Sulla proposta del Responsabile del Settore Finanziario e Contabile;

 

VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni concernente il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421;

 

VISTO l’art. 1 del predetto decreto con il quale a decorrere dall’anno 1993 è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), la cui aliquota può essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille, ai sensi dell’art. 6 dello stesso decreto;

 

VISTO l’art. 8 dello stesso D. Lgs. n. 504/92 e successive modificazioni, concernente riduzione e detrazioni d’imposta;

 

VISTO il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446;

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, il termine per deliberare le  aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art.1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, e successive modificazioni nonché le tariffe per i servizi pubblici locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali  per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

DATO ATTO, altresì, che con Legge 23.12. 2005, n. 266, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2006;

 

VISTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 25/03/2004, si determinavano le aliquote ICI nelle seguenti misure:

·        Prima casa e relative pertinenze: 4 per mille,

·        Altri immobili                            : 6 per mille,

·        Detrazione di imposta:

Ø      è stabilita in euro 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Ø      in euro 129.11 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore delle persone anziane ultrasessantacinquenni con reddito familiare imponibile ai fini IRPEF non superiore a euro 20.658,28 e con un invalidità accertata non inferiore al 70% (settanta per cento);

 

VISTO, altresì,  che con la predetta deliberazione si stabiliva che ai fini della fruizione del beneficio dell’elevazione della detrazione d’imposta a euro 129,11,  i soggetti  interessati debbano presentare apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il termine fissato dalla legge per il versamento della prima rata dell’imposta.

 

ATTESO che le aliquote determinate con la deliberazione n. 15/2004, citata, consentono di mantenere l’equilibrio economico-finanziario del bilancio favorendo  le fasce più deboli della cittadinanza, composta prevalentemente da persone anziane con redditi bassi;

 

RITENUTO  pertanto di confermare anche per l’anno 2006 le aliquote e le detrazioni d’imposta determinate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 25/03/2005;

 

 

 

DELIBERA

 

DI CONFERMARE, per l’anno 2006, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) siti nel Comune di Forenza nella misura stabilita con deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 25/03/2004, come segue:

·        Prima casa e relative pertinenze: 4 per mille,

·        Altri immobili                            : 6 per mille,

·        Detrazione di imposta:

Ø      è stabilita in euro 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

Ø      in euro 129.11  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in favore delle persone anziane ultrasessantacinquenni con reddito familiare imponibile ai fini IRPEF non superiore a euro 20.658,28 e con un invalidità accertata non inferiore al 70% (settanta per cento);

 

DI CONFERMARE che ai fini della fruizione del beneficio dell’elevazione della detrazione d’imposta a euro 129,11, i soggetti  interessati debbano presentare apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti entro il termine fissato dalla legge per il versamento della prima rata dell’imposta;

 

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, a seguito di separata ed unanime votazione espressa nei modi e nelle forme di legge.