PER L'ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIA DISPOSTO PER L'ANNO 2009

COMUNE DI Episcopia

(Provincia di Potenza)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.03 DEL 27/04/2010 DALL'OGGETTO:

"IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010 - CONFERMA ALIQUOTA"

 

................omissis................

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ascoltata la relazione del Presidente;

 

            Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al Governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

            Visto il titolo I, capo I del decreto legislativo n. 504 del 30.12.92 e successive modificazioni concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Viste le seguenti disposizioni contenute nell’art. 3 della L. n. 662/96:

1.                  l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

2.                  la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1997 nella misura di € 103,29;

3.                  l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di € 103,29 può essere elevato fino a € 258,23 nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;

4.                  i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

            Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 dell’art. 3 della legge 662/1996 le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento, ai fini ICI a partire dal 01.01.1997;

 

            Vista la deliberazione del C.C. n.08 del 29/03/2009, con la quale è stato  approvato il nuovo  Regolamento Comunale I.C.I e successivamente modificato con deliberazione del C.C. n.16 del 21/05/2009;

 

            Vista la deliberazione C.C. n° 07 del 29/3/2009  avente ad oggetto: “  Imposta Comunale sugli Immobili  anno 2009 -Conferma aliquote”, con la quale,tra l’altro, è stata confermata nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili l’aliquota unica dell’ICI per l’esercizio 2009;

 

            Visto  il comma 156, dell’art. 1, della Legge n. 296, del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) che individua, a partire dall’1.1.2007, il Consiglio Comunale quale organo competente ad approvare le aliquote e le detrazioni in materia d’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

Visto l'art 1,  del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge n.126 del 24.07.2008 che ha dettato nuove disposizioni in materia di ICI e tributi, tra le quali l’esenzione ICI sull’abitazione principale;

 

Visto, altresì, il comma 7, del citato articolo 1, del D.L. n. 93/2008, convertito in legge n.126/2008 , con il quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita’ interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e’ sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;

Visto l’art.77-bis,comma 30, del Decreto Legge n.112/2008,convertito con legge n.133/2008,che ha confermato per il triennio 2009-2011,ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente l’anno 2011,la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi,delle addizionali,delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attributi dallo Stato,di cui all’art.1,comma 7,del decreto-legge 27 maggio 2008, n.93,convertito,con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,n.126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 17.12.2009, che ha differito al 30 aprile 2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010;

 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16/4/2003 avente il seguente oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.). Nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote”;

 

Ritenuto  dover confermare l’aliquota ICI nella misura dell’anno precedente per la necessità di garantire il pareggio del bilancio 2010;

 

Con il seguente esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano e proclamato dal Presidente:

 

-          N.  12  voti favorevoli ;

D E L I B E R A

 

DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in narrativa e che in questa sede si intende interamente riportato a farne parte integrante e sostanziale;

 

DI CONFERMARE  per l’anno 2010 l’aliquota dell’imposta sugli immobili comunali  nella misura unica del 5 (cinque) per mille rapportato al valore degli immobili;

L’abitazione  principale, come previsto dal D.L.  n.93/2008, convertito dalla Legge 126/2008,  è esentata,  unitamente a due sole pertinenze, autonomamente censite  ai fini catastali  in categorie C/6 e C7 oppure in categoria C2,  ubicate nel territorio comunale, così come stabilito dall’art.12 del Regolamento comunale ICI, approvato con delibera di C.C. n. 8 del 29/3/2009 e modificato con deliberazione di C.C. N.16 del 21/5/2009;

DI DARE ATTO che è stabilito in € 5,00  l’importo annuo dovuto ai fini ICI alla concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti e/o non sono effettuati i rimborsi, ai sensi dell’art. 1, comma 168, legge 27.12.2006, n. 296;

DI DARE ATTO che il pagamento del tributo in esame deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, ai sensi dell’art. 1, comma 166, legge 27.12.2006, n. 296;

DI DARE ATTO che la misura annua degli interessi moratori, da applicare nei provvedimenti sanzionatori, è stabilita in un punto percentuale di differenza in più rispetto ai tassi di interesse legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno di esigibilità, con applicazione anche ai rapporti di imposta pendenti al 01.01.2008, per effetto dell’art. 1, commi 165, 171 e 173 lett. G, legge 27.12.2006, n. 296;

DI PRENDERE ATTO che di quanto previsto dall’art. 37, comma 35, D.L. 04.07.2006, n. 223, convertito in legge 04.08.2006,n. 248, e dall’art. 1, comma 175, legge 27.12.2006, n. 296 in materia di riscossione dell’imposta in esame;

-successivamente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano e proclamato dal Presidente:

 

N.  12  voti favorevoli

D E L I B  E R A

-DI DICHIARARE, il presente provvedimento immediatamente eseguibile;