Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Visto l’art. 4 comma 1 della L. 24.10.1996 n. 556 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8.8.1996 n. 437, disposizione che prevede, ai fini dell’ICI, che i comuni possono, tra l’altro, deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

Vista la L. 23.12.1996 n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica" che, all’art. 3, commi da 53 a 56, a modificazione del citato D. Lgs. n. 504/92, ha previsto, tra l’altro, la facoltà del Comune di procedere all’applicazione di aliquote che possono venire differenziate in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, nonché di determinare la misura della detrazione per l’abitazione principale;

Visto il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, che all’art. 59 prevede che i comuni, con apposito regolamento adottato a norma dell’art. 52 stesso D. Lgs., possono disciplinare l’Imposta Comunale sugli Immobili, avvalendosi delle facoltà concesse dalla citata disposizione normativa relativamente alle fattispecie in essa annoverate;

Visto, a tal fine, il Regolamento per l’applicazione dell’ICI, già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11.02.2002;

Rilevato che ciascuna unità immobiliare, oggetto di aliquota è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze, ancorché distintamente accatastate, poste direttamente in rapporto funzionale con la cosa principale, alla quale quindi risultano legate da un rapporto inscindibile di complementarietà;

Preso atto che sulla base di quanto stabilito all’art. 6 del citato Regolamento ICI, nel testo vigente, agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (deposito, garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina, classificate o classificabili in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ancorché distintamente iscritte in catasto) fino ad un massimo di n. 3 unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione;

Precisato che ai fini della determinazione del valore della base imponibile, su cui applicare le aliquote, le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, co. 48 della L. 662/96;

Ritenuto, altresì, stabilire nella misura di Euro 206,00 la detrazione per "abitazione principale",evidenziando tuttavia, agli effetti della citata detrazione di imposta, che non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione stessa, e che l’ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per abitazione principale, deve essere computata per la parte residua nell’imposta dovuta per le pertinenze;

Precisato, che siffatta detrazione spetta, inoltre, per i seguenti casi:

Considerato che in forza dell’art. 27, comma 8 della L. 448/2001 (Legge Finanziaria 2002) il termine previsto per deliberare le aliquote di imposta per l’anno in corso è stabilito entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;

Visto il Decreto legge 30 dicembre 2004, n. 314, coordinato con la legge di conversione 1° marzo 2005, n. 26, con il quale viene differito al 31 marzo 2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno corrente;

 

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

  1. di stabilire, per i motivi esposti in narrativa, le seguenti misure di aliquota e detrazione ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili a valere per l’anno 2005 da applicare alla base imponibile, secondo le modalità di cui all’art. 5 del D. Lgs. 504/92, dando atto che ai fini della determinazione del valore della base imponibile medesima le relative rendite catastali debbono essere rivalutate del 5%, ai sensi dell’art. 3, co. 48 della L. 662/96:

ALIQUOTA ORDINARIA

5,50 0/00

 

TIPOLOGIE DI IMMOBILI SOGGETTE AD ALIQUOTE DIVERSE

Aliquota

a)

Abitazione dei soggetti residenti, nonché dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (art. 4, co. 1 della L.556/96);

5,00 0/00

b)

Pertinenze dell’abitazione principale classificate o classificabili in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ancorché distintamente iscritte in catasto) fino ad un massimo di n. 3 unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione

5,00 0/00

e)

Immobili strumentali rientranti nel patrimonio delle imprese commerciali, artigianali ed industriali per i primi tre anni dall’inizio dell’attività

2,00 0/00

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

€. 206,00

 

  1. Di precisare che:

  1. Ciascuna unità immobiliare, oggetto di aliquota, è intesa quale complesso immobiliare unitario e pertanto eventualmente comprensiva di pertinenze;
  2. Qualora le pertinenze (deposito, garage o box o posto auto, la soffitta e la cantina, classificate o classificabili in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ancorché distintamente iscritte in catasto) siano connesse all’abitazione principale, beneficiano dello stesso trattamento agevolato e comunque per un numero non superiore a tre unità immobiliari aventi ognuna diversa classificazione (art. 6 del Regolamento per l’applicazione dell’ICI);
  3. La detrazione per "abitazione principale" è a valere, oltreché per l’unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente che la possiede a titolo di proprietà, ovvero di diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, per i seguenti ed ulteriori casi:

  1. Di stabilire altresì, che, agli effetti della detrazione di imposta, non spettano ulteriori detrazioni per le pertinenze dell’abitazione stessa, e che l’ammontare della stessa detrazione, se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale, deve essere computata per la parte residua sull’imposta dovuta per le pertinenze;
  2. Di stabilire infine nei confronti dei contribuenti sottoindicati la presentazione al Servizio Tributi di questo Ente della seguente documentazione, su modelli predisposti dall’Ufficio, entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello di tassazione, con valenza anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta e più specificatamente:

  1. di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento ad intervenuta esecutività, al Ministero delle Finanze;
  2. di provvedere altresì di dare avviso nella Gazzetta Ufficiale della adozione del presente provvedimento.
  3. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, punto, 4 del D. LGS 267/2000, stante la votazione in tal senso effettuata.

P.F.