COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)
deliberazione di C.C. N. 11 del 29.03.07
Omissis…..
D E LI B E R A
1. di rendere la premessa narrativa parte integrante del presente
deliberato;
2. Di confermare per l’anno 2007 le aliquote e le detrazioni approvate con
delibera della G.C. n. 16 del 21.02.06 il tutto come specificatamente
riportato
a) Unità immobiliare adibita ad
Abitazione principale
4/1000
Quattro per mille
b)
Altre unità immobiliari
6/1000
Sei per mille
c)
Aree edificabile
6/1000
Sei per mille
d) Aliquota agevolata a favore di
Proprietari che eseguono
interventi volti al recupero di
unità immobiliari inagibili o
inabitabili
4/1000
Quattro per mille
e) Aliquota agevolata a favore di
proprietari che eseguono
interventi finalizzati al recupero
di immobili di interesse artistico o
architettonico nel centro storico
4/1000
Quattro per mille
3. di stabilire nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a due
anni, l’aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle
imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la
costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata
l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di
ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla
vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve
comunicare al Comune i data relativi agli acquirenti e la data del contratto.
L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione
della costruzione a quella del contratto di vendita;
4.di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza
del suo ammontare, €. 103.30 rapportate al periodo dell’anno durante il
quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad
abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima
si verifica.
Per abitazione principale si intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente,
che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, risulta residente
anagrafico, salvo prova contraria.
Sono equiparate ad abitazione principale e pertanto alla medesima
aliquota e detrazione:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari;
b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo
da altri soggetti;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a
condizione che non risultino locate;
d) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate
in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come
individuate dall’articolo 817 del codice civile e ciò
indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia
catastale. In sede di prima applicazione il possessore deve
comunicare gli estremi catastali dell’abitazione principale e delle
pertinenze, così da consentire al Comune il controllo degli
adempimenti da parte del contribuente.
E’ altresì equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare
concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:
a) dai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;
purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale.
Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di
quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra
indicate. Tale agevolazione, in sede di prima applicazione, sarà
riconosciuta solo mediante presentazione di apposita dichiarazione
attestante la concessione in comodato dell’alloggio e del grado di
parentela dell’occupante.
1. di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino
nelle situazioni di particolare disagio economico-sociale (disabili con
accompagnamento 100%), sia applicata l’elevazione della detrazione
pari a €. 258,00 e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta;