ESTRATTO DELIBERAZIONE G.C. N. 26 DEL 23.02.2006 AD OGGETTO: “Imposta Comunale sugli Immobili ICI – Approvazione aliquota, riduzione e detrazioni per l’anno 2006”, ESECUTIVA A TERMINI DI LEGGE.
LA GIUNTA COMUNALE
OMISSIS
DELIBERA
I. Di stabilire le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1^ gennaio 2006:
1) aliquota ridotta, da applicare:
a- per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con l’assoggettamento allo steso trattamento di una sola pertinenza a servizio dell’abitazione medesima: quattro per mille;
b- per le unità immobiliari locale con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: quattro per mille;
2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: sei per mille;
3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per alloggi posseduti e non locali: sei per mille;
4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune: sei per mille;
II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
III. L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio tecnico del Comune, secondo le modalità del regolamento comunale ICI vigente;
IV. L'aliquota è stabilita nella misura del quattro per mille (4./..), per un periodo non superiore a un anno, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’ aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l'impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contatto di vendita;
V. Dall’ imposta dovuta per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza dei suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:
a) l’importo di €. 103,29 di cui sopra sia elevato ad €. Centoventinove virgola undici (€. 129,11);
Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
VI. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
VII. Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonchè nella definizone della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;
VIII. Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell’art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all' art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo la cui eventuale cancellazione ha effetto a decorrere dal l^ gennaio dell’anno successivo;
IX. Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale nonchè sul sito informatico individuato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.