COMUNE DI PICERNO - PROV. DI POTENZA -

Deliberazione di Giunta comunale  n. 25 del 02.03.2006

 

OGGETTO: "DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE ALIQUOTE PER L’APPLICAZIONE DEI TRIBUTI, IMPOSTE E CANONI COMUNALI PER L’ ANNO 2006."

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

Resta confermata l’aliquota unica del cinque per mille e la detrazione unica di Euro103.29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

n.b. 

a norma dell'articolo 87 del vigente "Regolamenento comunale per la disciplina delle entrate comunali" (appro con deliberazione di C.C. n. 45 del 16.12.2002) sono equiparate all'abitazione principale e godono della stessa detrazione di € 103,29 :

Art. 87 - Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale

1. Sono equiparate a tutti gli effetti all’abitazione principale:

  1. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie in comproprietà, adibite ad abitazione principale dal socio assegnatario;

  2. gli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo Case Popolari o aziende similari ed adibiti ad abitazione principale dall’assegnatario;

  3. le unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale da cittadini italiani residenti all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non siano locate e limitatamente all’unità nella quale risulta la residenza anagrafica o AIRE;

  4. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa sia mantenuta a disposizione del titolare del diritto;

  5. l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;

  6. l’unità immobiliare concessa in uso gratuito:

    1. ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli);

    2. al coniuge, anche se separato o divorziato;

a condizione che la stessa risulti adibita ad abitazione principale dai soggetti beneficiari e loro familiari e l’uso gratuito risulti da apposito atto regolarmente registrato: