PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – del D. Lgs.vo 18.8.2000, n.
- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile.
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 sul Riordino della Finanza degli Enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge n. 421 del 23.10.1992, istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili e della relativa disciplina;
- il Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 che, all’art. 58, comma
- l’art. 42 – comma 2 – lett. f) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 che esclude la competenza consiliare per la determinazione di aliquote tributarie e tariffe per la fruizione di servizi conseguentemente trasferite alla Giunta Comunale, ai sesni dell’art. 48 – comma 2 del T.U. 267/2000;
- il Decreto del Ministero degli Interni che differisce al 31.3.2005 il termine per deliberare l’approvazione del Bilancio di Previsione 2005;
- il comma 16 dell’art. 53 della legge 23.12.2000, n. 388, il quale stabilisce che i comuni approvano le tariffe e le aliquote d’imposta per i servizi e i tributi locali entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
PRESO ATTO:
- che l’art. 4 del Decreto Legge n. 437 dell’8.9.1996, così come convertito nella legge n. 556 del 24.10.1996, sancisce la possibilità per il Comune di applicare l’aliquota, cosiddetta ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di Cooperative Edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
- Che l’art. 3, commi 53 – 56 della legge n. 662/1996 ha modificato e integrato il D. Lgs. n. 504/1992, prevedendo, tra l’altro, la possibilità di diversificare l’aliquota I.C.I. in misura non in feriore al 4 per mille, e non superiore al 7 per mille, ed elevando a €. 103,29 (Euro centotre/29) l’importo minimo della detrazione di imposta a favore delle unità immobiliari, adibite ad abitazione principale.
- Che l’art. 3, commi 48,51 e 52 della legge 662/1996 stabilisce che fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, ai fini dell’applicazione dell’I.C.I., le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.1996.
- RICHIAMATA la precedente deliberazione di Giunta Municipale n. 21 del 22 marzo 2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate l’aliquota e la detrazione ordinaria per l’anno 2005 nella misura unica del 6 (sei) per mille.
CONSIDERATO:
- che, come risulta dalla Relazione Previsionale e Programmatica, la manovra finanziaria per il 2006 si pone l’obiettivo di garantire gli esistenti livelli di attività e servizi, in un quadro di moderazione fiscale, riguardante principalmente l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
- che le spese previste nel Bilancio di Previsione per l’anno 2006 devono trovare copertura nelle entrate, di cui il gettito I.C.I. costituisce parte integrante, in un quadro di forte razionalizzazione delle spese per cui le aliquote I.C.I. e le detrazioni sull’abitazione principale devono salvaguardare l’equilibrio finanziario.
RITENUTO pertanto determinare l’aliquota I.C.I. e la detrazione d’imposta, prevedendo nel Bilancio di Previsione 2006 una entrata stimata di €. 190.000/00, che garantisce l’equilibrio di bilancio.
CONSIDERATO che gli Enti Locali, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1 comma 155 della legge 23.12.2005, n. 266 e approvano i bilanci di previsione per l’anno 2006 entro il 31.3.2006.
RICHIAMATO l’art. 42 del D. Lgs.vo n. 267/2000.
VISTO il Regolamento di Contabilità.
VISTO lo Statuto Comunale.
AD UNANIMITA' di voti resi ed accertati ai sensi di legge.
D E L I B E R A
1) – DI DETERMINARE dall’anno 2006 l’aliquota I.C.I. da applicare nel Comune di Filiano nella misura unica del 6 (sei) per mille.=
2) – DI DETERMINARE dall’anno 2006 l’aliquota ICI da applicare alle aziende produttive di primo insediamento nella misura del 4 (quattro) per mille.
Il beneficio ha durata massima di anni 3 (tre) dall’inizio attività e si applica in favore dei soggetti passivi ICI se titolari di Partita IVA riconducibile alla produzione di beni mediante l’utilizzo degli immobili ammessi a beneficio.
3) – DI DETERMINARE in €. 120/00 (diconsi euro centoventi) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell’art. 8, comma 2, del D. Lgs.vo n. 504/1992, così come sostituito dalla legge n. 662/1996.=
4) – DI PREVEDERE per l’anno 2006 l’entrata lorda di Euro 190.000/00, nella risorsa I.C.I. Imposta Comunale del bilancio di previsione 2006.=
DARE ATTO che ai sensi dell’art. 125 – comma 1 – del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari.
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, contabile e alla copertura finanziaria
della spesa (art. 49 - comma 1 – D. Lgs.vo 267/2000).
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
(Rag. Bartolomeo FILIPPI)