DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.19 DEL 2.03.2005
LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO che:
-         il titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30/12/92 n. 504, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
-         l’art. 6, comma 1, del citato D. Lgs. 30/12/1992, n. 504 testualmente recita:
1.      l’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione dell’art. 84 del D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal D. Lgs. 11 giugno 1996, n. 336;
-         l’art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388, così dispone:
    16. il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i          
          servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale    
          all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del    
          D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai                  
          tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
 
……………omissis…………….
 
-         l’art. 54, commi 1 e 2 del D. Lgs. 15/12/97 n. 446, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 23/03/1998 n. 56 e dell’art. 54 della legge 23/12/2000 n. 388, testualmente recita:
Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.
1/bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono  comunque essere modificati   in   presenza       
   di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio     finanziario. L’incremento delle tariffe  non ha effetto retroattivo;
-         l’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D. Lgs. 30/12/99 n. 506 ha aggiunto una ulteriore disposizione all’art. 52, comma 2 , del D. Lgs. 15/12/1997 n. 446, stabilendo che con decreto ministeriale è definito il modello al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché  di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi;
-         l’art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l’altro, relativamente alla istituzione ed all’ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;
-         l’art. 48 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 così dispone:
  ……………omissis……………….
La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente delle provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
ESAMINATE le norme che permettono agli enti locali l’applicazione di aliquote ridotte o agevolate;
VALUTATE le risorse, proprie e da trasferimenti, dell’Ente in rapporto ai programmi, alla necessità del mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione, ed all’obbligatorietà del permanere degli equilibri di bilancio;
VISTI:
-         i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
-         il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504;
-         il D. Lgs. 15/12/97 n. 446;
-         la legge 23/12/1998 n. 448;
-         la legge 23/12/1999 n. 488;
-         il D. Lgs. 30/12/1999 n. 506;
-         il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
-         la legge 23/12/2000 n. 388;
-         la legge 28/12/2001 n. 448;
-         la legge 27/12/2002, n. 289  
-         la legge 24/12/2003, n. 350 (Finanziaria 2004)
-         la legge 30/12/2004, n. 311 (Finanziaria 2005)
Acquisiti sulla proposta il parere favorevole del  Segretario in ordine alla regolarità Tecnica e contabile;
Con voti unanimi favorevoli ed espressi nelle forme di legge
 
DELIBERA
 
1 – Di determinare per l’anno 2005, l’aliquota che sarà applicata in questo Comune nella misura unica del 4 per mille.