Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 11 del 17.04.2008 ad oggetto: “Approvazione aliquote ICI anno 2008”
IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
DELIBERA
I. Di confermare, per l’anno 2008, le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune:
1) aliquota ridotta, da applicare:
a- per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unit� immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con l’assoggettamento allo steso trattamento di una sola pertinenza a servizio dell’abitazione medesima: quattro per mille;
b- per le unit� immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: quattro per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unit� immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: sei per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per alloggi posseduti e non locali: sei per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: sei per mille;
II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
III. L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio tecnico del Comune, secondo le modalit� del regolamento comunale ICI vigente;
IV. L'aliquota è stabilita nella misura del quattro per mille (4./..), per un periodo non superiore a un anno, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivit� la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’ aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contatto di vendita;
V. Di quantificare la detrazione ICI spettante per l’unit� immobiliare adibita ad abitazione principale in €. 129,11;
Alla detrazione suddetta si affianca l’uteriore riduzione del 1,33 per mille di cui all’art. 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008, secondo le modalit� ivi riportate.
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di propriet� , usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari risiedono abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unit� immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a propriet� indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
VI. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unit� immobiliare posseduta a titolo di propriet� o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
VII. Dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonchè nella definizone della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
VIII. Dare atto, altresì, che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l’annualit� 2008 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualit� successive sulla base del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
IX. Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione e successivamente pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale nonchè sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.