibilità di applicare aliquote più favorevoli, anche inferiori al minimo, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi “tipo” previsti da tale norma;

§         che lo stesso art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998 stabilisce che i comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, possono fissare un’aliquota ICI più elevata, in misura superiore fino al 2 per mille rispetto al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;

§         che l’art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

§         che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 prevede la possibilità di stabilire un’aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

§         che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;

§         che l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce che l’aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;

 RICHIAMATE:

§         la propria deliberazione N° 4 del 9.01.2008 con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la formazione degli stanziamenti programmatici 2008/2010;

§         la propria deliberazione n. 96 del 7.12.2005 con la quale si è proceduto alla determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. e sue successive varianti ai soli fini di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili per gli anni dal 2000 al 2005;

VISTI:

CONSIDERATO che l’applicazione delle aliquote e delle agevolazioni determinate nella presente delibera consentono di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione;

VISTA la legge N° 244 del 24.12.2007 (Finanziaria 2008);

ACQUISITI:

§         il parere favorevole, in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi,ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. N° 267/2000;

§         il parere favorevole, in merito alla regolarità contabile,  espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria, ai sensi dell’art.49 del TUEL N° 267/2000;

 

DELIBERA

I.      Di approvare le aliquote dell’ I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2008 come segue:

1)  aliquota ridotta, da applicare: (

o   per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: Cinque ( 5 ) per mille;

o   per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: Cinque ( 5 ) per mille;

2)  aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale:    Sei virgola cinquanta  ( 6,50 ) per mille;

3)  aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: Sei virgola cinquanta  ( 6,50 ) per mille;

            4)   aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: Sei virgola cinquanta  ( 6,50 ) per mille;

5)  aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1.   organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: Cinque ( 5 ) per mille;

5.2.           cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’albo regionale: Cinque ( 5 ) per mille;

6)  aliquota agevolata (2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a)      al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: Quattro ( 4 ) per mille;

b)      al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: Quattro ( 4 ) per mille;

c)       alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: Quattro ( 4 ) per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7)       aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: Sei virgola cinquanta  ( 6,50 ) per mille;

8)       aliquota da applicare ad impianti produttivi quali le pale eoliche: nove (9,00)   per mille;

II.  Di stabilire nella misura del  Quattro (4) per mille, per un periodo non superiore a Tre anni, l’aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

III.    Di quantificare la detrazione ICI spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. 

 Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i  suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

IV.   Di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

V.    Di non procedere per l’anno 2007 all’adeguamento all’indice ISTAT dei valori venali per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. sue successive varianti, ma di confermare gli stessi valori determinati per l’anno 2005 con la propria deliberazione N° 96 del 7.12.2005, esecutiva ai sensi di legge.

VI.   Di dare altresì atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l’annualità 2008 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualità successive sulla base del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

VII. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato e sottoscritto

 

Il Commissario Prefettizio

dr. Francesco SCIGLIUZZO

Il Segretario Comunale

dr.ssa maria antonietta musco

 

 

        

      

certificato  di  pubblicazione  e  comunicazione  ai  capi  gruppo

 

Certifico che copia di questa deliberazione del Commissario Prefettizzio è stata affissa all’albo pretorio del Comune
oggi   01/02/08   e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al   17/01/2008    
                  

ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

 

                        Il Segretario Comunale

dr.ssa Maria antonietta musco

                                                                                                                                  

 

 

 

 


certificato  di  esecutività

 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

                                                                                                                            

Addì                                                                                                                                                 

 Il Segretario Comunale

dr.ssa maria antonietta musco

 

 

 

 


o  ORIGINALE della Deliberazione

o  COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo

 

Addì   17/01/08                                                                                                                                              

 Il Segretario Comunale

dr.ssa maria antonietta musco