PREMESSO :

 

che con delibera G.M. n. 58 dell’ 1/3/2004, divenuta esecutiva ai sensi di legge, vennero fissate, per l’anno 2004, le seguenti aliquote per l’applicazione dell’ imposta comunale sugli immobili :

 

     5,00 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale

 

     5,00  per mille, a carico delle persone fisiche e giuridiche possessori di aree fabbricabili  prive di piano    particolareggiato adottato;

 

     6,50 per mille,  a carico delle persone fisiche e giuridiche possessori di  aree fabbricabili dotate di piano particolareggiato adottato

     

      6,50 per mille  per i possessori di altri immobili

 

 

   detrazione di  Euro 103,29 (£.200.000) annua, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ( art.8, comma 2, D.P.R. n.505/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

 

- che con delibera consiliare n. 19 del 7/4/2004, avente per oggetto “ Approvazione Relazione Previsionale e Programmatica, Bilancio di Previsione annuale 2004 e Bilancio Pluriennale 2004/2006, vennero, tra l’altro,approvate le seguenti disposizioni in tema di regolamento ICI e di aliquote, con decorrenza 1/1/2004:

 

 

- detrazione I.C.I. pari ad €uro 258,22 per l’abitazione principale posseduta da contribuente portatore di handicap ovvero che ha nel proprio nucleo familiare o comunque con esso convivente, almeno un parente in linea diretta fino al 2° (secondo) grado oppure legato da vincolo di affinita’ di primo grado, portatore di handicap ed al tal fine di far riferimento, per la verifica del possesso dei requisiti soggettivi che danno diritto al beneficio della proposta agevolazione, a quelli individuati dalla Legge n° 104/92;

 

 

 

-  Integrazione del  regolamento comunale ICI, approvato con deliberazione di C.C. n°101 del 29.12.1998 attraverso l’inserimento dopo l’art.1 del seguente art.1 bis “Aree fabbricabili

 

1.     In considerazione della peculiarità del vigente P.R.G., a partire dal 01.01.2004 viene assunto quale parametro per la determinazione dei valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, ai sensi dell’art.59, lett.g, del D.L.vo n°446/97, il rapporto €/volumi edificatori attribuiti all’area.

2.      Ai fini della determinazione della base imponibile I.C.I. per le aree fabbricabili con applicazione del parametro di cui al precedente comma 1), le aree fabbricabili sono classificate secondo le seguenti tipologie in considerazione della particolare impostazione del vigente strumento urbanistico generale:

  1. aree fabbricabili prive di piano particolareggiato adottato;
  2. aree fabbricabili dotate di piano particolareggiato adottato.

 

 

.- La Giunta Comunale, annualmente può fissare aliquote I.C.I. diversificate da applicarsi alle tipologie di aree di cui al comma 2).

 

-        Riduzione, per il corrente anno 2004, al 4,00 per mille dell’aliquota I.C.I. a carico dei contribuenti, persone fisiche e giuridiche, possessori di aree fabbricabili per le quali non è ancora intervenuta l’adozione del piano particolareggiato;

 

 

Cio’  Premesso;

 

Considerato che la materia concernente aliquote e detrazioni  ICI per l’anno 2004 risulta contenuta nei due atti soprarichiamati e che con delibera G.M. n. 110 del 3/5/2004 sono state, per esigenze ricognitive ,riepilogate come di seguito:

 

  5,00 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 

 4,00  per mille, a carico delle persone fisiche e giuridiche possessori di aree fabbricabili  prive di piano    particolareggiato adottato;

 

 6,50 per mille,  a carico delle persone fisiche e giuridiche possessori di  aree fabbricabili dotate di piano particolareggiato adottato;

     

 6,50 per mille  per i possessori di altri immobili;

 

 DETRAZIONI :

 

a)     di  Euro 103,29 (£.200.000) annua, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ( art.8, comma 2, D.P.R. n.505/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

b)     di Euro  258,22 per l’abitazione principale posseduta da contribuente portatore di handicap ovvero che ha nel proprio nucleo familiare o comunque con esso convivente, almeno un parente in linea diretta fino al 2° (secondo) grado oppure legato da voncolo di affinita’ di primo grado, portatore di handicap ed al tal fine di far riferimento, per la verifica del possesso dei requisiti soggettivi che danno diritto al beneficio della proposta agevolazione, a quelli individuati dalla Legge n° 104/92;

 

 

Ritenuto che per l’anno 2005 possano essere confermate le medesime aliquote e detrazioni fissate per l’anno 2004, atteso che il gettito fiscale ragguagliato a dette tariffe e detrazioni e’ sufficiente ad assicurare i necessari equilibri del bilancio 2005;

 

 

Visto l’art.42,comma2,lett. f) del D. Leg.vo n. 267/2000;

 

Dato atto che il termine per la fissazione di aliquote e tariffe risulta prorogato al 28/02/2005;

 

 

SI PROPONE

 

1) Per quanto in premessa esposto, di confermare, per l’anno 2005, le medesime tariffe e detrazioni , fissate per l’anno 2004, per l’applicazione dell’ ICI, come di seguito riportate :

 

 

    5,00 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 

 

 

 

    4,00  per mille, a carico delle persone fisiche e giuridiche possessori di aree fabbricabili  prive di piano    particolareggiato adottato;

 

    6,50 per mille,  a carico delle persone fisiche e giuridiche possessori di  aree fabbricabili dotate di piano particolareggiato adottato;

     

    6,50 per mille  per i possessori di altri immobili;

 

DETRAZIONI :

 

a)     di  Euro 103,29 (£.200.000) annua, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ( art.8, comma 2, D.P.R. n.505/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

b)     di Euro  258,22 per l’abitazione principale posseduta da contribuente portatore di handicap ovvero che ha nel proprio nucleo familiare o comunque con esso convivente, almeno un parente in linea diretta fino al 2° (secondo) grado oppure legato da vincolo di affinita’ di primo grado, portatore di handicap ed al tal fine di far riferimento, per la verifica del possesso dei requisiti soggettivi che danno diritto al beneficio della proposta agevolazione, a quelli individuati dalla Legge n° 104/92;

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Vista la proposta di cui sopra,

 

Accertato che in merito a detta proposta sono stati richiesti, ai sensi dell’art.49 Testo Unico 18.08.2000 n°267, i parer di regolarità tecnica e di regolarità contabile e che gli stessi sono stati favorevolmente espressi, rispettivamente, dal responsabile del competente servizio e dal responsabile dell’ufficio di ragioneria;

 

Con voti unanimi espressi ed ottenuti per alzata di mano,

 

D E L I B E R A

 

Di approvare integralmente la suestesa proposta il cui testo deve intendersi trascritto nel presente dispositivo.