o ORIGINALE |
o COPIA CONFORME |
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COMUNE DI RIPACANDIDA PROVINCIA DI POTENZA |
Prot.2986 |
Reg.48 |
Delibera N. |
Adunanza del |
Oggetto: |
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12 |
26 .04.2007 |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. - APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L’ANNO 2007. |
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L'anno duemilasette il giorno ventisei del mese di alle ore 16,30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio comunale, per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto. Alla prima convocazione della seduta odierna, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano: | ||||||||||||||||||
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Pareri ex art. 49 del TUEL n.267/00 |
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CONSIGLIERI |
Pres. |
Ass. | ||||||||||||||
REGOLARITA' TECNICA |
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1) |
MASTANTUONO |
GIUSEPPE |
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Parere: |
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2) |
MANNELLA |
CALOGERO |
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Il Responsabile del servizio |
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3) |
DIBIASE |
GIUSEPPE |
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4) |
GENTILE |
ANTONIO |
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5) |
DISABATO |
ANTONIO D.G. |
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6) |
RONDINELLA |
DONATO |
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REGOLARITA' CONTABILE |
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7) |
MUSTO |
DONATO N. |
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Parere: |
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8) |
GILIO |
LUIGI |
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9) |
POTENZA |
DONATO |
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Il Responsabile del servizio |
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10) |
ANNUNZIATA |
GIUSEPPE |
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11) |
MARTINO |
CARMELA |
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12) |
PUGLIESE |
MAURO |
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13) |
DISABATO |
PASQUALE |
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Assegnati: |
13 |
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Presenti n. 12 |
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In carica n. |
13 |
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Assenti n. 1 |
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Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente Giuseppe MASTANTUONO dichiara aperta la seduta e invita a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno. Partecipa il Segretario dell’Ente dr.ssa Maria Antonietta MUSCO con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La seduta è pubblica | ||||||||||||||||||
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§ che l’Imposta comunale sugli Immobili è stata istituita e disciplinata con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;
§ che, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), è stato modificato l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo la competenza del Consiglio Comunale relativamente all’approvazione delle aliquote ICI;
§ che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, stabilisce che l’aliquota ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendo essere diversificata, entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locali;
§ che l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1993 attribuisce ai comuni la facoltà di ridurre l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50%, nonché, in alternativa, di elevare fino ad un massimo di Euro 258,23 l’importo della detrazione base di Euro 103,29, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale;
§ che l’art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che la predetta detrazione può essere stabilita in misura superiore ad Euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta purché il comune non applichi una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
§ che l’art. 4, comma 1, della legge n. 556/1996 consente di deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
§ che l’art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998 prevede la possibilità di applicare aliquote più favorevoli, anche inferiori al minimo, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi “tipo” previsti da tale norma;
§ che lo stesso art. 2, comma 4, della legge n. 431/1998 stabilisce che i comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, possono fissare un’aliquota ICI più elevata, in misura superiore fino al 2 per mille rispetto al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
§ che l’art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 stabilisce che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
§ che l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992 prevede la possibilità di stabilire un’aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
§ che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;
§ che l’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 stabilisce che l’aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
§ la propria deliberazione n. 20 del 12.03.2007 con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la formazione degli stanziamenti programmatici 2007/2009;
§ la propria deliberazione n. 96 del 7.12.2005 con la quale si è proceduto alla determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. e sue successive varianti ai soli fini di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili per gli anni dal 2000 al 2005;
VISTI:
CONSIDERATO che l’applicazione delle aliquote e delle agevolazioni determinate nella presente delibera consentono di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio di previsione;
VISTI:
§ il decreto del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2007 che ha disposto il rinvio al 30 aprile 2007 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
§ l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 N° 448, con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
§ il D.Lgs. N° 267/2000 recante il “ Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
ACQUISITI:
§ il parere favorevole, in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi,ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. N° 267/2000;
§ il parere favorevole, in merito alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria, ai sensi dell’art.49 del TUEL N° 267/2000;
CON voti nove favorevoli (coalizione di governo) e tre contrari (martino Carmela, Disabato Pasquale, Pugliese Mauro), nessun astenuto, su dodici consiglieri presenti e votanti;
I. Di approvare le aliquote dell’ I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2007 come segue:
1) aliquota ridotta, da applicare: (
o per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: Cinque ( 5 ) per mille;
o per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: Cinque ( 5 ) per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: Sei ( 6 ) per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: Sei ( 6 ) per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: Sei ( 6 ) per mille;
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: Cinque ( 5 ) per mille;
5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’albo regionale: Cinque ( 5 ) per mille;
6) aliquota agevolata (2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: Quattro ( 4 ) per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: Quattro ( 4 ) per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: Quattro ( 4 ) per mille;
da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: Sei ( 6 ) per mille;
II. Di stabilire nella misura del Quattro (4) per mille, per un periodo non superiore a Tre anni, l’aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;
III. Di quantificare la detrazione ICI spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
IV. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
V. Di non procedere per l’anno 2007 all’adeguamento all’indice ISTAT dei valori venali per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. sue successive varianti, ma di confermare gli stessi valori determinati per l’anno 2005 con la propria deliberazione N° 96 del 7.12.2005, esecutiva ai sensi di legge.
VI. Di dare altresì atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l’annualità 2007 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualità successive sulla base del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
VII. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON voti nove favorevoli (coalizione di governo) e tre contrari (Martino Carmela, Disabato Pasquale, Pugliese Mauro), nessuno astenuto, su dodici Consiglieri presenti e votanti.
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
Terminata la discussione del presente punto all’ordine del giorno il Presidente propone la sospensione della seduta, sono le ore 19,05
Giuseppe MASTANTUONO Dr.ssa Maria Antonietta MUSCO
Certifico che copia di questa deliberazione è stata affissa oggi 04.05.2007 all’albo
pretorio dell’Ente e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _____________
ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Segretario dell’Ente
Dr.ssa Maria Antonietta MUSCO
certificato di esecutività
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Segretario dell’Ente
Addì
o ORIGINALE della Deliberazione
o COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Il Segretario dell’Ente
Dr.ssa Maria Antonietta MUSCO