Imposta Comunale sugli Immobili

Aliquote e Detrazioni Anno d'imposta 2005

Estremi di Approvazione  Delibera del Commissario Straordinario nr. 63 del 25/01/2005
in vigore dal  01/01/2005
Servizio Competente  Servizio Entrate e Sistema Informativo

SINTESI

 Aliquota Abitazione Principale  5,80 per mille

 Aliquota Abitazioni concesse in uso gratuito  6,50 per mille
 Aliquota immobili in aggiunta all'abitazione principale  7,00 per mille
 Aliquota aree edificabili 7,00 per mille
 Detrazione per l'abitazione principale (ordinaria)  Euro 103,29
 Maggiore Detrazione per l'abitazione principale Euro 200,00
TESTO INTEGRALE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NR. 63 DEL 25/01/2005

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 

Oggetto: Imposta Comunale Immobili. Anno 2005. Approvazione Aliquote e Detrazioni.

 

 

Il giorno venticinque del mese di gennaio dell’anno duemilacinque alle ore 18:30 in Maratea, nella Sede Municipale il dott. Angelo Di Caprio nella sua qualità di Commissario Straordinario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 06/09/2004 assistito dal Vice-Segretario  Avv. Iolanda Fontana ha adottato la seguente deliberazione:

 

VISTA la seguente proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Entrate e Sistema Informativo:

Ø      Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) approvato con delibera del Consiglio Comunale di Maratea nr. 6 del 23/03/1999 così come modificato dalla delibera del Commissario Straordinario nr. 54 del 22/12/2004;

Ø      Visto il D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

Ø      Visto il D.Lgs. 267/2000;

Ø      Ritenuto di dover procedere all’adozione delle Aliquote e riduzioni per l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’Anno 2005;

PROPONE

  1. Di determinare, per l’anno 2005, nella misura del 5,8 per mille l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei soggetti passivi per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze. Con soggetti passivi devono intendersi le persone fisiche e i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Maratea.
  2. Di determinare, per l’anno 2005, nella misura del 6,5 per mille l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative  edilizie a proprietà indivisa, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a Parenti entro il 2° Grado ed Affini entro il 1° Grado a condizione che i soggetti cui le unità sono concesse in uso gratuito le destinino a loro abitazione principale. 
  3. Di determinare, per l’anno 2005, nella misura del 7 per mille l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi a carico dei possessori di:
    1. aree edificabili;
    2. immobili in aggiunta all’abitazione principale.
  4. Di determinare, per l’anno 2005, la detrazione per l’abitazione principale in 103,29 euro. Sono esclusi dal beneficio della detrazione per l’abitazione principale gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il 2° Grado ed Affini entro il 1° Grado.
  5. Di determinare, per l’anno 2005, in 200 Euro la detrazione per l’abitazione principale e relative pertinenze per le persone fisiche e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa che si trovano nelle seguenti condizioni:
    1. Il soggetto passivo e i componenti del proprio nucleo familiare devono essere titolari, su tutto il territorio nazionale, del diritto di proprietà, o di usufrutto, o di uso ed abitazione di un unico immobile adibito ad abitazione principale, con eventuali pertinenze.
    2. Il reddito complessivo conseguito nell’anno 2004 dall’intero nucleo familiare del soggetto passivo convivente, il cui stato di convivenza risulti dall’Anagrafe delle persone residenti nel comune di Maratea, non deve essere superiore a:

1)       € 7.230,40      se il nucleo familiare è composto da una sola persona;

2)       € 12.394,97    se il nucleo familiare è composto da due persone;

3)       € 15.493,71    se il nucleo familiare è composto da tre persone;

4)       € 17.559,53    se il nucleo familiare è composto da quattro persone;

5)       € 18.592,45    se il nucleo familiare è composto da cinque persone;

6)       € 19.625,36    se il nucleo familiare è composto da sei persone;

7)       € 20.658,28    se il nucleo familiare è composto da più di sei persone.

I redditi di cui al precedente punto b) deve intendersi complessivo lordo. Nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti come previsto dal TUIR vigente. L’agevolazione non si applicano nel caso di unità immobiliare censita in catasto nelle categorie A1, A7, A8 e A9.

    1. In alternativa alla condizione stabilita alla lettera b) il contribuente (persona fisica o socio di cooperative  edilizie a proprietà indivisa), che rispetti la condizione di cui al punto a), può comunque avere diritto alla detrazione di 200 Euro per l’abitazione principale e relative pertinenze se trattasi di invalido o membro invalido  del nucleo familiare del soggetto passivo convivente, il cui stato di convivenza risulti dall’Anagrafe delle persone residenti nel Comune di Maratea, con totale e permanente inabilità lavorativa al 100% e con impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.  La detrazione va riportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità  immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La maggiore detrazione spetta esclusivamente a coloro che trovandosi nella condizione di cui alla lettera a) , soddisfino anche la condizione di cui alla lettera b) o la condizione di cui alla lettera c).
  1. Di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui alla presente deliberazione debbono presentare, al Servizio Entrate e Sistema Informativo ex Ufficio Tributi Comunale, apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  entro il termine perentorio del 20/12/2005. La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione costituirà decadenza dal beneficio con conseguente recupero del tributo maggiorato di interessi e sanzioni così come previsto per legge o regolamento.
  2. Di prendere atto che la modulistica necessaria sarà predisposta ed approvata dal Responsabile del Servizio Entrate e Sistema Informativo ex Ufficio Tributi;
  3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Entrate e Sistema Informativo ex Ufficio Tributi per gli adempimenti connessi e consequenziali compresa l’adozione di tutte le iniziative idonee a dare massima pubblicità del presente deliberato.
F.to Francesco Fiorenzano

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 (allegati all’originale del presente atto).

  • dal Responsabile del Servizio Entrate e Sistema Informativo Sig. Francesco Fiorenzano in ordine alla regolarità tecnica;
  • dal Responsabile del Settore Contabile dott. Gianni Rijillo in ordine alla regolarità contabile.

D E L I B E R A

1.      di approvare la suindicata proposta di deliberazione;

2.      di rendere  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 del D.Lgs. 267/2000