2) di confermare per l’anno 2008, le aliquote ICI già determinate per l’anno 2007, giusta deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 30.04.2007, come di seguito riportato:
-ALIQUOTA del 6 per mille per tutti gli immobili posseduti, in aggiunta o diversi dall’abitazione principale e sua pertinenza;
-ALIQUOTA del 5 per mille per l’abitazione principale e sua pertinenza;
3) di prendere atto dell'art.1 del D.L. 27.05.2008, n.93, il quale prevede, tra l'altro, che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.504/92;
4) di precisare:
- che per abitazione principale si intende l'unità immobliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente (residenza anagrafica);
- che i suddetti requisiti necessari per l'ottenimento dell'esenzione debbono essere posseduti necessariamente alla data dell'anno di imposta di riferimento;
5) di precisare, altresì, che ai fini dell’applicazione dell’aliquota e/o dell'esenzione, si considerano "abitazione principale" anche: due o più unità immobiliari contigue, ove il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente , a condizione che venga comprovato che è stata presentata regolare richiesta di variazione all’UTE ai fini dell’unificazione delle diverse unità in un’unica unità abitativa , in tal caso l’equiparazione ad abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulti essere stata presentata la richiesta di variazione . L'esenzione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo , viene estesa ad una sola pertinenza autonomamente censita ai fini catastali in categoria C/6 oppure in categoria C/2 anche se non facente parte del medesimo stabile.