COMUNE DI VIETRI DI POTENZA
Delibera di G.M. n. 39 del 20/03/2006
“ICI – Determinazione dell’aliquota e delle detrazioni d’imposta per l’anno
Omissis…
1) di stabilire, per i motivi esposti in narrativa, le seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili a valere per l’anno 2006 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all’art. 5 del D. Lgs. 504/92, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, co. 48 della L. 662/96:
ALIQUOTA ORDINARIA |
5,50 0/00 |
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TIPOLOGIE DI IMMOBILI SOGGETTE AD ALIQUOTE DIVERSE |
Aliquota |
a) |
Abitazione dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, co. 1 della L.556/96); |
5,00 0/00 |
b) |
Pertinenze dell’abitazione principale classificate o classificabili in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ancorché distintamente iscritte in catasto) fino ad un massimo di n. 3 unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione |
5,00 0/00 |
e) |
Immobili strumentali rientranti nel patrimonio delle imprese commerciali, artigianali ed industriali per i primi tre anni dall’inizio dell’attività |
2,00 0/00 |
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE |
€. 206,00 |
2) Di precisare che:
a) Ciascuna unità immobiliare, oggetto di aliquota, è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze;
b) Qualora le pertinenze (deposito, garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina, classificate o classificabili in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ancorché distintamente iscritte in catasto) siano connesse all’abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolato e comunque per un numero non superiore a tre unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione (art. 6 del Regolamento per l’applicazione dell’ICI);
c) La detrazione per “abitazione principale” è a valere, oltreché per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possiede a titolo di proprietà, ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, per i seguenti ed ulteriori casi:
- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP in locazione semplice;
- per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da parte di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;
3) Di stabilire altresì, che, agli effetti della detrazione di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione stessa, e che l’ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull’imposta dovuta per le pertinenze;
4) Di stabilire infine nei confronti dei contribuenti sotto indicati la presentazione al Servizio Tributi di questo Ente della seguente documentazione, su modelli predisposti dall’Ufficio, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di tassazione, con valenza anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta e più specificatamente:
Ø Per i contribuenti che si trovano nella fattispecie di cui alla lett. b) del punto 1 del presente dispositivo, apposita dichiarazione indicante gli estremi catastali delle pertinenze;
omissis…