Per l'anno 2005 si confermano le aliquote dell'anno precedente: si riporta delibera dell'anno 2004.
I. Di approvare le aliquote dell’ I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2004, come segue:
1) aliquota ridotta, da applicare: (nota 1)
o per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: Cinque ( 5 ) per mille;
o per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: Cinque ( 5 ) per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: Sei ( 6 ) per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: Sei ( 6 ) per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: Sei ( 6 ) per mille;
5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall’imposta previste dall’art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:
5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: Cinque ( 5 ) per mille;
5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell’albo regionale: Cinque ( 5 ) per mille;
6) aliquota agevolata (nota 2) in favore di proprietari che eseguono interventi volti:
a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: Quattro ( 4 ) per mille;
b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: Quattro ( 4 ) per mille;
c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: Quattro ( 4 ) per mille;
da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: Sei ( 6 ) per mille;
II. Di stabilire nella misura del Quattro (4) per mille, per un periodo non superiore a Tre anni (nota 5), l’aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;
III. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 (nota 6) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
IV. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote, nonché nella definizione della riduzione o detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
VI. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
(nota 1)
L’aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria – comunque non inferiore al 4 per mille – può essere deliberata:
a) soltanto per le abitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a proprietà indivisa;
b) soltanto per gli alloggi locali a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;
c) congiuntamente per le unità immobiliari di cui alle precedenti lett. a) e b).
Il Comune può anche stabilite due aliquote ridotte di diversa misura – sempre non inferiori al 4 per mille – una per le unità immobiliari di cui alla lett. a), l’altra per quelle di cui alla lett. b).
(nota 2)
Anche inferiore al 4 per mille.
(nota 5)
L’adozione di tale agevolazione è facoltativa; il Consiglio, eventualmente, deve stabilirne il periodo di applicazione nel massimo di tre anni.
(nota 6)
È opportuno per maggiore semplificazione adottare una misura di detrazione arrotondata all’Euro, ad es. 104,00.