Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l’art. 4 comma 1 della L. 24.10.1996 n. 556 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8.8.1996 n. 437, disposizione che prevede, ai fini dell’ICI, che i comuni possono, tra l’altro, deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
Vista la L. 23.12.1996 n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica" che, all’art. 3, commi da 53 a 56, a modificazione del citato D. Lgs. n. 504/92, ha previsto, tra l’altro, la facoltà del Comune di procedere all’applicazione di aliquote che possono venire differenziate in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, nonché di determinare la misura della detrazione per l’abitazione principale;
Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, che all’art. 59 prevede che i comuni, con apposito regolamento adottato a norma dell’art. 52 stesso D. Lgs., possono disciplinare l’Imposta Comunale sugli Immobili, avvalendosi delle facoltà concesse dalla citata disposizione normativa relativamente alle fattispecie in essa annoverate;
Visto, a tal fine, il Regolamento per l’applicazione dell’ICI, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11.02.2002;
Rilevato che ciascuna unità immobiliare, oggetto di aliquota è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze, ancorché distintamente accatastate, poste direttamente in rapporto funzionale con la cosa principale, alla quale quindi risultano legate da un rapporto inscindibile di complementarietà;
Preso atto che sulla base di quanto stabilito all’art. 6 del citato Regolamento ICI, nel testo vigente, agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (deposito, garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina, classificate o classificabili in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ancorché distintamente iscritte in catasto) fino ad un massimo di n. 3 unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione;
Precisato che ai fini della determinazione del valore della base imponibile, su cui applicare le aliquote, le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, co. 48 della L. 662/96;
Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di Euro 206,00 la detrazione per "abitazione principale",evidenziando tuttavia, agli effetti della citata detrazione di imposta, che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione stessa, e che l’ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per abitazione principale, deve essere computata per la parte residua nell’imposta dovuta per le pertinenze;
Precisato, che siffatta detrazione spetta, inoltre, per i seguenti casi:
Considerato che in forza dell’art. 27, comma 8 della L. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002) il termine previsto per deliberare le aliquote di imposta per l’anno in corso è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
Visto il Decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, coordinato con la legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26, con il quale viene differito al 31 marzo 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno corrente;
Con votazione unanime e palese;
DELIBERA
ALIQUOTA ORDINARIA |
5,50 0/00 |
TIPOLOGIE DI IMMOBILI SOGGETTE AD ALIQUOTE DIVERSE |
Aliquota | |
a) |
Abitazione dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, co. 1 della L.556/96); |
5,00 0/00 |
b) |
Pertinenze dell’abitazione principale classificate o classificabili in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ancorché distintamente iscritte in catasto) fino ad un massimo di n. 3 unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione |
5,00 0/00 |
e) |
Immobili strumentali rientranti nel patrimonio delle imprese commerciali, artigianali ed industriali per i primi tre anni dall’inizio dell’attività |
2,00 0/00 |
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE |
€. 206,00 |
P.F.