Estratto deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 29.03.2007, esecutiva a termini di legge, avente ad oggetto: “ Approvazione aliquota ICI anno 2007”
IL CONSIGLIO COMUNALE
Omissis ..
DELIBERA
I. Di approvare le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1^ gennaio 2007:
1) aliquota ridotta, da applicare:
a- per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con l’assoggettamento allo steso trattamento di una sola pertinenza a servizio dell’abitazione medesima: quattro per mille;
b- per le unità immobiliari locale con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: quattro per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: sei per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per alloggi posseduti e non locati: sei per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: sei per mille;
II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
III. L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio tecnico del Comune, secondo le modalità del regolamento comunale ICI vigente;
IV. L'aliquota è stabilita nella misura del quattro per mille (4./..), per un periodo non superiore a un anno, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’ aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contatto di vendita;
V. Dall’ imposta dovuta per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza dei suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:
a) l’importo di €. 103,29 di cui sopra sia elevato ad €. Centoventinove virgola undici (€. 129,11);
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità inmobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
VI. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
VII. Dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonchè nella definizone della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
VIII. Dare atto, altresì, che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l’annualità 2007 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualità successive sulla base del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).