COMUNE DI VIETRI DI POTENZA

Delibera di G.M. n. 39 del 20/03/2006

“ICI – Determinazione dell’aliquota e delle detrazioni d’imposta per l’anno 2006”

 

Omissis…

DELIBERA

 

1)      di stabilire, per i motivi esposti in narrativa, le seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili  a valere per l’anno 2006 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all’art. 5 del  D. Lgs. 504/92, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, co. 48 della L. 662/96:

 

 

ALIQUOTA ORDINARIA

5,50  0/00

 

 

TIPOLOGIE  DI  IMMOBILI  SOGGETTE AD ALIQUOTE DIVERSE

 

Aliquota

a)

Abitazione dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, co. 1 della L.556/96);

 

5,00  0/00

b)

Pertinenze dell’abitazione principale classificate o classificabili in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ancorché distintamente iscritte in catasto) fino ad un massimo di n. 3 unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione

5,00   0/00

e)

Immobili strumentali rientranti nel patrimonio delle imprese commerciali, artigianali ed industriali per i primi tre anni dall’inizio dell’attività

2,00  0/00

 

 

 

DETRAZIONE    PER  ABITAZIONE PRINCIPALE

€. 206,00

 

 

2)      Di precisare che:

a)      Ciascuna unità immobiliare, oggetto di aliquota, è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze;

b)      Qualora le pertinenze (deposito, garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina, classificate o classificabili in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ancorché distintamente iscritte in catasto) siano connesse all’abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolato e comunque per un numero non superiore a tre unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione (art. 6 del Regolamento per l’applicazione dell’ICI);

c)      La detrazione per “abitazione principale” è a valere, oltreché per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente  che la possiede a titolo di proprietà, ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, per i seguenti ed ulteriori casi:

-         per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP in locazione semplice;

-         per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

 

3)      Di stabilire altresì, che, agli effetti della detrazione di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione stessa, e che l’ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull’imposta dovuta per le pertinenze;

 

4)      Di stabilire infine nei confronti dei contribuenti sotto indicati la presentazione al Servizio Tributi di questo Ente della seguente documentazione, su modelli predisposti dall’Ufficio, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di tassazione, con valenza anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta e più specificatamente:

Ø      Per i contribuenti che si trovano nella fattispecie di cui alla lett. b) del punto 1 del presente dispositivo, apposita dichiarazione indicante gli estremi catastali delle pertinenze;

 

omissis…