PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

OGGETTO:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2009

 

omissis

 

DELIBERA

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

 

1.      DI RISPETTARE il blocco dell’aumento delle aliquote dei tributi locali (fra cui l’I.C.I.) specificato in premessa;

2.      DI PRENDERE ATTO dell’esclusione dall’I.C.I. delle unità immobiliari adibite Dl soggetto passivo ad abitazione principale- compresi i casi assimilati ex legge o regolamentati- ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale A1, A8, A9;

3.      DI CONFERMARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2009, le aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

 

Aliquota agevolata del 6 (SEI) per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta (categ. A1-A8-A9);

 

Aliquota ordinaria del 7 (SETTE) per mille per tutte le altre unità immobiliari  e per le aree fabbricabili;

 

Aliquota agevolata del 4 (QUATTRO) per mille per gli immobili di categoria D adibiti ad attività produttive presenti nell’area PAIP così come delimitata dal piano urbanistico vigente (zona PAIP di C.da Serra), per gli insediamenti produttivi presenti lungo la S.S. 96 bis e per gli insediamenti produttivi esistenti nella Zona Agricola del territorio comunale; Per gli immobili destinati ad altro uso,nelle medesime aree, viene confermata l’applicazione dell’aliquota ICI come sopra descritta, già applicata per tutto il territorio comunale.

4.      DI CONFERMARE, per l’anno 2009, la detrazione per l'abitazione principale in € 103,30 (CENTOTRE/30). Tale detrazione spetterà anche alle cooperative edilizie a proprietà indivisa per le abitazioni destinate ad abitazione principale dei soci assegnatari. (stabilita con deliberazione  n. 11/C:C. del 28.02.97) nonchè ai proprietari che hanno concesso le abitazioni in uso gratuito, a parenti in linea retta fino al 3° grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza. Tale beneficio decorre dall’anno di imposta successivo a quello di presentazione di apposita istanza.

 

5.      DI DISPORRE che l’ufficio tributi comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.