o ORIGINALE |
o COPIA CONFORME |
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COMUNE DI RIPACANDIDA PROVINCIA DI POTENZA |
PROT. N. 1649 REG. 24
Delibera N. |
Adunanza del |
Oggetto: |
15 |
09.03.2006 |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI I.C.I. - APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI E DETRAZIONI PER L’ANNO 2006. |
L’anno DUEMILASEI, il giorno NOVE del mese di MARZO alle ore 16,00 presso la sede comunale.
Convocata con l’osservanza delle modalità di legge si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Pareri ex art. 49 del TUEL n.267/00 |
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REGOLARITA' TECNICA |
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Componenti |
Pres. |
Ass. | |||
Parere: |
FAVOREVOLE |
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MASTANTUONO |
GIUSEPPE |
SINDACO |
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Il Responsabile del Servizio Rag. Michele Disabato |
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RONDINELLA |
DONATO |
ASSESSORE |
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DISABATO |
ANTONIO G. |
ASSESSORE |
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GILIO |
LUIGI |
ASSESSORE |
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REGOLARITA' CONTABILE |
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MUSTO |
DONATO N. |
ASSESSORE |
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Parere: |
FAVOREVOLE |
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Il Responsabile del Servizio Rag. Michele Disabato |
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Presiede il Sindaco Giuseppe MASTANTUONO
Il quale sottopone ai presenti la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Maria Antonietta Musco con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
PREMESSO:
– che l’I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
– che l’art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;
– che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, e 172 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;
– che, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta comunale;
– che l’art. 4, comma 1, del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, attribuisce all’ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
– che l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
– che l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;
VALUTATI gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall’ente:
a) nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) in relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai
costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;
RICHIAMATE:
- la propria deliberazione n. 11 del 27.02.2006 con la quale sono stati forniti gli indirizzi per la formazione degli stanziamenti programmatici 2006/2008;
- la propria deliberazione n. 96 del 7.12.2005 con la quale si è proceduto alla determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. e sue successive varianti ai soli fini di accertamento dell’imposta comunale sugli immobili per gli anni dal 2000 al 2005.
VISTO l’art.118, comma 6, della Costituzione, secondo il quale i Comuni stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
VISTO il D.Lgs. N° 267/2000 recante il “ Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 N° 448, con il quale si prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO la legge N° 289 del 27.12.2002 ( Finanziaria 2003);
VISTO la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004);
VISTA la legge 31.12.2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
VISTA la legge23.12.2005 n. 266 (Finanziaria 2006);
VISTO lo statuto comunale;
VISTO l’art. 3, comma 1, lett. e, del regolamento comunale di contabilità, secondo il quale è adempimento del servizio finanziario la formulazione di proposta in materia tributaria e tariffaria;
VISTO l’art. 4 del regolamento comunale delle entrate in merito alle modalità di determinazione dei canoni, prezzi e tariffe;
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;
ACQUISITO il parere favorevole, in merito alla regolarità, tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi,ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L. N° 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole, in merito alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario e di Ragioneria, ai sensi dell’art.49 del TUEL N° 267/2000;
CON voti unanimi espressi nei modi e forme di legge
I. Di approvare le aliquote dell’ I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2006 come segue:
1) aliquota ridotta, da applicare: (1)
o per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: Cinque ( 5 ) per mille;
o per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: Cinque ( 5 ) per
mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: Sei ( 6 ) per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: Sei ( 6 ) per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: Sei ( 6 ) per mille;
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: Cinque ( 5 ) per mille;
5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’albo regionale: Cinque ( 5 ) per mille;
6) aliquota agevolata (2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: Quattro ( 4 ) per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: Quattro ( 4 ) per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: Quattro ( 4 ) per mille;
da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: Sei ( 6 ) per mille;
II. Di stabilire nella misura del Quattro (4) per mille, per un periodo non superiore a Tre (5) anni, l’aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;
III. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103.29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
IV. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
V. Di non procedere per l’anno 2006 all’adeguamento all’indice ISTAT dei valori venali per le aree fabbricabili individuate dal vigente P.R.G. sue successive varianti, ma di confermare gli stessi valori determinati per l’anno 2005 con la propria deliberazione N° 96 del 7.12.2005, esecutiva ai sensi di legge.
VI. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il Sindaco Il Segretario comunale
Giuseppe MASTANTUONO dr.ssa Maria Antonietta MUSCO
certificato di pubblicazione e comunicazione ai capi gruppo
Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta comunale è stata affissa all’albo pretorio del Comune
oggi __________________________________ e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al _________________________________
ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa deliberazione sono stati inclusi nell’elenco
n. __________________________ trasmesso ai Consiglieri Capo Gruppo in conformità all’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.
Il Segretario comunale
dr.ssa Maria Antonietta MUSCO
certificato di esecutività
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Segretario comunale
o ORIGINALE della Deliberazione
o COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Il Segretario comunale
(1) L’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria – comunque non inferiore al 4 per mille – può essere deliberata:
a) soltanto per le abitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;
b) soltanto per gli alloggi locali a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;
c) congiuntamente per le unità immobiliari di cui alle precedenti lett. a) e b).
Il Comune può anche stabilite due aliquote ridotte di diversa misura – sempre non inferiori al 4 per mille – una per le unità immobiliari di cui alla lett. a), l’altra per quelle di cui alla lett. b).
(2) Anche inferiore al 4 per mille.
(5) L’adozione di tale agevolazione è facoltativa; il Consiglio, eventualmente, deve stabilirne il periodo di applicazione nel massimo di tre anni.
(6) È opportuno per maggiore semplificazione adottare una misura di detrazione arrotondata all’Euro, ad es. 104,00.