PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIŔ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 17.04.2008 ad oggetto: “Approvazione aliquote ICI anno 2008”

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

 

DELIBERA

 

I.      Di confermare, per l’anno 2008,  le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune:

 

            1) aliquota ridotta, da applicare:

a-  per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unitĂ  immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con l’assoggettamento allo steso trattamento di una sola pertinenza a servizio dell’abitazione medesima: quattro per mille;

b-  per le unitĂ  immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: quattro per mille;

 

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unitĂ  immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: sei per mille;

 

           3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per alloggi posseduti e non   locali:  sei per mille;

 

      4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: sei per mille;

 

II.   Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito  dall’art.  5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992,  n. 504 e successive modificazioni;

 

III.  L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati  inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio tecnico del Comune, secondo le modalitĂ  del regolamento comunale ICI vigente;

    

IV.   L'aliquota è stabilita nella misura del quattro per mille (4./..), per un periodo non  superiore a un anno, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivitĂ  la costruzione o l’alienazione di beni.  Per beneficiare dell’ aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita.  Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto.  L'aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contatto di vendita;

 

V.    Di quantificare la detrazione ICI spettante per l’unitĂ  immobiliare adibita ad abitazione principale in €. 129,11;

Alla detrazione suddetta si affianca l’uteriore riduzione del 1,33 per mille di cui all’art. 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008, secondo le modalitĂ  ivi riportate.      

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a  titolo di proprietĂ , usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari risiedono  abitualmente.

 

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

       

VI. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unitĂ            immobiliare     posseduta a titolo di proprietĂ  o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

VII. Dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonchè  nella definizone della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

VIII.     Dare atto, altresì,  che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l’annualitĂ  2008  nonchĂ©, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualitĂ  successive sulla base del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

 

IX.       Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione e successivamente  pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale nonchè sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.